n.346 del 25.11.2013 (Parte Seconda)

Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013. “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi simici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:

- l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;

- l’articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a “…avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” e, al tal fine, a “…costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art. 2”;

- l’articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 dell’ 1 agosto 2012, ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012” che all’art. 1 stabilisce che:

- le funzioni e le attività della Direzione di comando e controllo, istituita ai sensi dell’art. 1 della propria Ordinanza n. 3/2012, cessino il 2 agosto 2012;

- dal 3 agosto 2012 i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari Delegati ai sensi del D.L. n. 74/2012, subentrino nelle relative attività;

- che il Commissario Delegato per l’Emilia-Romagna, a tali fini, si avvalga dell’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna.

Considerato che l’Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012 quale struttura a supporto dell’azione del Commissario delegato ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012, come parzialmente rettificata e modificata con ordinanza n. 32/2012, quale struttura preposta all’assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 ed assegnate pro-quota alla contabilità speciale intestata allo scrivente;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale:

- viene prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

- al comma 2 dell’art. 6-sexies viene prevista la copertura a carico totale del commissario delegato degli oneri del personale in comando o distacco presso la propria struttura tecnica costituita ai sensi del comma 5, art. 1 del 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012;

- Vengono modificati i limiti di spesa annuali e le modalità di ripartizione delle risorse per l’assunzione di unità di personale con contratti di lavoro flessibile o a tempo determinato disciplinati dai commi 8 e 9 dell’art. 3-bis del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, e smi.

Viste le proprie ordinanze:

- n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”;

- n. 62 del 29 maggio 2013 “Integrazioni all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 - Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 2066 del 28 dicembre 2012 “Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7 relativo ad attività di amministrazione e gestione di personale.

Rilevato che per la Struttura tecnica del Commissario delegato si è ritenuto di avvalersi di professionalità esterne, scelte in ragione della loro esperienza professionale e della competenza tecnica anche grazie alla collaborazione istituzionale offerta dalle amministrazioni pubbliche di rispettiva appartenenza, a titolo di solidarietà a fronte dei gravi accadimenti.

Ritenuto, alla luce della conversione tramite la legge n. 71 del 24 giugno 2013 del decreto legge 43 del 26 aprile 2013 che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014, di dover prorogare il termine del 31 maggio 2013, previsto alla lettera b) del dispositivo dell’ordinanza commissariale n. 62 del 29 maggio 2013, al 31 dicembre 2014.

Ritenuto inoltre, alla luce delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 6-sexies del sopra citato dl 43/2013, convertito con modificazioni nella L. 71 del 24 giugno 2013, di dover prevedere a decorrere dal 26 giugno 2013 che il rimborso delle spese del personale in posizione di comando o distacco presso la struttura tecnica del commissario delegato sono a totale carico del fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del dl 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012

Rilevato che, le risorse impegnate con l’ordinanza 62 del 29 maggio 2013 risultano sufficienti a coprire anche tale fabbisogno e pertanto non si prevedono impegni di risorse aggiuntive;

DISPONE  

per quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,

1. La lettera b) del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza 31/2012 e smi è così sostituito:

“b) unità di personale con contratto di lavoro flessibile o unità di personale a tempo determinato, da graduatorie in essere, nei limiti di spesa ad esso assegnati;

2. di sostituire, al comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza 31/2012 e ss.mm. le parole “fino al 31.05.2013” con le parole “fino al 31 dicembre 2014”;

3. Il comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza 31/2012 e smi è sostituito dal seguente:

“1. Le spese relative al trattamento fondamentale per il personale di cui all’articolo 2, sono a carico del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, e smi.”

4. L’art. 5 dell’ordinanza 31/2012 e smi è sostituito dal seguente:

Articolo 5

Contratti di lavoro flessibile

1. Il personale di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) può e
ssere reperito con le seguenti modalità:

a) contratto di lavoro subordinato determinato, acquisendo il personale mediante:

1) utilizzo di graduatorie di concorso ancora vigenti, approvate dalla Regione Emilia-Romagna;

2) utilizzo di graduatorie di concorso ancora vigenti, approvate da Enti con sede nel territorio della regione Emilia-Romagna, previo accordo con gli stessi e con il consenso degli interessati;

3) avviso pubblico di reclutamento, sulla base di una procedura semplificata di selezione per titoli e colloqui;

4) per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a termine, secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 6 del DLgs n. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione;

b) contratto di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);

c) contratti di lavoro di collaborazione ai sensi dell’art. 7, commi 6 e seguenti, del DLgs n. 165/2001, nel rispetto delle disposizioni di legge statale e dell’ordinamento regionale in materia, per quanto compatibile, allorché ciò si renda necessario per acquisire specifiche competenze di alta specializzazione universitaria e professionale.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo è regolato dalle norme vigenti nell’Ente Regione Emilia-Romagna per tali tipologie di lavoro flessibile, per quanto compatibili. In particolare, al fine di semplificare le attività di gestione della retribuzione accessoria di tale personale, le voci di retribuzione accessoria relative alla produttività e al risultato dirigenziale sono quantificate sulla base di quanto erogato, in media, dalla Regione Emilia ai propri dipendenti nel medesimo inquadramento.

3. Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo ma assegnato alle Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia è regolato dalle norme vigenti per tali enti per quanto compatibili”

5. di sostituire, alla lettera b) del dispositivo dell’ordinanza 62 del 29 maggio 2013, le parole “fino al 31 maggio 2013” con le parole “fino al 31 dicembre 2014”.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 22 novembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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