n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)
Regolamento (UE) n. 848/2018, art. 22 - Norme di produzione biologica - deroga in conseguenza di eventi calamitosi. Autorizzazione all'introduzione di animali non biologici per l'operatore biologico codice DG93
sostituito in applicazione dell'art. 28 comma 6 della Delibera n 474/2023 nonché, della nota n° 88022/2023 dalla Responsabile di SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI, TERESA MARIA IOLANDA SCHIPANI
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007, ed in particolare l’articolo 22 – Adozione di norme eccezionali di produzione, il quale stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati fissando criteri e norme specifiche per accordare eccezioni alle norme di produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 della Commissione del 24 settembre 2020, che integra il predetto Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica, che definisce le modalità affinché una situazione derivante da «epizoozie» si configuri quale circostanza calamitosa a seguito di decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica e che, a seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata si riferisca alla zona o all’operatore interessati.
- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 ed in particolare l’articolo 3 – Deroghe specifiche al Regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce che in deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del Regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici, in caso di elevata mortalità degli animali e, qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2.
- il Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, recante le disposizioni per l'attuazione del Regolamento (UE) 2018/848, ed in particolare l’articolo 10, comma 2, che individua la regione territorialmente competente come autorità responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/2146 e le relative condizioni;
- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020, che descrive all’art. 2 le condizioni per la concessione delle deroghe e specifica al punto 1.a) che la stessa può essere concessa per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
Considerati:
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e che abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- i recenti focolai di Peste suina africana notificati in alcuni allevamenti di suini con orientamento produttivo da riproduzione, situati nelle province di Milano, Pavia, Novara e Piacenza;
- la nota n. 24065 del 1° agosto 2024 del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli”, con la quale è stato dichiarato il divieto fino al 19 agosto 2024 delle movimentazioni da vita da e verso stabilimenti siti all’interno delle zone di sorveglianza e protezione e delle zone di restrizione parte II delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna;
- la nota nr. 25539 del 21 agosto 2024 del Ministero della Salute, avente ad oggetto Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli. Aggiornamento e rimodulazione con la quale si prolunga fino al 15 settembre 2024 il divieto delle movimentazioni da vita da e verso stabilimenti siti all’interno delle zone di sorveglianza e protezione e delle zone di restrizione parte II delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna;
Atteso che:
- l’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino 16, Reggiolo (RE), CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93, ha presentato, in data 13/08/2024 con protocollo 14/08/2024.0871765.E, richiesta di deroga per inserimento di suinetti convenzionali ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II, parte II, del Reg UE 848/2018, come previsto dall’art. 22 del citato Regolamento (circostanza calamitosa derivante da «epizoozia), per rinnovo o ricostituzione con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico;
Accertato che:
- l’operatore appartiene alla filiera DOP biologica Pedrazzoli e si trova in zona attualmente indenne da PSA. A causa del divieto di movimentazione degli animali per epizoozia che interessa il fornitore abituale SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL, sita in Comune di Vigolzone (PC) ed altri allevamenti della filera bio, sempre in provincia di Piacenza, non è temporaneamente in grado di reperire suinetti certificati biologici;
- la richiesta riguarda l’inserimento di animali convenzionali presso l’AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO in numero di 250 suinetti circa ogni 3 settimane;
- la ricerca di altri fornitori di suinetti biologici siti in zone non oggetto di divieto di movimentazione ha dato esito negativo, come da n. 2 richieste allegate all’istanza;
- la deroga in oggetto, rispettando il divieto di movimentazione degli animali tra zone indenni ed infette, rappresenta una misura necessaria per evitare il diffondersi dell’epizoozia e limitare la mortalità degli animali;
- il MASAF, con comunicazione prot. n. 0889697 del 22/08/2024 ha espresso orientamento favorevole alla concessione della deroga nel caso in oggetto;
Dato atto che sull’istanza pervenuta è stata effettuata, con esito favorevole, l’istruttoria tecnico-amministrativa, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, in relazione a quanto previsto dall’art. 22 del Reg UE 848/2018 e che detta istruttoria è conservata agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con protocollo n. 0892487 del 23/08/2024, con il titolo “Verbale tecnico di istruttoria per la concessione di deroghe/autorizzazioni a singoli operatori in agricoltura biologica”;
Ritenuto, pertanto, sulla base degli esiti dell’istruttoria di cui al precedente capoverso ed al fine di assicurare la conformità delle produzioni al sistema di produzione biologica, di autorizzare eccezioni alle norme di produzione da parte dell’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino 16, Reggiolo (RE), CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93, nei termini di cui alla già menzionata istruttoria;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla succitata istruttoria è trattenuta agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
Vista per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
Preso atto delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Viste, inoltre, le seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:
- n. 5643 del 25 marzo 2022, recante "Riassetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022", istitutiva dell’Area di lavoro dirigenziale Agricoltura sostenibile;
- n. 25338 del 27 dicembre 2022, con la quale è stato disposto il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area di lavoro dirigenziale Agricoltura sostenibile dal primo gennaio 2023 al 31 marzo 2025;
- n. 6779 del 29 marzo 2023, recante “conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca”, con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni sino al 31 dicembre 2025;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, anno 2022.”
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione.”
Dato atto che la diffusione dei dati personali comuni, di cui al presente provvedimento, è prevista dall’art. 11, comma 2, del Regolamento regionale n. 2/2007, in quanto trattasi di operatore biologico iscritto nell’Elenco regionale di cui all’art. 5 della L.R. n. 28/1997;
Attestato che:
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di autorizzare l’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino 16, Reggiolo (RE), CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93, deroga per l’inserimento di animali convenzionali in numero di 250 suinetti circa ogni 3 settimane ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II, parte II, del Reg UE 848/2018, come previsto dall’art. 22 del citato Regolamento (circostanza calamitosa derivante da «epizoozia);
2) di stabilire inoltre, al fine di ottenere l’accesso alla deroga di cui al punto 1), le seguenti prescrizioni:
- l’operatore biologico interessato deve informare il proprio Organismo di controllo preventivamente ad ogni introduzione di animali convenzionali in deroga;
- la deroga viene concessa per un periodo di 6 mesi fino al 28/02/2025, e potrà essere prorogata a seguito di richiesta dell’operatore, qualora dovessero permanere le restrizioni alla movimentazione e la indisponibilità di fornitori alternativi di animali certificati biologici;
- durante la vigenza della deroga l’operatore dovrà riprendere tempestivamente l’introduzione di suinetti certificati biologici non appena verranno meno le restrizioni vigenti;
- gli animali introdotti dovranno rispettare i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2. del Reg. 848/2018;
- l’Organismo di controllo dovrà verificare – anche in occasione dell’ordinario controllo presso l’azienda – le condizioni di disponibilità effettiva di suinetti certificati biologici e la documentazione giustificativa comprovante l’utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto, nonché il rispetto della normativa relativamente al periodo di conversione degli animali;
3) di notificare, tramite PEC, il presente provvedimento all’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo di controllo CCPB SRL;
5) di comunicare il presente atto al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la successiva informazione alla Commissione Europea.
6) che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica;
7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura;
8) che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi della normativa richiamata in narrativa.