n.57 del 03.03.2021 periodico (Parte Seconda)

Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento all’art. 182, comma 6-bis, che disciplina la combustione in loco dei residui vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo decreto;

- la propria deliberazione n. 2001 del 27 dicembre 2011, con la quale è stata approvata la zonizzazione del territorio e la classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, in attuazione agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, successivamente modificata dalla propria deliberazione n. 1998 del 23 dicembre 2013 e confermata dalla propria deliberazione n. 1135 del 8/7/2019;

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) (di seguito denominato “PAIR 2020”), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 115 dell’11 aprile 2017;

- il “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, di seguito denominato “Accordo 2017”, sottoscritto in data25 luglio 2017, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- la propria deliberazione n. 1412 del 25/9/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di bacino padano 2017”, con la quale si è dato attuazione alle misure dell’accordo non previste nel PAIR 2020;

- la L.R. n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali” con la quale, al capo IV, si forniscono ulteriori disposizioni sulla qualità dell’aria;

- la legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022”, che all’art. 4 prevede che nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente;

- la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni in materia di qualità dell’aria inerenti ai settori agricoltura ed energia e proroga di un anno la validità del PAIR2020, fino al 31/12/2021;

- la propria deliberazione n. 33 del 13 gennaio 2021, che stabilisce disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria;

- il Regolamento regionale n. 3 del 1 agosto 2018, “Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981”;

- la propria deliberazione n. 1928 del 21 dicembre 2020, “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento per l'anno 2020”;

- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che, all’art. 14, prevede che la Regione persegue l’esercizio unitario e coerente delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle materie di inquinamento atmosferico, anche attraverso ARPAE;

Vista inoltre la sentenza del 10 novembre 2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Rilevato che:

- con la sentenza citata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento tuttora in corso;

- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’art. 23 in combinato disposto con l’allegato XV parte A della direttiva per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure adeguate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

Precisato che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893);

Richiamato l’art. 260, comma 1 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che prevede che quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro è mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta;

Atteso che:

- nel caso di specie, la Regione Emilia-Romagna è tenuta a adottare provvedimenti finalizzati all’attuazione della sentenza della Corte e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;

- per il raggiungimento del valore limite giornaliero è fondamentale che continuino a trovare completa attuazione le misure di carattere emergenziale previste dalle norme vigenti in materia di qualità dell’aria e che, ai fini dell’attuazione della sentenza, vengano adottate in tempi brevi disposizioni straordinarie per la tutela della qualità dell’aria, con potenziamento delle misure emergenziali oltre che strutturali, nelle more dell’approvazione di un nuovo Piano di qualità dell’aria;

Preso atto della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. 14.12.2020 0822611.E) con la quale è stata avanzata alle Regioni coinvolte nella procedura, tra cui la Regione Emilia-Romagna, la richiesta di elementi da trasmettere alla Commissione europea ai fini di accertare l’effettivo adempimento della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia e di valutare l’effettiva sussistenza o meno del presupposto – la mancata conformazione dell’Italia a tale sentenza – per la proposizione di un altro ricorso per l’applicazione di sanzioni pecuniarie;

Dato atto che ai sensi dell’art. 33 “Disposizioni finali” delle Norme Tecniche di attuazione del PAIR2020 la Giunta regionale, informata la competente Commissione assembleare, è autorizzata a adottare, con deliberazione, ulteriori misure per porre termine a procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell’aria;

Rilevato che, in ragione delle motivazioni sopra richiamate, si è provveduto ad approvare una prima tranche di misure straordinarie con propria deliberazione n. 33 del 13/1/2021, relativa al rafforzamento delle misure emergenziali nonché all’introduzione di ulteriori misure strutturali inerenti alle domeniche ecologiche e agli abbruciamenti di residui vegetali;

Ritenuto opportuno:

- completare il quadro delle misure straordinarie per la qualità dell’aria, estendendo le ulteriori misure emergenziali, non ricomprese nella DGR 33/2021, agli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Pianura est e Pianura ovest, ovvero:

▪ estensione dell’applicazione delle seguenti misure emergenziali, stabilite dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, previste attualmente solo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per i Comuni dell’agglomerato di Bologna, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893):

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

- riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

- estendere agli ambiti territoriali interessati dalla sentenza della Corte di Giustizia anche la seguente misura strutturale ed i relativi controlli, come di seguito specificato:

  • limitazione alla circolazione dei veicoli privati euro 0 ed euro 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, nel centro abitato di tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e Pianura Est (IT0893) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, a decorrere dal 1° marzo 2021;
  • per i Comuni delle zone Pianura est (IT0893) e Pianura ovest (IT0892), con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, effettuazione del seguente numero di controlli sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:

- Comuni > 20.000 ÷ 30.000 abitanti: 300 controlli/anno

- Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno

- Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno;

Ritenuto inoltre opportuno:

- sostituire il valore di soglia di “14.000 €” riportato al punto B) lettera jjj) dell’allegato 4 “Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione” alla relazione generale di Piano, con il valore attualizzato di “19.000 €”;

- prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

- prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

- indicare in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati;

