n.390 del 12.12.2018 periodico (Parte Seconda)
Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2019-2021 - articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015. (Proposta del Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere Molinari)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la proposta di deliberazione del Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, consigliere Gian Luigi Molinari ““Piano triennale 2019-2021 degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo” ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5”;
Preso atto:
- del favorevole parere della Commissione assembleare per la parità e per i diritti delle persone, espresso, in sede referente, nella seduta del 20 novembre 2018, giusta nota prot. AL/2018/60570 del 20 novembre 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 5/2015;
Visti:
- l’articolo 2, comma 1, lettera g), dello Statuto, secondo cui la Regione, nell’esercizio della propria azione istituzionale, persegue l’obiettivo del “riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono;”;
- la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 recante “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)” ed in particolare:
- l’articolo 17, comma 1, ai sensi del quale “L’Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta, acquisito in merito il parere della Giunta, nonché previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, il piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero. Con le stesse modalità, l'Assemblea legislativa quantifica e assicura le risorse necessarie all'espletamento del piano triennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Tali risorse sono a carico del bilancio della Regione.”;
- l’articolo 17, comma 2, ai sensi del quale “Il piano triennale individua: a) i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza; b) la misura, nell’ambito delle risorse annualmente previste dal bilancio regionale, i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e); c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le conferenze d’area previste all’articolo 9; d) le risorse da destinare a convegni, seminari e conferenze sia in Italia che all'estero. I parametri scelti dovranno tenere conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali.”;
- l’articolo 6, comma 2, lettera c), secondo cui il Comitato esecutivo della Consulta “esprime il parere in ordine all’elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 17, in particolare per quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera b);”;
- l’articolo 4, comma 3, secondo cui “La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti l'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'articolo 19.”;
- visto che, secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1 della L.R. 5/2015, per gli anni precedenti si è provveduto agli oneri derivanti dall’applicazione della L.R. 5/2015 a seguito di trasferimento di risorse del bilancio regionale;
- l’articolo 19 comma 3 secondo il quale “Per gli anni successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dall'articolo 67, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria a quanto previsto dal piano triennale di cui all'articolo 17.” e che ai sensi del comma 2 dello stesso articolo “La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie”;
Acquisiti:
- il parere favorevole del Comitato esecutivo della Consulta, reso in data 19 settembre 2018 (prot. NP/2018/1427 del 8/11/2018) ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), della L.R. 5/2015 (qui allegato);
- il parere favorevole della Giunta regionale, espresso con delibera n. 1760 del 22 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 5/2015 (qui allegato);
- il parere di regolarità amministrativa, reso dalla Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini (prot. NP/2018/2511 del 7/11/2018, qui allegato);
- il parere di regolarità contabile, reso dal Direttore Generale Responsabile ad interim del Servizio Funzionamento e Gestione (prot. NP/2018/2518 del 8/11/2018, qui allegato);
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;
delibera
- di approvare il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero per gli anni 2019 - 2021, di cui all’Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all’estero 2019–2021 – articolo 17 della legge regionale n. 5 del 27 maggio 2015, “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo”
Sommario
L’EMIGRAZIONE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA NUOVA EMIGRAZIONE
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLE COMUNITÀ
POLITICHE GIOVANILI E FORMAZIONE
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA REALTÀ SOCIALE ED ECONOMICA REGIONALE
SVILUPPO DI STRATEGIE COMUNICATIVE A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
AREE GEOGRAFICHE, MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI PARTECIPAZIONE INERENTI ALLE CONFERENZE D’AREA
MISURA, CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
RISORSE FINANZIARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
PREMESSA
L’articolo 2, comma 1, lettera g) dello Statuto sancisce che la Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio della propria azione istituzionale, persegue l’obiettivo del “riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono”.
Per la sua attuazione, nel maggio 2015 è stata approvata la legge regionale 27 maggio 2015 n.5 “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)” che ha ridisegnato la Consulta e le azioni che Giunta regionale e Assemblea legislativa possono porre in essere per valorizzare le relazioni con gli emiliano-romagnoli nel mondo.
Nel quadro della nuova normativa, l’Assemblea legislativa persegue, in collaborazione con le altre strutture dell’ente e della Regione, l’obiettivo della valorizzazione delle esperienze e delle attività delle comunità di emiliano-romagnoli nel mondo anche in un’ottica di promozione del “Sistema Emilia-Romagna” nei suoi aspetti sociali ed economici.
