n. 113 del 04.07.2012 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico situato in località Passo Cento Croci, Macchia Peraglia, Monte Scassella nei comuni di Albareto e Tornolo (PR) proposto da FRI-EL SpA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di realizzazione dell’impianto eolico localizzato in località Passo Cento Croci – Macchia Peraglia – Monte Scassella nel Comune di Albareto e Tornolo proposto da Fri-El SpA, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 16 gennaio 2012 e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 è realizzabile entro i limiti e rispettando le prescrizioni indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate: 

1. la Ditta proponente dovrà provvedere a comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, con preavviso di almeno venti giorni, la data di inizio dei lavori di scavo ed il nominativo e gli estremi di contatto del Responsabile dei Lavori;

2. nella realizzazione del progetto, Fri-El dovrà attenersi alle prescrizioni impartite dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile in merito alla segnalazione diurna e notturna degli aerogeneratori come espresso nel relativo nulla-osta;

3. l’impianto di utenza per la connessione dovrà essere successivamente collaudato, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10/93;

4. nel caso di interferenze con linee di trasporto ed impianti fissi dovranno essere rispettate le disposizioni previste all’art. 58 del DPR 11/7/1980, n. 753;

5. nel caso in cui durante la fase di costruzione dell’impianto eolico fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti si dovrà modificare il progetto affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR n. 128 del 9/4/1959 sulle norme di Polizia delle miniere e delle cave;

6. tutte le opere devono essere realizzate conformemente alla documentazione progettuale complessivamente presentata, comprendendo anche i monitoraggi previsti sulla avifauna e i chirotteri;

7. in caso di utilizzo di aerogeneratori di modello diverso da quelli valutati in questa sede, dovranno essere rispettate le medesime caratteristiche dimensionali e prestazionali;

8. le viabilità di servizio dovranno essere mantenute idraulicamente efficienti mediante cunette e taglia-acque (fossette trasversali) onde evitare problemi di ruscellamento e la loro trasformazione in collettori di acque superficiali;

9. i tratti di viabilità comuni con Oppimitti dovranno essere oggetto di periodiche attività manutenzione, di interventi di sistemazione idrogeologica e di eventuali mitigazioni con una frequenza maggiore rispetto ai restanti tratti di viabilità di esclusivo utilizzo da parte di Fri-El;

10. durante i lavori di scavo e rimodellamento del terreno, dovrà essere conservato ed accumulato a parte il suolo agricolo superficiale, che dovrà essere riutilizzato nel ripristino ambientale dei siti dismessi;

11. le scarpate di neoformazione originate dai movimenti terra, compresi quelli inerenti il ripristino ambientale dei siti dismessi, dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con essenze vegetali locali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o di dilavamento;

12. lo scavo a sezione obbligata entro cui verrà posizionata la rete elettrica dovrà essere dotato di drenaggi al fine di impedire l’accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale detritico in cui verranno alloggiati i cavi. Tali drenaggi dovranno essere posizionati opportunamente lungo il percorso della rete interrata ad una distanza giudicata idonea dai progettisti e dovranno essere sempre presenti nei tratti in cui la rete è in contro pendenza o presenta una pendenza molto bassa;

13. le comunicazioni della data di messa in esercizio dell’impianto e della data di messa a regime dovranno essere effettuate, a cura del proponente, alla regione Emilia-Romagna, alla provincia di Parma, al Comune di Albareto e ad ARPA sezione provinciale di Parma;

14. l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio della autorizzazione sismica da parte del Servizio Tecnico del Bacino degli Affluenti del Po;

15. se la realizzazione dell’impianto dovesse riguardare gli attraversamenti di corsi d’acqua o l’occupazione di suolo demaniale, la Ditta proponente dovrà attivare le previste istruttorie per l’ottenimento delle relative concessioni idrauliche di competenza del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del fiume Po prima del rilascio della Autorizzazione Unica;

16. in relazione alla durata dell’impianto che viene stimata in 25-30 anni, deve essere predisposto e inviato un rapporto annuale entro il mese di febbraio contenente i dati di ventosità e di produzione annua di energia elettrica che dovrà essere trasmesso alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA e alla Provincia di Parma – Servizio Ambiente;

17. dovrà inoltre essere realizzato e inviato ai medesimi uffici del punto precedente un rapporto periodico, ogni 5 anni, sullo stato di funzionamento e di manutenzione dell’impianto anche al fine di valutare nel tempo la possibilità di prosecuzione dell’attività dello stesso anche dopo la durata stimata, attraverso interventi di riqualificazione oppure il suo definitivo smantellamento;

18. pertanto, in assenza di specifici ulteriori atti autorizzativi, decorso il termine di durata dell’impianto stimato in 25-30 anni, si dovrà precedere alle opere di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi come da progetto, presentando a dismissione avvenuta, apposita documentazione fotografica a consuntivo;

19. ai sensi del DM 10/9/2010, prima dell’inizio dei lavori la Società dovrà corrispondere una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, mediante fideiussione bancaria o assicurativa relativa ad un importo che viene indicato pari al 100% di quanto stimato dal proponente nella Relazione sull’attività di rimozione dell’impianto e pari al costo di smantellamento escludendo i ricavi derivanti dalla vendita dei pezzi, 600000 Euro;

20. la cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;

21.in merito alle possibili interferenze con la condotta di proprietà di Snam Rete Gas dovranno essere rispettate le condizioni indicate nel parere del 13/12/2011 al fine di superare le interferenze e consentire la realizzazione del progetto dell’impianto eolico;

22. come proposto, dovrà essere concordato con Oppimitti un cronoprogramma dei lavori di costruzione degli impianti eolici in progetto al fine di evitare sovrapposizioni delle fasi di lavorazione più rumorose e impattanti;

23. in relazione al cronoprogramma dei lavori, dovranno essere realizzati gli interventi nelle condizioni meteorologiche più favorevoli, valutando inoltre con particolare attenzione le lavorazioni più impattanti per l’avifauna e i chirotteri nel periodo primaverile e autunnale in relazione al monitoraggio previsto;

24. al fine di mitigare gli impatti cumulativi connessi alla presenza di due impianti eolici dovrà essere realizzato un cronoprogramma integrato dei due cantieri che ottimizzi ogni fase perseguendo la riduzione dei mezzi transitanti, le fasce orarie dei transiti e dei lavori in cantiere, la riduzione delle polveri tramite copertura degli autocarri e bagnatura delle piste localizzate in prossimità di ricettori;

25. tutte le aree di cantiere che non verranno utilizzate in fase di esercizio, dovranno essere smantellate e ripristinare a verde; le operazioni di ripristino dovranno essere effettuate al termine dell’esecuzione di tutte le opere a cui ogni singola area è dedicata sulla base di quanto indicato negli elaborati di progetto;

26. la viabilità di servizio e le opere d’arte connesse, con particolare riferimento alle opere di consolidamento geomorfologico e idraulico, dovrà essere mantenuta al termine della vita utile dell’impianto per la funzionalità in termini di stabilità geomorfologica;

27. in relazione a quanto proposto si richiede una gestione comune della cabina di sottostazione con l’obbligo da parte di Fri-El di costruire e gestire la stazione di trasformazione utente MT/AT di Bora della Fantina per la quale sarà il referente nei confronti di Terna S.p.A. ai fini della gestione della stessa e consentendo ad Oppimitti, che ha presentato una domanda per la realizzazione di un impianto eolico in aree contermini, di connettere i propri impianti con cosiddetta connessione “in condominio”;

28. le due società saranno obbligate a sottoscrivere con Terna SpA. dei distinti contratti di esercizio e pertanto saranno singolarmente responsabili nei confronti del gestore della rete per gli aspetti riguardanti la qualità dell’energia immessa nella RTN dai relativi impianti, così come disciplinato dal vigente Codice di rete;

29. in merito alla dismissione dell’impianto la palificazione e il blocco di fondazione in cemento armato, eseguiti per la posa in opera degli aerogeneratori, non dovranno essere rimossi, in quanto a queste opere è demandata la funzione, di consolidare geologicamente le aree interessate; dovrà essere demolito unicamente il dado di fondazione per l’altezza di un metro, per poi procedere al ripristino della conformazione originaria, compresa piantumazione di erba e vegetazione presenti ai margini dell’area;

30. il materiale derivante dalle demolizione dovrà essere conferito negli appositi centri di smaltimento oppure utilizzato per riqualificare la viabilità presente in accordo con il comune di Albareto;

