n.298 del 14.10.2014 (Parte Seconda)
Fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento in base al comma 1 lett. B-bis) dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012. Approvazione schema di convenzione
IL COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi del DPCM del 25/8/2014
Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4/11/2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27/12/2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1 giugno 2012 che all’articolo 1. ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall’Autorità comunale;
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio - Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.” e visto in particolare l’art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare “idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” per le attività di ricostruzione;
- l’ art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012 è stato integrato con il seguente ulteriore periodo, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;
- il comma 1 lettera a) dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,”…le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibititi all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice del beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo…”;
- il comma 1 lettera b) dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono “…le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici….”;
- il comma 1 lettera b-bis) dell’articolo 4 che prevede, sempre a carico dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati “….le modalità di predisposizione e i attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle Regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi…..”.
Visto il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici dell’Emilia-Romagna del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2014;
Preso atto che La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l’articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato le modalità sia per la programmazione che per l’attuazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali che presentano danni connessi agli eventi sismici;
Rilevato che in base a quanto stabilito dalla legge regionale n. 16/2012 il programma deve essere articolato in due sezioni:
a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
b) interventi di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici.
Atteso che il programma si attua attraverso piani operativi nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario delegato;
Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 801 del 17 giugno 2013, con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013 e con ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2014 e smi;
Visti:
l’articolo 4 del decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, e l’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 che dispongono l’ammissibilità a finanziamento anche per i beni privati ad uso pubblico che siano di interesse culturale;
il D.L. 24 giugno 2014,convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014,il quale all’art. 10 comma 2-bis dispone che ” …in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente…”;
il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;
Atteso che con l’ordinanza n. 83 del 05 dicembre 2012 e smi è stato approvato un programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto nei vari centri colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;
Vista l’ordinanza n 120 del 11 ottobre 2013 e smi con la quale è stato approvato il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e sono stati altresì approvati i Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche - Beni Culturali - Edilizia scolastica ed universitaria;
Preso atto che il sopracitato comma 1 lettera b-bis dell'articolo 4 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 dispone che l'ammissibilità a contributo sia subordinata al fatto che sia assicurato l'uso pubblico dell'immobile danneggiato;
Ravvisata quindi la necessita di stipulare una convenzione finalizzata ad assicurare la regolare fruizione pubblica degli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici e religiosi;
Ritenuto che l'obbligo di stipula della convenzione debba essere esteso agli interventi di modesta entità, quelli cioè inferiori ai 50 mila euro previsti dall'ordinanza n. 121 dell'11 ottobre 2013 e smi, e per quegli interventi relativi agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ma che non presentano un uso pubblico (es. canonica, Palazzo Vescovile, parte residenziale dei monasteri e conventi, etc.);
Preso atto che lo schema di convenzione prevede una differenziazione delle modalità con le quali assicurare la “regolare fruibilità pubblica” in base al diverso uso degli immobili ed all'attività svolta all'interno di essi, prevedendo tre categorie d'uso a cui corrispondono altrettante modalità di fruizione per assicurare l'uso pubblico, ed in specifico:
a) chiese e immobili ecclesiastici o religiosi per i quali è prevista una apertura ordinaria;
b) chiese e immobili ecclesiastici o religiosi per i quali è prevista una apertura limitata nel corso dell'anno per specifici eventi e ricorrenze a cui si sommano eventuali visite su prenotazione;
c) chiese e immobili ecclesiastici o religiosi per i quali è prevista una apertura con visite solo su prenotazione.
Vista la nota dell'11/9/2014, protocollo CR.2014.00031013, del Commissario Delegato alla Ricostruzione con la quale è stato richiesto alla Conferenza Episcopale Emilia-Romagna (C.E.E.R), quale ufficio di coordinamento delle Diocesi interessate, di esprimere un parere sullo schema di convenzione redatto e di restituire l'elenco compilato degli immobili oggetto dei finanziamenti previsti con l'individuazione, articolata per Diocesi, delle relative categorie d'uso a cui assoggettare il bene finanziato;
Vista la nota del 30/9/2014, acquisita al protocollo CR.2014.00033391 dell'1/10/2014, della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna (C.E.E.R) nella quale si chiede di apportare alcune modifiche alla convenzione relativamente alla sostituzione di alcuni termini prevedendo altresì di stipulare la convenzione dopo l'emissione del decreto di finanziamento e prima dell'inizio dei lavori;
Vista la nota del 6/10/2014, protocollo CR.2014.0033937 del Commissario Delegato alla Ricostruzione con la quale si rappresenta che sono state recepite le richieste di modica della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna (C. E. E. R), ad eccezione della richiesta relativa alla stipula della la convenzione dopo l'emissione del decreto di finanziamento e prima dell'inizio dei lavori, che viene accolta limitatamente al rinvio della scelta della categoria d’uso al momento della stipula della convenzione prevedendo comunque che la stessa stipula dovrà avvenire dopo il rilascio del parere di congruità della spesa e prima del decreto di assegnazione del finanziamento;
Visto lo schema di convenzione per la regolamentazione della fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento, predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (Allegato “A”);
Ravvisata l’opportunità di procedere all’approvazione dello schema di convenzione per la regolamentazione della fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento (Allegato “A”);
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. di approvare lo schema di convenzione tra il Commissario Delegato e l'Ordinario Diocesano delle Diocesi interessate, o altri enti religiosi per la regolamentazione della fruibilità pubblica dei beni ecclesiastici e religiosi oggetto di finanziamento che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante (Allegato “A”);
2. di stabilire che le modalità di fruizione pubblica del bene ecclesiastico e/o religioso, ai sensi degli artt. 3, 3a e 3b dello schema di convenzione, saranno stabilite in concerto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e dall'Ordinario Diocesano delle Diocesi interessate o dal rappresentante dell’ente religioso, dopo il rilascio del parere di congruità della spesa e prima del decreto di assegnazione del finanziamento;
3. di dare atto che l’approvazione del presente atto e la stipula delle convenzioni non comporta nessun onere finanziario a carico del Commissario Delegato;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 14 ottobre 2014
Il Commissario Delegato
Alfredo Bertelli