Il presente Piano triennale regionale, adottato ai sensi dell’art. 17 della L.R. 5/2015, viene impostato tenendo conto dell’evoluzione socio - economica che negli ultimi anni ha interessato anche le comunità degli emiliano - romagnoli nel mondo e si prefigge di adeguare l’azione regionale alle nuove situazioni, anche attraverso il confronto ed il coordinamento dei rapporti con gli enti locali del territorio regionale e con le associazioni regionali, mediante iniziative di sostegno agli emiliano - romagnoli all’estero.
Allo scopo di raggiungere questi obiettivi, la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo lavorerà per rafforzare la rete associativa degli emiliano-romagnoli con l’Amministrazione regionale, all’interno della stessa e con i soggetti del territorio, integrando queste attività con le altre di carattere internazionale. In tale ottica, sarà data particolare rilevanza alle iniziative che vedono il coinvolgimento di una pluralità di attori del nostro territorio, quali Università, centri di formazione e ricerca, camere di commercio, associazioni imprenditoriali e professionali del territorio emiliano - romagnolo e dei territori di insediamento. Saranno, inoltre, poste in essere iniziative che, nell’ottica della valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano - romagnole all’estero, possano offrire anche occasioni di sviluppo formativo o professionale ai giovani sia residenti in Emilia-Romagna che all’estero.
I principali destinatari degli interventi previsti dalla L.R. 5/2015 sono gli emiliano-romagnoli per nascita o per residenza, emigrati all’estero, nonché le loro famiglie e i loro discendenti in possesso delle caratteristiche indicate dall’art. 2, comma 1, lett. a), della citata legge regionale. Il presente Piano tende a coinvolgere sempre più efficacemente le comunità degli emiliano - romagnoli residenti all’estero, in particolare quando si tratti di iniziative finalizzate a diffondere all’estero le peculiarità regionali, ovvero a sviluppare relazioni economiche, umanitarie e sociali, coerentemente con le prospettive di sviluppo delle nostre comunità all’estero.
Tali iniziative devono essere inserite nel più ampio contesto delle politiche indirizzate agli Italiani all’estero anche attraverso il coordinamento e il confronto con altre le Regioni, il Consiglio generale degli Italiani all’estero (CGIE) e i Comitati degli italiani all’estero (COM.IT.ES.), in modo da rafforzare la capacità di risposta alle nuove esigenze emergenti. A questo scopo, si valuteranno sinergie su progetti specifici al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili e ottenere risultati di maggiore portata.
Peraltro, l’azione regionale a favore delle comunità emiliano - romagnole nel mondo e delle loro associazioni e federazioni potrà trovare ulteriore supporto e cogliere nuove opportunità anche nei programmi e nelle risorse dell’Unione Europea.
Le azioni e le iniziative previste dalla L.R. 5/2015 e articolate nel presente Piano saranno poste in essere dagli organi regionali e, in particolare, dalla Giunta, dall’Assemblea legislativa e dalla Consulta, secondo le rispettive attribuzioni specificamente individuate dal Protocollo d’intesa tra Giunta e Assemblea sottoscritto in data 12 novembre 2015 (delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea n. 86/2015 del 27 ottobre 2015 e delibera di Giunta n. 1631/2015 del 29 ottobre 2015).
Le attività potranno essere realizzate dagli organi regionali anche in sinergia tra loro, attraverso il coordinamento in sede di Cabina di regia per l’attuazione della L.R. 5/2015, costituita ai sensi del Protocollo d’intesa tra Giunta e Assemblea legislativa (cfr., in particolare, punto 5 del Protocollo).
1. L’EMIGRAZIONE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA NUOVA EMIGRAZIONE
Negli ultimi 10 anni, ad un’emigrazione che possiamo considerare storica, si è affiancata un fenomeno di “nuova emigrazione” che coinvolge soprattutto i giovani ma non solo. L’emigrazione ha riguardato soprattutto le nostre regioni meridionali, ma anche l’Emilia-Romagna non ne è rimasta immune soprattutto negli anni in cui la crisi economica e finanziaria è stata più forte. A partire sono stati soprattutto i giovani tra i 20 ed i 40 anni, con un elevato grado di scolarizzazione e specializzazione professionale, alla ricerca di un lavoro e di nuove opportunità. L’ampiezza di questo fenomeno è certificata dai dati dell’AIRE (l’anagrafe degli Italiani all’estero), dai quali si evince che se nel 2007 i nostri corregionali iscritti erano 3.568.532, nel 2017 il numero è salito a 4.973.942
Questi dati però non consentono di misurare il fenomeno nella sua interezza perché molti nostri concittadini si spostano all’interno dell’Unione europea anche per brevi periodi, soprattutto per studio, e non sempre si iscrivono subito all’AIRE, almeno fino a quando il proprio trasferimento all’estero non abbia raggiunto un certo carattere di stabilità.
Obiettivo della Consulta è quello di intercettare questi nuovi emigrati attraverso azioni che mirino a comprenderne la natura e le caratteristiche allo scopo di capire come valorizzarne le esperienze. In questo senso sarebbe opportuno lavorare per favorire l’incontro e la conoscenza tra le nostre Associazioni e i giovani della nuova emigrazione.
Negli ultimi anni è stato osservato come i giovani spesso non facciano parte delle nostre associazioni ma tendano a creare comunità informali grazie all’ausilio dei social media o di altri tipi di reti informali. Questo approccio rende più complicato talvolta raggiungere i nuovi emigrati e al tempo stesso costituisce un target di interesse a cui la Consulta deve guardare per cercare di capire lo sviluppo di questa nuova ondata di emigrazione.
È fondamentale quindi che l’Assemblea legislativa e la Regione sviluppi una serie di azioni volte ad intercettare questo nuovo fenomeno al fine di comprenderne meglio le dinamiche.
2. SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLE COMUNITÀ
L’art. 11 della L.R. 5/2015 ha come obiettivo la valorizzazione degli emiliano-romagnoli all’estero attraverso una serie di iniziative di carattere economico, culturale, formativo, linguistico e sociale.
Il raggiungimento di questo obiettivo passa necessariamente attraverso la conoscenza delle nostre associazioni e delle nostre comunità e soprattutto di quelle che rappresentano le loro esigenze. Tale conoscenza deve essere il frutto di un’attenta comunicazione che tenga conto sia di quello che le nostre associazioni e comunità ci vogliono dire, sia di tutta una serie di informazioni che la Consulta deve diffondere per far conoscere il nostro territorio e le diverse opportunità che esso offre anche ai nostri emigrati.
Per fare questo, è fondamentale che la Consulta lavori con una serie di attori, la Regione in primis, presenti sia sul territorio regionale che nei vari Paesi dove hanno sede le nostre associazioni.
In questi primi anni dal varo della nuova legge, il numero delle Associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo iscritte al nostro elenco è cresciuto sensibilmente. In molti casi si è trattato di un recupero di associazioni già iscritte negli anni precedenti, ma a queste si è aggiunto anche un nutrito numero di associazioni nuove o provenienti da realtà dove in passato non c’erano mai state. Questo, talvolta, come espressione del nuovo fenomeno migratorio di cui abbiamo già parlato.
Diventa quindi fondamentale il sostegno alle attività realizzato mediante lo sviluppo dell’associazionismo e della capacità progettuale delle associazioni, il rafforzamento delle loro strutture organizzative, anche con riguardo alle dotazioni tecnico - informatiche, l’implementazione di azioni mirate al rafforzamento delle capacità attrattive delle associazioni stesse nei confronti dei giovani, il rafforzamento del dialogo a distanza tra rete associativa e Consulta.
Le associazioni, infatti, costituiscono una rete fondamentale di conoscenze e contatti utili per la realizzazione della attività propedeutiche alla elaborazione di progetti suscettibili di finanziamento, nonché un’importante rete di partenariato per eventuali altre tipologie di contributi da parte di altri soggetti.
Ferma restando l’importanza della nostra rete associativa, diventa altresì fondamentale cercare di instaurare un dialogo con quelle realtà che per vari motivi non sono ascrivibili come associazioni o non hanno la capacità di poterle creare. Spesso infatti, i giovani della nuova emigrazione tendono a dar vita a gruppi informali e comunità che sono più difficili da raggiungere e da coinvolgere nelle nostre attività.