31. per i ripristini ambientali e vegetazionali si dovranno utilizzare essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale;

32. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde;

33. i fronti di scavo per la realizzazione del piano di sedime delle strutture fondali dovranno essere protetti o in alternativa interrotti ad un’altezza intermedia da una gradonatura larga almeno metri 1, assicurando un’inclinazione delle pareti non superiore a 60° al fine di garantirne la stabilità e determinare condizioni di sicurezza per le maestranze durante i lavori;

34. durante l’esecuzione degli scavi si dovrà verificare l’omogeneità del terreno su tutta l’area di fondazione, sia sotto l’aspetto della consistenza, sia sotto quello dell’umidità. Qualora dovessero riscontrarsi macroscopiche disomogeneità sarà necessario assumere tutti quei provvedimenti atti a far sì che la fondazione appoggi su terreni con le medesime caratteristiche;

35. prima dell’inizio dei lavori si dovrà provvedere alla realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche al fine di evitare l’interferenza con l’area dei lavori e soprattutto con quella di scavo;

36. l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in un periodo stagionale in cui le condizioni meteorologiche siano più favorevoli. Vanno comunque predisposti tutti i mezzi atti a far fronte ad eventuali impreviste avverse condizioni atmosferiche durante le fasi lavorative;

37. durante le fasi di cantiere i depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei dovranno essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque, la collocazione all’interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali;

38. i depositi temporanei inoltre non dovranno essere posti in prossimità di fronti di scavo al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;

39. rispetto ai significativi volumi di materiale scavato pari a circa 230000 m3, dovrà essere minimizzato il conferimento a discarica di tali volumi e si dovrà privilegiare la realizzazione di ripristini e rimodellamenti delle aree occupate da quelle piazzole che non serviranno più in fase di esercizio;

40. dovranno inoltre essere trattati a calce e riutilizzati in loco i massimi volumi possibili (almeno 140000m3) e prelevati da cava solo i restanti 130000 m3 di terreni necessari per l’esecuzione dei gabbioni, previa verifica di compatibilità al test di cessione ai sensi del DLgs 152/06;

41. in merito alle situazioni di disordine idrogeologico e di instabilità individuate negli studi geologici, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di sistemazione del versante al fine di ridurre il rischio;

42. dovranno essere posizionati inoltre degli inclinometri nelle zone maggiormente critiche (nei pressi dell’aerogeneratore AL02 e AL03) per monitorare gli eventuali movimenti di massa. Per una migliore analisi, tali dispositivi dovranno essere operativi già in fase ante-operam per poter verificare la stabilita dei versanti anche durante le operazioni di cantiere;

43. in relazione alla presenza di ristagni idrici dovrà essere attuato un monitoraggio delle acque sotterranee tramite la lettura dei piezometri appositamente realizzati. Il numero e l’ubicazione saranno decisi in fase esecutiva. I dati di rilievo saranno utili per verificare l’efficienza delle opere di drenaggio e per evidenziare l’insorgere di situazioni critiche;

44. tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia-Romagna. Dovranno inoltre essere adottate le indicazioni di cui alla relazione geologica e geotecnica allegata al progetto a firma del Dott. Mantovani;

45. si prescrive di mantenere attivo, per un periodo di almeno 3 anni dalla data di inizio lavori, il monitoraggio inclinometrico con letture almeno annuali e il monitoraggio freatimetrico con letture almeno ogni tre mesi. Le letture dovranno essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA e alla Comunità Montana entro il mese di dicembre di ogni anno;

46. l’eventuale taglio o sfrondamento di piante e dei cespugli deve essere limitato allo stretto indispensabile per la realizzazione delle opere e per l’adeguamento della viabilità di accesso alle aree e le ramaglie tagliate devono venire prontamente rimosse, inoltre a lavori ultimati deve essere prontamente eseguito l’inerbimento di tutte le scarpate interessate dagli interventi;

47. dovranno essere effettuati interventi di ripristino vegetazione così come proposti negli elaborati di progetto, inoltre dovranno essere monitorati nei 2 anni successivi alla realizzazione dell’impianto al fine di apportare eventuali interventi aggiuntivi;

48. per il contenimento delle polveri e delle emissioni in atmosfera durante le fasi di cantiere, si richiedono le seguenti misure mitigative:

  1. umidificare le aree di lavoro e i cumuli di materiale,
  2. limitare la velocità dei mezzi sulle strade non pavimentate; bagnare le strade non pavimentate nei periodi secchi e lavare gli automezzi di cantiere,
  3. limitare le attività che comportano l’emissione di polveri nelle giornate di vento teso e/o diretto verso ricettori sensibili,
  4. adozione di macchine operatrici di recente costruzione e, in ogni caso, verifica della continua manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (lubrificazione, sostituzione pezzi usurati o inefficienti, verifica tenuta pannelli di chiusura, etc),
  5. installazione di vasca e spruzzatori per il lavaggio ruote e automezzi pesanti prima della immissione sulla viabilità provinciale,
  6. telonatura dei mezzi di trasporto materiali polverulenti;

49. dovrà essere realizzato un monitoraggio acustico per la fase ante-operam, per la fase di cantiere e per la fase di entrata in esercizio del nuovo impianto così come indicato nel Protocollo di monitoraggio proposto e rispetto ai recettori individuati, al fine di valutare la necessità di introdurre misure di mitigazione;

50. il dimensionamento e le modalità di esecuzione del monitoraggio acustico dovranno essere concordati tramite la trasmissione della proposta di monitoraggio e dei successivi dati di rilevamento alla sezione Arpa provinciale di Parma;

51. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni acustiche sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee;

52. le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere adottate in caso di situazioni critiche, rilevate tramite l’acquisizione di dati reali circa il rumore ambientale all’interno degli edifici a finestre aperte e chiuse, tramite intervento attivo sul motore della turbina o intervento passivo sui recettori;

53. in merito alla valutazione di incidenza negativa non significativa espressa dalla Provincia di Parma dovranno essere recepite le seguenti condizioni:

  1. il funzionamento degli impianti dovrà essere sospeso duranti i periodi di migrazione dell’avifauna,
  2. si dovrà prevedere un congruo periodo di monitoraggio sulla fauna di interesse comunitario, così come richiesto nel parere ISPRA (prot. 22208 del 4/7/2011). Dopo l’approvazione di tale analisi da parte della Provincia di Parma, verrà valutata l’ipotesi di permettere il funzionamento anche nei periodi di migrazione,

54. sulla base del Protocollo di monitoraggio proposto per l’avifauna e in considerazione delle specie di interesse conservazionistico regionale e comunitario rilevate, dovrà essere definito un Piano di monitoraggio definitivo adeguato alle condizioni formulate dalla Provincia di Parma e trasmesso al Servizio Ambiente della Provincia di Parma e al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna;

55. si chiede al Proponente di inviare annualmente un Report delle attività di monitoraggio entro il mese di dicembre dell’anno relativo al Servizio Ambiente della Provincia di Parma e al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna al fine di valutarne l’entità ed apportare nel caso azioni di mitigazione e riduzione degli eventuali impatti;

56. sulla base degli esiti del monitoraggio potrà essere chiesto al proponente di apportare modifiche alla durata, alle tempistiche e alle modalità di rilevamento e potrà essere richiesto di prolungare il monitoraggio stesso; 

b) di dare atto dei pareri e nulla-osta recepiti nel corso del procedimento, richiamati nel Rapporto Ambientale sottoscritto in data 16 gennaio 2012 che costituisce l’Allegato 1 al presente atto deliberativo quale parte integrante sostanziale e di seguito riportati:

  • i) la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha rilasciato parere per l’autorizzazione agli scavi con PG.2011.102079 del 22/04/2011 che costituisce Allegato A al Rapporto ambientale;
  • ii) ANAS SpA ha rilasciato il nulla-osta di competenza con PG.2011.102730 del 26/4/2011 che costituisce Allegato B al Rapporto ambientale;
  • iii) la Regione Liguria ha rilasciato il parere sugli impatti interregionali con PG.2011.111275 che costituisce Allegato C al Rapporto ambientale;
  • iv) il Comando Militare Esercito ha rilasciato il nulla-osta di competenza con PG.2011.116441 del 10/05/2011 che costituisce Allegato D al Rapporto ambientale;
  • v) il Ministero Infrastrutture e Trasporti – USTIF ha rilasciato il nulla-osta di competenza con PG.31/05/2011 che costituisce Allegato E al Rapporto ambientale;
  • vi) il Comune di Albareto ha rilasciato i pareri di competenza e l’autorizzazione paesaggistica al progetto con PG.2011.176093 del 20/7/2011, PG.2011.204403 del 23/8/2011, PG.2011.279776 del 17/11/2011 e PG.2011.282323 del 21/11/2011 che costituiscono Allegato F al Rapporto ambientale;
  • vii) la Regione Emilia-Romagna – Direzione Agricoltura ha rilasciato autorizzazione al cambio di destinazione d’uso per gli usi civici con PG.2011.223038 del 16/9/2011 che costituisce Allegato G al Rapporto ambientale;
  • viii) ENAC ha rilasciato il nulla-osta di competenza con PG.2011.259402 del 25/10/2011 che costituisce Allegato H al Rapporto ambientale;
  • ix) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma ha rilasciato il parere per autorizzazione paesaggistica con PG.2011.276544 del 14/11/2011, PG.2011.296893 del 6/12/2011 e PG.2011.296605 del 06/12/2011 che costituisce Allegato I al Rapporto ambientale;
  • x) il Servizio Risorse Naturali della Provincia di Parma ha rilasciato il parere con PG.2011.296884 del 6/12/2011 che costituisce Allegato J al Rapporto ambientale;
  • xi) il Comando provinciale vigili del fuoco ha rilasciato il parere di conformità con PG.2011.303648 del 15/12/2011 che costituisce Allegato K al Rapporto ambientale;
  • xii) TERNA ha rilasciato il nulla-osta di competenza con PG.2011.303311 del 15/12/2011 e PG.2011.311527 del 23/12/2011 che costituisce Allegato L al Rapporto ambientale;
  • xiii) il Servizio ambiente della Provincia di Parma ha rilasciato la valutazione di incidenza con PG.2011.305946 del 19/12/2011 che costituisce Allegato M al Rapporto ambientale;
  • xiv) la Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno ha rilasciato autorizzazione al vincolo idrogeologico con PG.2011.305453 del 19/12/2011 che costituisce Allegato N al Rapporto ambientale;
  • xv) l’Autorità di Bacino del fiume Po ha rilasciato il nulla-osta con PG.2011.308520 del 21/12/2011 che costituisce Allegato O al Rapporto ambientale;
  • xvi) il Ministero della Difesa 2°reparto -6°divisione ha rilasciato il parere di competenza con PG.2012.1941 del 4/01/2012 che costituisce Allegato P al Rapporto ambientale;
  • xvii) il Servizio tecnico Bacino degli Affluenti del Po ha rilasciato il parere di competenza con NP.2012.137 del 10/01/2012 che costituisce Allegato Q al Rapporto ambientale;
  • xviii) la Marina militare ha rilasciato il nulla-osta di competenza con PG.2012.6868 del 11/01/2012 che costituisce Allegato R al Rapporto ambientale;
  • xix) SNAM Rete Gas ha rilasciato il parere per la risoluzione delle interferenze con PG.2012.6868 del 11/1/2012 che costituisce Allegato S al Rapporto ambientale;
  • xx) RFI ha rilasciato il nulla-osta con PG.2012.6868 del 11/1/2012 che costituisce Allegato T al Rapporto ambientale;
  • xxi) il Ministero Sviluppo Economico – UNMIG ha rilasciato il nulla-osta con PG.2012.6868 del 11/1/2012 che costituisce Allegato U al Rapporto ambientale;
  • xxii) ARPA sezione di Parma ha rilasciato il parere di competenza con PG.2012.6869 del 11/01/2012 che costituisce Allegato v al Rapporto ambientale; 

c) di dare atto, in relazione alla rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'intervento in esame per il dissenso espresso nella Conferenza conclusiva del 16 gennaio 2012, della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 che costituisce l’Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

d) di dare atto che la presente procedura si conclude quindi positivamente, fermo restando la necessità di acquisire la Autorizzazione Unica presso la Provincia di Parma e fatti salvi gli atti di assenso comunque denominati che si rendessero eventualmente necessari in relazione alla progettazione esecutiva; 

e) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Fri-El SpA; 

f) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione agli Enti convocati nella Conferenza dei Servizi; 

g) di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del presente atto; 

h) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

i) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

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