- riportare in allegato 1 l’elenco aggiornato al 2020 dei Comuni con la zona di appartenenza, secondo la classificazione approvata con propria deliberazione n. 1135 del 8/7/2019, e la relativa rappresentazione cartografica, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato altresì opportuno proseguire e sviluppare ulteriormente l’iniziativa già avviata nel corso dell’anno 2020 con il bando approvato con propria deliberazione n. 597 del 3 giugno 2020 che costituisce la prima azione di attuazione del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”, finalizzato ad incrementare le aree verdi nei territori di pianura all’interno e attorno alle città;

Ritenuto pertanto opportuno:

- riconoscere, a sostegno delle iniziative individuate con la propria deliberazione n. 33/2021 e con la propria deliberazione n. 597/2020, un contributo complessivo pari a euro 36.900.000 così come di seguito indicato:

▪ euro 10.000.000,00 per interventi nel settore agricoltura, quali copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici e utilizzo di tecniche di spandimento e di gestione dell’allevamento a basso impatto ambientale (es. interramento immediato, dieta animale, stabulazione, pretrattamento degli effluenti);

▪ euro 7.000.000,00 per incentivi alla sostituzione di apparecchi obsoleti di combustione a biomassa per uso domestico, con apparecchi o con tecnologie alternative a minor impatto ambientale;

▪ euro 16.900.000,00 per interventi a favore della mobilità sostenibile quali, ad esempio, la sostituzione dei veicoli obsoleti nella pubblica amministrazione, il potenziamento del progetto “bike to work” e la promozione delle strade scolastiche e dei percorsi sicuri casa-scuola;

▪ euro 3.000.000,00 per interventi di forestazione urbana;

Richiamati per gli aspetti contabili:

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 40/2001, “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4” per quanto applicabile;

- la L.R. n. 13/2020 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28/12/2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la L.R. 11/2020 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021”;

- la L.R. 12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di legge stabilità regionale 2021)”;

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- la determinazione dirigenziale n. 23238 del 30 dicembre 2020 “Proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Preso atto:

- degli esiti degli incontri del 19/1/2021 e del 29/1/2021 con i Comuni, quali soggetti attuatori delle misure straordinarie della presente deliberazione;

- degli esiti dell’incontro tenutosi in data 8/1/2021 con le associazioni di categoria per la condivisione delle misure straordinarie contenute nella presente deliberazione;

Informate le Commissioni Consiliari Territorio, ambiente, mobilità e Politiche per la salute e Politiche sociali nelle sedute congiunte del 1/2/2021 e del 10/2/2021;

Preso atto del parere favorevole espresso dalle stesse Commissioni Consiliari Territorio, ambiente, mobilità con nota Prot. AL/2021/3457 del 10/2/2021 e Politiche per la salute e Politiche sociali con nota Prot. AL/2021/3454 del 10/2/2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le seguenti misure straordinarie per la qualità dell’aria:

a) estensione dell’applicazione delle seguenti misure emergenziali, stabilite dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, previste attualmente solo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per i Comuni dell’agglomerato di Bologna, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893):

i.divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

ii.riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

b) limitazione alla circolazione dei veicoli privati euro 0 ed euro 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, nel centro abitato di tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e Pianura Est (IT0893) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, secondo le modalità stabilite dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, a decorrere dal 1° marzo 2021;

c) per i Comuni delle zone Pianura est (IT0893) e Pianura ovest (IT0892) con popolazione inferiore o uguale ai 30.000 abitanti, effettuazione del seguente numero di controlli sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:

- Comuni > 20.000 ÷ 30.000 abitanti: 300 controlli/anno

- Comuni 5.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;

- Comuni < 5.000 abitanti: 100 controlli/anno;

2. di sostituire il valore di soglia di “14.000 €” riportato al punto B) lettera jjj) dell’allegato 4 “Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione” alla relazione generale di Piano, con il valore di “19.000 €”;

3. di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

4. di prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

5. di riportare in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati;

6. di riportare in allegato 1 l’elenco aggiornato al 2020 dei Comuni con la zona di appartenenza, secondo la classificazione approvata con propria deliberazione n. 1135 del 8/7/2019, e la relativa rappresentazione cartografica, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. di sostenere le misure individuate al punto 3 del dispositivo della propria deliberazione n. 33 del 13/1/2021 e l’iniziativa di cui alla propria deliberazione n. 597 del 3/6/2020 con un contributo complessivo pari a euro 36.900.000,00, che sarà ripartito tra le seguenti misure specifiche di incentivazione finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria:

  • euro 10.000.000,00 per interventi nel settore agricoltura, quali copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici e utilizzo di tecniche di spandimento e di gestione dell’allevamento a basso impatto ambientale (es. interramento immediato, dieta animale, stabulazione, pretrattamento degli effluenti);
  • euro 7.000.000,00 per incentivi alla sostituzione di apparecchi obsoleti di combustione a biomassa per uso domestico, con apparecchi o con tecnologie alternative a minor impatto ambientale;
  • euro 16.900.000,00 per interventi a favore della mobilità sostenibile quali, ad esempio, la sostituzione dei veicoli obsoleti nella pubblica amministrazione, il potenziamento del progetto “bike to work” e la promozione delle strade scolastiche e dei percorsi sicuri casa-scuola;
  • euro 3.000.000,00 per interventi di forestazione urbana;

8. di provvedere all’obbligo di pubblicazione prevista dall’art. 26 comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo decreto;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

10. di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/documenti-del-piano-approvato/pair-2020-documenti-del-piano-approvato.

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