3. POLITICHE GIOVANILI E FORMAZIONE
3.1 Iniziative di formazione destinate a giovani emiliano - romagnoli residenti all’estero (L.R. 5/2015, art. 11, comma 2, lett. a)) ed in Regione (L.R. 5/2015, art. 11, comma 2, lett. d)).
Per gli interventi formativi destinati agli emiliano - romagnoli residenti all’estero, annualmente sono individuati gli ambiti di interesse per gli interventi formativi e informativi, tenendo presenti sia le richieste formulate dalle Associazioni all’estero, sia le proposte progettuali presentate da Enti e società specializzate, nonché dalle associazioni regionali che operano nel settore dell’emigrazione in contatto con le associazioni di emiliano - romagnoli all’estero.
La Regione promuove interventi di formazione ed informazione, compresi eventuali stage presso imprese, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i Paesi di emigrazione.
Sono privilegiati i percorsi per l’acquisizione o la specializzazione di competenze professionali ed artistiche da spendere nei Paesi di residenza, nonché gli interventi formativi per l’apprendimento della lingua e cultura italiane, anche nell’ambito di linguaggi tecnico - professionali utili per le relazioni economiche. Verrà altresì prestata attenzione ad opportunità di formazione dedicata al settore turistico ed enogastronomico.
I corsi promossi all’estero concorreranno inoltre alla diffusione della conoscenza degli elementi distintivi della Regione, rafforzandone l’immagine all’estero.
I beneficiari degli interventi sono gli emiliano - romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all’estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti.
Si potranno prevedere percorsi formativi per giovani di discendenza emiliano - romagnola, legati al territorio regionale, per l’acquisizione di conoscenze e competenze da diffondere nei Paesi di residenza, ed in particolare sviluppare sinergie in campo turistico e dell’export dei prodotti tipici. Tali percorsi saranno promossi realizzati in collaborazione con enti pubblici e Regioni limitrofe.
Inoltre, come previsto dall’art. 11, comma 2, lett. d), L.R. 5/2015, si potranno favorire iniziative per i giovani residenti in Emilia-Romagna preordinate a realizzare esperienze formative e professionali nei Paesi dove sono maggiormente presenti le comunità di emiliano - romagnoli. Tali iniziative potranno essere concordate e realizzate in collaborazione con altre regioni italiane, enti ed associazioni del territorio regionale e con le associazioni e federazioni di associazioni di emiliano - romagnoli all’estero.
3.2 Iniziative tese a favorire l’inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione (L.R. 5/2015, art. 11, comma 2, lett. c)).
In attuazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 2, lett. c), L.R. 5/2015, per ciascun anno accademico la Regione definirà - anche su proposta della Consulta – le iniziative congrue con il perseguimento degli obiettivi della L.R. n. 5/2015, volte a favorire l’inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione dei giovani emiliano – romagnoli emigrati all’estero.
Annualmente verrà quantificato il contributo massimo da concedere ad ogni soggetto beneficiario, come rimborso delle spese necessarie a raggiungere la sede di studio ed a frequentare il corso scolastico o il master, anche in considerazione di eventuali condizioni di favore concesse dalle Università a studenti di master e corsi di alta formazione.
I beneficiari di tali interventi sono prioritariamente gli emigrati e i discendenti di emigrati dall’Emilia-Romagna residenti all’estero, ovvero persone coinvolte attivamente nella vita associativa delle associazioni di Emiliano-romagnoli all’estero. Quest’ultimo requisito deve essere attestato dal presidente dell’associazione interessata
In particolare, i soggetti beneficiari saranno selezionati da specifici bandi. Per fruire del contributo alla frequenza di corsi universitari e di alta specializzazione, i beneficiari dovranno possedere i requisiti per l’ammissione ai corsi o ai master, secondo i criteri definiti nei bandi degli istituti e/o delle università che li hanno promossi.
Segnatamente, il contributo:
- potrà essere trasferito agli istituti scolastici e formativi, nonché alle università che hanno sede in Regione, nel caso in cui si concordi la promozione del corso specialistico o del master, previa sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e nel rispetto della normativa vigente, a condizione che il rendiconto finale ne attesti il godimento da parte dei beneficiari individuati di comune accordo;
- potrà essere liquidato direttamente al beneficiario.
Al fine di realizzare in modo efficiente tali iniziative ed attività e, in particolare, per assicurare l’ospitalità dei partecipanti, sulla base dell’esperienza dei precedenti anni accademici, è stata sottoscritta, nel rispetto della normativa vigente, una convenzione triennale con l’Azienda regionale per il diritto agli Studi superiori dell’Emilia – Romagna (ER.GO.), istituita ad opera dell’art. 19 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 recante “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione”.
Per la realizzazione di tali iniziative l’Assemblea legislativa potrà fare accordi e convenzioni con università con sede nella Regione.
3.3 Iniziative di interscambi culturali fra emiliano - romagnoli residenti in Regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale (L.R. 5/2015, art. 11).
Progetti tematici dedicati ai giovani
La Regione promuoverà, di concerto con altre istituzioni territoriali italiane ed estere, progetti tematici da svolgersi in Italia e all’estero, finalizzati a generare interscambio culturale, aventi per obiettivi la conoscenza e l’arricchimento culturale fra giovani, con particolare riferimento ai programmi di livello universitario; l’acquisizione di conoscenze sociali, economiche, turistiche, culturali ed ambientali proprie dei territori; la capacità di trasmettere le competenze acquisite nell’ambito delle proprie aree di residenza e di diventare punti di riferimento all’estero per le attività della Regione e della Consulta degli emiliano - romagnoli nel mondo.
Nel rispetto della normativa vigente, la Regione, anche in collaborazione con altri enti, può contribuire alle spese di spostamento e di soggiorno relative ai periodi necessari per la partecipazione ai programmi di interscambio.
Gli interventi regionali saranno finalizzati preferibilmente al sostegno di progetti di collaborazione fra università con sede in Emilia-Romagna e all’Estero, ovvero che coinvolgano enti di formazione regionali ed esteri, per la realizzazione di periodi di formazione con accoglienza vicendevole, capaci di generare efficace interscambio. Qualora ne ricorrano i presupposti e comunque nel rispetto della normativa vigente, saranno conclusi con i soggetti pubblici, accordi di collaborazione istituzionale ai sensi dell’art.15 della L.241/1990.
I beneficiari degli interventi sono gli emigrati e i discendenti di emigrati dall’Emilia-Romagna residenti all’estero, ovvero persone coinvolte attivamente nella vita associativa delle associazioni di emiliano - romagnoli all’estero, e giovani residenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in combinato con l’art. 11, comma 3, lett. b), della L.R. 5/2015.
La partecipazione a progetti di interscambio culturale è preferibilmente riservata a giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, selezionati con appositi bandi, ovvero segnalati da Università ed enti formativi emiliano - romagnoli o esteri.
Quando le iniziative di interscambio culturale siano proposte da associazioni di emiliano - romagnoli o realizzate in collaborazione con esse, è richiesta l’attestazione del presidente dell’associazione circa il legame dei beneficiari segnalati con le attività dell’associazione stessa.
L’Assemblea legislativa potrà concordare con enti, associazioni e altre Regioni italiane, nuove forme di collaborazione e percorsi progettuali.
Soggiorni nel territorio regionale
Si potranno promuovere iniziative di ospitalità sul territorio regionale destinate alle giovani generazioni di discendenti di emigrati per promuovere la conoscenza del territorio e dell’economica regionale insieme a quella del turismo, dell’enogastronomia e della cultura, così da sostenere e favorire il legame. I costi di tali iniziative saranno sostenuti dalla Regione in base alla disponibilità finanziaria.
4. VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA REALTA’ SOCIALE ED ECONOMICA REGIONALE
4.1 Iniziative dirette alla promozione della lingua e della cultura italiana. (L.R. 5/2015, art. 11, comma 3, lett. a)).
La Regione Emilia-Romagna presta particolare attenzione alle iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura italiana, con particolare riferimento alla realtà regionale, con l’obiettivo primario di favorirne il mantenimento ed il rafforzamento presso le comunità di emiliano-romagnole residenti all’estero nonché la diffusione nei loro Paesi di residenza.
Sarà data priorità all’intervento in aree in cui maggiore è l’attenzione per la conoscenza della lingua o, al contrario, aree in cui, in presenza di seconde o terze generazioni di emigrati, la conoscenza dell’italiano stia scomparendo.
Potranno essere realizzate iniziative e manifestazioni promozionali dirette a diffondere la conoscenza della lingua, della storia, della cultura italiana, nonché della situazione sociale e dell’economia sia della Regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo.
Le iniziative potranno essere realizzate anche attraverso la redazione di pubblicazioni, opuscoli, applicativi per nuove tecnologie, pagine web all'interno del sito della Consulta, da attuare in collaborazione con le associazioni di emiliano - romagnoli all’estero, associazioni regionali, enti e istituzioni nazionali ed estere.
Gli interventi potranno essere realizzati in collaborazione con altri enti pubblici ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e nel rispetto della normativa vigente, oppure acquisendo servizi dall’esterno, nel rispetto della normativa sulla contrattualistica pubblica.
La Regione promuoverà e collaborerà alla realizzazione di corsi di italiano, sul territorio regionale oppure all’estero, destinati in via prioritaria alle giovani generazioni, ma aperti a tutta la comunità, con l’obiettivo di aumentarne la conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della cultura, della situazione sociale ed economica della Regione Emilia-Romagna.
La Regione potrà collaborare con università, istituti italiani di cultura ed altre istituzioni pubbliche e private che si occupano della diffusione della lingua italiana. Sarà privilegiato l’utilizzo delle nuove tecnologie, come corsi, anche parzialmente on-line, e software dedicati.
4.2 Attività culturali, di informazione e ricerca per migliorare e sviluppare la conoscenza del fenomeno migratorio (L.R. 5/2015, art.13)
La Regione, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza del fenomeno migratorio e mantenere l’identità della memoria emiliano - romagnola, può:
- affidare a ricercatori ed esperti indagini e ricerche;
- contribuire alla realizzazione di attività culturali sul territorio regionale e all’estero;
- contribuire all’attività di enti che, sul territorio regionale, si occupano di emigrazione;
- promuovere ed assegnare borse ed assegni di studio;
- promuovere percorsi progettuali sul tema della relazione tra lavoro, cittadinanza e costruzione europea a partire dall’esperienza degli emigrati emiliano-romagnoli;
- istituire premi per tesi di laurea.
La Regione può individuare, sulla base di indicazioni provenienti dagli enti locali o da associazioni, particolari aspetti della storia dell’emigrazione emiliano - romagnola degni di essere valorizzati, attraverso lo svolgimento di studi o attraverso progetti da svilupparsi in collaborazione con altri soggetti e altre Regioni italiane. Potranno inoltre essere istituiti premi per tesi di laurea e/o borse ed assegni di studio, incentrati sulla ricerca in tema di emigrazione.
La scelta dei temi da approfondire e divulgare, nonché delle produzioni artistiche e culturali e delle esperienze da valorizzare, viene compiuta annualmente dalla Regione, anche tenendo conto di anniversari e di celebrazioni particolari.
La Regione può intervenire per valorizzare le produzioni artistiche e culturali degli emiliano - romagnoli all’estero, anche affidando a professionisti ed esperti, nel rispetto della normativa in materia di contrattualistica pubblica, la realizzazione di studi, cataloghi e mostre, altresì tradotti nelle lingue necessarie per la divulgazione nei paesi esteri. La Regione può altresì valorizzare le esperienze degli emiliano - romagnoli all’estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico e politico, anche attraverso il conferimento di diplomi di benemerenza.
L’istituzione di borse ed assegni di studio e/o di premi di laurea potrà essere realizzata tramite accordo con istituzioni universitarie pubbliche o private o con associazioni private, nel rispetto della normativa vigente.
4.3 Iniziative all’estero (L.R. 5/2015, art. 1, comma 5, lettere b) e d)).
La Regione può organizzare interventi, iniziative o manifestazioni all’estero, ovvero può partecipare ad essi quando promossi da altri soggetti istituzionali.
Le finalità degli interventi, iniziative e manifestazioni sono indicate all’art. 1, comma 5, lettere b) e d), L.R. 5/2015.
Le iniziative avranno anche lo scopo di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana, dell’economia sia della Regione che delle comunità emiliano-romagnole, ai sensi della L.R. 5/2015, art. 11, comma 3, lett. a).
Gli interventi e le manifestazioni saranno organizzati anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente. Le associazioni di emiliano - romagnoli all’estero, gli istituti italiani di cultura, le autorità diplomatiche e gli organismi economici e sociali operanti nei Paesi esteri, saranno coinvolte per la migliore efficacia delle azioni.
4.4 Sostegno ad iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole (L.R. 5/2015, art. 11, comma 2, lett. b)).
Si potrà prevedere l’organizzazione di visite, eventi o altre iniziative con imprenditori emiliano - romagnoli ed esteri per azioni mirate sia alla promozione delle eccellenze emiliano-romagnole sia allo sviluppo delle attività economiche imprenditoriali degli emiliano - romagnoli all’estero, anche in collaborazione con le iniziative e le attività programmate dalla giunta regionale.
4.5 Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna (L.R. 5/2015, art. 12).
In attuazione dell’art. 12 della L.R. 5/2015, la Regione riconosce, attraverso i comuni di residenza, un aiuto economico, sotto forma di rimborso alle spese sostenute per il rientro, a favore di cittadini italiani e di loro familiari rimpatriati in un comune della Regione Emilia-Romagna da non più di due anni e che versano in condizioni di accertata indigenza.
È inoltre previsto il concorso alle spese sostenute per la traslazione di salme di emigrati o di loro familiari presso un comune dell’Emilia-Romagna.
Le apposite direttive ai comuni per l’istruttoria del procedimento e la liquidazione del rimborso spese, adottate nel 2016, potranno essere riviste al fine di migliorare l’efficacia dell’intervento qualora la Giunta, in seguito ad una valutazione sull’applicazione delle stesse nel triennio 2016-2018, ne ravvisi la necessità.
5. SVILUPPO DI STRATEGIE COMUNICATIVE A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
5.1 Iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura (L.R. 5/2015, art. 11, comma 3, lett. c) e d)).
La legge regionale dà particolare importanza al ruolo che la comunicazione riveste nella diffusione delle informazioni rivolte ai nostri emigrati. La comunicazione rappresenta inoltre uno strumento fondamentale per dialogare con i nostri emigrati e per raggiungere coloro che hanno lasciato la nostra Regione negli ultimi anni.
A questo scopo, nel corso del 2018 è stato realizzato un nuovo sito web con contenuti e un’interfaccia che consentono una maggiore e funzionale interazione con i nostri utenti. Infatti, il nuovo sito web non vuole essere solo un contenitore attraverso il quale la Consulta si racconta ma anche uno spazio di incontro e confronto con i nostri emigrati. Il sito contiene anche una sezione “blog” che ha lo scopo di rendere gli utenti protagonisti della comunicazione attraverso canali dedicati e pensati direttamente da loro.
Oltre al sito istituzionale della Consulta, verranno utilizzati altri strumenti per lo più social con l'obiettivo di raggiungere nuovi target in particolare i giovani di nuova emigrazione.
Discorso a parte merita il “Museo virtuale dell'emigrazione”, un progetto lanciato nel 2018 e che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2019. Il Museo vuole essere infatti uno spazio dedicato al racconto della storia della nostra emigrazione ma anche dei nuovi percorsi e delle nuove storie che stanno interessando i nostri giovani. Per l'implementazione del Museo viene richiesta una grande partecipazione da parte delle nostre associazioni e comunità attraverso il caricamento di documenti (video, foto e quant'altro) che raccontino l'emigrazione dalla nostra Regione.
Su richiesta delle associazioni, si potranno inoltre prevedere alcuni momenti formativi che riguarderanno la legislazione regionale e nazionale riguardante materie di interesse per le comunità emiliano -romagnole all’estero.
6. AREE GEOGRAFICHE, MODALITA’ ORGANIZZATIVE E DI PARTECIPAZIONE INERENTI ALLE CONFERENZE D’AREA
La definizione delle aree geografiche tiene conto della concentrazione della presenza di comunità emiliano - romagnole nel mondo e delle modalità del coordinamento delle attività da esse svolte in relazione con la Regione e con la Consulta.
Gli ambiti territoriali sono:
- Europa;
- Africa e Oceania;
- America settentrionale;
- America centrale;
- America meridionale.
Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 5/2015, su proposta della Consulta, la Commissione assembleare per la Parità e per i diritti delle persone, potrà promuovere Conferenze d’area all’estero.
Nel triennio 2019-2021 si prevede, orientativamente, di programmare due Conferenze d’area: Area America Settentrionale, Africa, Oceania e Asia - Area Europa.
