n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)
L.R. 16/2004 e s.m.i., art. 3, comma 2 - Integrazione della deliberazione di G.R. 916/2007 e s.m.i. - Approvazione delle disposizioni in merito alle modalità di esercizio e alla gestione unitaria delle residenze turistico-alberghiere frazionate prima della pubblicazione della deliberazione n. 916/2007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", così come modificata dalle L.R. 4/2010, L.R. 7/2014 e L.R. 4/2016, L.R. 25/2016, L.R. 25/2017, L.R. 3/2019, L.R. 13/2019 e L.R. 17/2019;
Vista la L.R. 28/1990 e s.m.i. “Disciplina del vincolo di destinazione della aziende ricettive in Emilia-Romagna”;
Visti, in particolare, i seguenti articoli della L.R. 16/2004 e s.m.i.:
- l’art. 4, comma 6, lett. b) che annovera le Residenze turistico-alberghiere fra le strutture alberghiere;
- l’art. 5, comma 2, della L.R. 16/2004 e s.m.i. che definisce le Residenze turistico-alberghiere come strutture alberghiere “che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione…”;
- l’art. 3, comma 2, che ha delegificato la disciplina di dettaglio delle strutture ricettive demandando ad appositi atti della Giunta regionale la definizione delle caratteristiche, dei requisiti minimi e delle modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 916/2007 di definizione degli standard strutturali e di esercizio per l’autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, approvata ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 16/2004;
- n. 1017/2009, n. 1301/2009, 1515/2012, n. 1565/2013 di modifica ed integrazione della delibera n. 916/2007 sopraindicata;
Rilevato:
- che l’allegato A della delibera G.R. n. 916/2007 stabilisce che: “data l'unitarietà della struttura alberghiera, …, non è consentito il frazionamento e/o la vendita frazionata di parti dell'edificio alberghiero”;
- che tale disposizione ha recepito quanto stabilito dalla circolare n. 5105 del 22/2/2005 in merito al divieto di frazionamento e/o vendita frazionata di parti dell’edificio delle strutture alberghiere;
Considerato tuttavia che esistono delle situazioni in cui è stato concesso il frazionamento di Residenze turistico-alberghiere (RTA), con conseguente trasferimento di proprietà di singole unità abitative ubicate in tali strutture ricettive;
Ritenuto dunque opportuno disciplinare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 16/2004 e s.m.i., tali strutture ricettive alberghiere già frazionate, precisando quanto segue:
- la Regione prende atto di una situazione preesistente rispetto alla pubblicazione della delibera di Giunta regionale n. 916/2007, pubblicazione avvenuta sul BUR n. 141 del 18/9/2007, che si configura come eccezionale e di difficile gestione;
- la struttura frazionata rimane in ogni caso unitaria dal punto di vista funzionale e gestionale;
- la struttura frazionata mantiene, nella sua interezza, la sua vocazione e destinazione turistico-ricettiva, anche in virtù del vincolo di destinazione alberghiero di cui alla L.R. 28/1990 e s.m.i.;
- è fatto in ogni caso divieto procedere ad ulteriori frazionamenti di strutture alberghiere, confermando il divieto di frazionamento già stabilito con la delibera n. 916/2007, ad eccezione del caso del Condhotel regolato ai sensi della L.R. 3/2019;
Considerato che il presente atto è stato oggetto di un confronto e di una condivisione con le associazioni maggiormente rappresentative nel campo del turismo;
Acquisito il parere favorevole da parte del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) reso in data 13 novembre 2019;
Dato atto che in data 6 novembre 2019 la Commissione assembleare Politiche economiche ha espresso parere favorevole sul presente atto, così come previsto dall’art. 3, comma 2, della L.R. 16/2004 e s.m.i.;
Ritenuto di stabilire che la presente delibera acquisti efficacia decorsi 120 giorni dalla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, al fine di assicurare agli interessati un congruo termine per gli adeguamenti che si rendessero necessari al rispetto delle disposizioni di cui al presente atto;
Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015;
- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 975 del 3 luglio 2017 recante “Aggiornamenti organizzativi nell’ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del Responsabile della Protezione dei dati (Dpo);
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 2373 del 21 febbraio 2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio "Turismo, commercio e sport"”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati di regolarità amministrativa;
Su proposta dell’Assessore competente;
A voti unanimi a palesi
delibera
1) di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 16/2004 e s.m.i., ad integrazione della DGR 916/2007, l'allegato “A”: "Disposizioni in merito alle modalità di esercizio ed alla gestione unitaria delle Residenze Turistico-Alberghiere frazionate prima della pubblicazione della Delibera di Giunta regionale n. 916/2007, pubblicata nel BUR n. 141 del 18/9/2007”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che le strutture ricettive alberghiere già frazionate rimangono in ogni caso strutture unitarie dal punto di vista funzionale e gestionale e che tale struttura mantiene, nella sua interezza, la sua vocazione e destinazione turistico-ricettiva, anche in virtù del vincolo di destinazione alberghiero di cui alla L.R. 28/1990 e s.m.i.;
3) di confermare il divieto di frazionamento delle strutture alberghiere contenuto nella delibera n. 916/2007, ad eccezione del caso del Condhotel regolato ai sensi della L.R. 3/2019;
4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
6) di stabilire che la presente delibera acquisterà efficacia decorsi 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.