n.220 del 02.08.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Installazione di una camera di pallinatura con emissione convogliata in atmosfera e realizzazione di una nuova piattaforma con tettoia da adibire a magazzino", localizzato nel comune di Pianoro (BO), proposto da Tecnotrattamenti S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “installazione di una camera di pallinatura con emissione convogliata in atmosfera e realizzazione di una nuova piattaforma con tettoia da adibire a magazzino”, localizzato nel comune di Pianoro (BO),proposto da Tecnotrattamenti S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nella successiva fase di modifica di AIA si dovrà presentare:

a) proposta di revisione dei valori limite di concentrazione per l’inquinante polveri totali, in modo tale da minimizzare gli incrementi emissivi conseguenti alla realizzazione del progetto;

b) attestazione di non incremento della capacità istantanea dello stoccaggio dei rifiuti;

c) adeguamento dei monitoraggi già in essere a seguito della realizzazione del nuovo punto di emissione;

d) il progetto della nuova tettoia dotata di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche che dovranno convogliare alla rete di raccolta, già presente, con recapito finale in S2;

2. in relazione all’incremento del consumo energetico complessivo dello stabilimento, pari a 1,8%, dovrà essere presentato in sede di istanza di modifica non sostanziale di AIA, uno studio di fattibilità tecnica ed economica della realizzazione di sistemi di energie rinnovabili integrati agli edifici esistenti;

3. nella fase di permesso di costruire dovrà essere presentata una relazione geotecnica che dia riscontro degli esiti e delle raccomandazioni espresse nella relazione geologica presentata nel presente procedimento e datata aprile 2023, relativi alla realizzazione del piazzale, con i necessari muri di contenimento, e della sovrastante tettoia, interventi da assoggettare ad autorizzazione/deposito sismico (ex LR 19/2008), di seguito riprese:

- i fronti di scavo dovranno essere sostenuti con opere provvisionali al fine di garantirne la stabilità e determinare condizioni di sicurezza per le maestranze durante i lavori (muri di contenimento);

- durante l’esecuzione degli scavi si dovrà verificare l’omogeneità del terreno su tutta l’area di fondazione, sia sotto l’aspetto della consistenza, sia sotto quello dell’umidità. Qualora dovessero riscontrarsi macroscopiche disomogeneità sarà necessario assumere tutti quei provvedimenti atti a far sì che la fondazione appoggi su terreni con le medesime caratteristiche;

- è opportuno, inoltre, che l’esecuzione dei lavori avvenga in un periodo stagionale in cui le condizioni meteorologiche siano favorevoli. Vanno comunque predisposti tutti i mezzi atti a far fronte ad eventuali impreviste avverse condizioni atmosferiche durante le fasi lavorative, condizioni che potrebbero favorire situazioni di instabilità nell’area di intervento e nel suo intorno più prossimo;

- durante le fasi di cantiere i depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei dovranno essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. I depositi temporanei inoltre non dovranno essere posti in prossimità di fronti di scavo o di scarpata al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi;

- relativamente al versante a valle delle opere in progetto dovrà essere realizzata una riprofilatura della superficie topografica con eliminazione delle irregolarità e realizzazione di una diffusa rete di canalette di raccolta delle acque meteoriche e superficiali per convogliare le stesse direttamente sul fondovalle, in modo da evitare ristagni ed infiltrazioni con conseguente decadimento delle proprietà meccaniche dei materiali della coltre eluviale;

- qualora nell’esecuzione dei lavori si verificassero condizioni diverse da quelle emerse dall’indagine o condizioni che richiedessero soluzioni differenti da quelle indicate nella relazione geologica, la Direzione Lavori dovrà interpellare il geologo per concordare nuove soluzioni. Si fa presente, che in una situazione geologica–morfologica come quella esaminata, l’eventualità di incontrare condizioni diverse da quelle prospettate dall’indagine deve essere tenuta presente sia sotto l’aspetto delle ricadute sull’organizzazione dei lavori, sia sotto l’aspetto dei costi dell’opera in progetto;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),

- punti 1 e 2, dovranno essere effettuata da ARPAE APAM;

- punto 3, dovrà essere effettuata dal Comune di Pianoro;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Di Bologna - AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE di Bologna – AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Tecnotrattamenti S.r.l., al Comune di Pianoro, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE di Bologna, all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Bologna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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