L’organizzazione delle Conferenze sarà coordinata dalla Consulta e predisposta insieme alle associazioni e alle federazioni fra associazioni di emiliano – romagnoli all’estero, coinvolgendo le strutture regionali interessate, le associazioni che operano in Emilia-Romagna, le istituzioni regionali e quelle locali all’estero, le autorità diplomatiche ed economiche.
Contestualmente alle conferenze potranno essere organizzate iniziative culturali ed eventi utili a contribuire all’obiettivo del concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree e con la condivisione del patrimonio culturale comune.
Saranno valutate e messe in campo tutte le azioni finalizzate al contenimento delle spese anche con l’accorpamento delle aree geografiche.
7. MISURA, CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
La Regione sostiene le attività finalizzate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla L.R. 5/2015 e al presente Piano concedendo annualmente contributi per la realizzazione di specifici progetti, che valorizzino le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale a favore degli emiliano-romagnoli all’estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
In particolare, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.R. 5/2015 e dell’art. 12 della L. 241/1990, i contributi annuali possono essere concessi:
- agli enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell’emigrazione, iscritte nei registri di cui all’art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”;
- alle associazioni operanti all’estero e alle loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, che figurino iscritte, al momento della domanda, nell’elenco di cui all’art. 14, comma 2, L.R. 5/2015;
- a organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, centri di formazione, università, istituti scolastici, che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), dell’art. 2, L.R. 5/2015, attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all’estero.
Sono valutati con migliore favore i progetti che coinvolgano una pluralità di soggetti attuatori e fra questi, per i progetti promossi da enti locali ed associazioni della regione, almeno un’associazione di emiliano - romagnoli all’estero.
In relazione alle risorse assegnate sugli appositi capitoli del bilancio dell’Assemblea legislativa, la Regione approva annualmente appositi bandi che definiscono almeno:
- ambiti prioritari degli obiettivi dei progetti da ammettere a contributo;
- la data entro la quale presentare le domande;
- il numero massimo di progetti presentabili da ogni associazione annualmente;
- appositi moduli di domanda e di allegati integranti;
- modalità per la compilazione e la presentazione della domanda;
- contenuti essenziali della domanda;
- cause di esclusione;
- tipologie delle spese e distinzione fra spese ammissibili e non ammissibili;
- criteri per l’istruttoria delle domande e per la compilazione delle graduatorie;
- modalità per la rendicontazione delle spese sostenute e per la presentazione della relazione finale;
- modalità dei controlli e casi di revoca dei contributi;
- termini per la realizzazione dei progetti, proroghe e possibili modifiche.
La percentuale massima di contributo regionale è fissata nell’ottanta per cento delle spese complessive di realizzazione del progetto. L’importo minimo di contributo è fissato in € 3.000,00 e l’importo massimo non potrà superare € 30.000,00.
Sempre nei bandi annuali sarà definita la percentuale massima attribuibile a spese per il personale, che non potranno, in ogni caso, prevedere compensi per chi ricopre cariche sociali.
In seguito al successo degli anni precedenti, e solo per le associazioni operanti all’estero e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano romagnoli, che siano iscritte nell’elenco di cui all’art. 14, comma 2, L.R. 5/2015, sarà possibile accedere ad un contributo su attività ordinarie con spese rendicontate, riguardanti: attività culturali, corsi di lingua, organizzazioni di eventi (ad esempio mostre e rassegne cinematografiche), allestimento stand in occasione di fiere e sagre. Andrà valutata inoltre la possibilità di sostenere la realizzazione di spazi per l’aggregazione giovanile e l’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di rafforzare la vita associativa e la comunicazione esterna. L’importo massimo di contributo è fissato in € 3.000,00. Con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra associazioni anche nella prospettiva di eventuali fusioni, per progetti presentati congiuntamente da almeno quattro associazioni estere o da una federazione, il contributo può arrivare a € 10.000,00.
8. RISORSE FINANZIARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
Le risorse per l’attuazione del presente piano saranno stanziate negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari 2019-2021. Relativamente all’esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L.R. 5/2015, con l’assestamento del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna per gli anni 2019 – 2020 - 2021, sarà distribuito l’eventuale avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio 2018.
Nel triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. d) della L.R. 5/2015, potranno essere destinati a convegni, seminari e conferenze sia in Italia che all’estero, fino ad un massimo di € 8.000,00 all’anno, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalle normative vigenti.