n.38 del 15.02.2023 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n.41/01 art. 5 e seguenti – Az.agr. Cantonazzo di Galli Società agricola s.s. concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Pietro in Cerro (PC), località Cantonazzo di Sotto, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e igienico-sanitario) - Proc. PC06A0017 – SINADOC 34408/2022

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire all’Az.Agr. Cantonazzo di Galli Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01378730335), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC06 A0017, ai sensi del l’ art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e igienico-sanitario);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 3,33;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 14.83 2; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2032; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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