n.214 del 26.07.2013 (Parte Seconda)
Servizio di somministrazione di lavoro affidato a Obiettivo lavoro, Agenzia per il lavoro SpA, in data 23 ottobre 2012. Incremento dell’importo ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Visti:
- il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1’ agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visti in particolare:
- l’articolo 1 comma 5, che prevede, per l’attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;
- l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” - articolo 3 bis come modificato dall’art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013:
- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, per le annualità dal 2012 al 2014, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma, della struttura commissariale, istituita presso la regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del citato D.L. n. 74/2012 e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; che il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture.
- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del citato D.L. n. 74/20112, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione.
Rilevato:
- che l’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra le diverse regioni, in base ai limiti di spesa annuali previsti dal decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, è stata effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, con il quale è stata assegnata alla regione Emilia-Romagna la quota del 95%;
- che le risorse finanziarie per la regione Emilia-Romagna sono state quantificate in € 3.605.113,00 per l’anno 2012 ed € 8.652.273,00 per il 2013 a fronte di massimo 161 unità di personale per i Comuni e fino a 50 per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del citato D.L. n. 74/2012;
- che le risorse finanziarie per l’assunzione delle unità di personale per i Comuni della Regione Emilia-Romagna ammontano ad € 2.744.318,00 per l’anno 2012 ed € 6.586.363,00 per l’anno 2013 mentre per l’assunzione delle unità per la struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna ammontano ad € 860.795,00 per l’anno 2012 ed € 2.065.910,00 per l’anno 2013;
- Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione;
- che per i Comuni le assunzioni sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie;
- che per il riparto delle suindicate risorse fra i comuni interessati la normativa in argomento prevede la previa intesa fra le unioni ed il commissario delegato e che i Comuni non compresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni.
Visto:
- l’intesa sottoscritta con le unioni di comuni in data 27 agosto 2012 per il riparto delle risorse fra i comuni interessati;
- che con la stessa intesa per l’individuazione delle persone da assumere, in alternativa alla possibilità di attingere dalle graduatorie come disposto dalla suindicata normativa, è stata prevista, tra le possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previsto dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, la possibilità di attivare contratti di somministrazione di lavoro (c.d. interinale); per l’individuazione del soggetto aggiudicatario per la somministrazione di lavoro temporaneo, nelle Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore, è stato stabilito procedere con una gara da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.
Considerato che:
- con l’ordinanza 31 del 30 agosto 2012 sono state stabilite “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”
- con l’ordinanza 33 del 31 agosto 2012, e successive modifiche ed integrazioni, sono stati approvati il riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile e gli atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro;
Dato atto che:
- con decreto del commissario delegato n. 61 del 18 settembre 2012 sono state approvate le risultanze degli atti di gara ed è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria;
- in data 23 ottobre 2012 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro spa, la quale prevede:
- all’art. 4 comma 2, che i limiti dell’importo massimo spendibile sono € 7.398.339,14, di cui 2.175.982,14 per l’anno 2012 e € 5.222.357,00 per l’anno 2013;
- all’art. 7 comma 1, che “fermo restando l’importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi di legge, la convenzione ha una durata fino al 31 dicembre 2013 a decorrere dalla sua sottoscrizione”;
Richiamato il comma 2 dell’art. 311 del DPR 207/2010 “Varianti introdotte dalla stazione appaltante”, ed in particolare lettera b) “b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite” e che a tali condizioni impreviste ed imprevedibili possano essere ricondotte quelle in cui si sta operando a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
Ritenuto di dover incrementare, di un ammontare pari a € 1.479.667,83, per l’anno 2013, l’importo previsto dall’art. 4 della Convenzione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro spa, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della convenzione stessa,
Dato atto che l’importo di € 1.479.667,83 è ricompreso nel limite di un quinto dell'importo originario della convenzione, come previsto dal comma 4 dell’art. 311 del DPR 207/2010, e risulta contenuto nell’importo di € 8.652.273,00 assegnato alla Regione Emilia-Romagna per l’anno 2013 come dettagliato precedentemente;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa,
1. di incrementare di un ammontare pari a € 1.479.667,83, per l’anno 2013 l’importo previsto dall’art. 4 della Convenzione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna tra il Commissario delegato e Obiettivo Lavoro, Agenzia per il lavoro spa, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della convenzione stessa;
2. di prevedere la stipula dell’atto integrativo della summenzionata convenzione per disporre le modalità di utilizzo del suddetto importo;
3. di dare atto che l’importo di € 1.479.667,83 è ricompreso nel limite di un quinto dell'importo originario della convenzione, come previsto dal comma 4 dell’art. 311 del DPR 207/2010 e risulta contenuto nell’importo di € 8.652.273,00 assegnato alla Regione Emilia-Romagna per l’anno 2013 con il suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
4. di prevedere che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012;
5. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 19 luglio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani