n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)
Modifiche allo Statuto Comunale
Il Consiglio Comunale di San Felice sul Panaro, con deliberazione n. 60 del 28 ottobre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti modifiche allo Statuto comunale (in grassetto le parti aggiunte, in corsivo e tra parentesi le parti abrogate):
Art. 2 Principi e metodi dell'azione comunale
1. L'azione comunale si informa ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e religione. A tal fine:
valorizza il volontariato inteso come crescita individuale che si realizza con il coinvolgimento interpersonale nelle condizioni di bisogno;
(persegue) garantisce la presenza paritaria di uomini e donne, comunque non inferiore, di norma, ad un terzo per ciascun sesso negli organi collegiali non elettivi del comune, nonchè negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.
2. Il comune, ferma restando la sua funzione di indirizzo, si ispira al principio di sussidiarietà quale criterio dei rapporti con tutti gli altri soggetti pubblici e privati e in particolare, nella propria attività, coopera con regione, provincia e altri comuni.
3. Il comune informa la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, come fondamento per l'azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri e riconosce le disposizioni previste dallo statuto dei diritti dei contribuenti.
Art.10 Difensore civico
1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale può essere (è)istituito l'ufficio del difensore civico mediante attribuzione delle relative funzioni al difensore civico della provincia di Modena attraverso apposita convenzione. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale".
(2. Il difensore civico è nominato con atto del sindaco e prescelto mediante sorteggio in consiglio comunale da un elenco di tre nomi, eletti dal consiglio con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, su proposta del sindaco sentite la commissione consiliare dei capi-gruppo e le consulte di cui all'art. 7.)
(3. Il difensore civico resta in carica quanto il sindaco che lo ha nominato e, in deroga al comma 2 del presente articolo, può essere confermato per una sola ulteriore legislatura dal consiglio comunale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Allo scadere di tale periodo, si procede alla nuova nomina con le modalità indicate dal comma 2. Nel caso di cessazione dall'ufficio prima del termine di cui sopra si procede a nuovo sorteggio tra le persone elette e non sorteggiate. Anche il difensore civico così nominato resta in carica quanto il sindaco che lo ha nominato e può essere confermato ai sensi di quanto previsto dal presente comma.)
(4. Il difensore civico è scelto tra laureati in possesso di qualifica giuridico-amministrativa almeno decennale e con i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.)
(5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.)
(6. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza di tre quarti dei consiglieri assegnati.)
2. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, il difensore civico territoriale interviene presso l'amministrazione comunale d'ufficio o su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, di enti o società che abbiano una pratica in corso, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
3. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico territoriale.
4. Il personale del comune non può costituire oggetto di intervento del difensore civico territoriale.
5. Il difensore civico territoriale può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati. Sono esclusi gli atti che siano riservati ai sensi delle leggi vigenti.
6. Il difensore civico territoriale ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare dei capi-gruppo per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
7. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico territoriale per avere chiarimenti sull'attività svolta.
8. Il difensore civico territoriale può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.
9. Il difensore civico, in occasione della sessione dedicata all'esame del conto consuntivo, sottopone all'esame del consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.
(15. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione fissata dal consiglio comunale in misura non superiore all'indennità di carica spettante agli assessori comunali.)
(16. La funzione di difensore civico può essere svolta a livello intercomunale, tramite la stipula di apposita convenzione approvata a maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri assegnati.)
Art. 16 Commissioni consiliari permanenti
1, Il sindaco, entro 15 giorni dalla sua elezione, convoca il consiglio per la costituzione delle commissioni consiliari permanenti. Nelle commissioni consiliari permanenti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, è garantita, di norma la presenza di entrambi i sessi.
2. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo nel consiglio. Il numero minimo dei componenti della commissione è pari al numero dei gruppi costituiti nel consiglio. La commissione è convocata dal suo presidente, eletto fra i componenti.
3. Le commissioni non hanno poteri deliberativi. Esse promuovono e favoriscono la partecipazione all'amministrazione del comune da parte di tutte le rappresentanze elette e di operatori esperti nei vari settori. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale stabilisce il numero e il funzionamento delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia e la forma di pubblicità dei lavori.
Art. 17 Giunta
1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori consentito dalla normativa vigente, tra cui il vice sindaco. La composizione della giunta deve (perseguire) garantire una rappresentanza paritaria dei sessi e una presenza non inferiore, per ciascun sesso, ad un terzo arrototondato per difetto.
2. Possono essere chiamati alle funzioni di assessori anche cittadini non componenti del consiglio i quali abbiano i requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità a consigliere comunale.
Il vice sindaco potrà essere scelto anche tra i consiglieri.
3. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; esercita i poteri di indirizzo e di controllo propri del livello funzionale che le compete, ai sensi di legge; compie gli atti di amministrazione e di indirizzo gestionale che per loro natura debbono essere adottati dall'organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
4. La giunta opera in modo collegiale ed è convocata con atto informale del sindaco; la seduta è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
5. Il sindaco delega ai singoli assessori competenze per settori di materia definiti secondo criteri di omogeneità.
6. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.
7. L'atto con cui il sindaco revoca uno o più assessori deve essere motivato. Tale atto è comunicato al consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.
Art.29 Consorzi ed aziende speciali
1. Il comune gestisce servizi anche in forma associata, aderendo a consorzi, ovvero promuovendone la formazione in relazione a specifici obblighi di legge o quando sussistano evidenti motivi di efficienza e convenienza economica e più complessive esigenze di tipo organizzativo e funzionale.
2. Il comune può istituire una o più aziende speciali per la gestione dei servizi (privi) di rilevanza economica. Il consiglio comunale delibera l'atto costitutivo della azienda e l'apposito statuto.
3. Sono organi dell'azienda:
il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico
il presidente del Consiglio di amministrazione se costituito
il direttore.
4. Il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico (ed il Presidente) sono nominati dal sindaco al di fuori dei componenti del consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale (e con le modalità previste dal comma 4 dell’art. 28). Il presidente e i singoli componenti possono essere revocati dal sindaco per i motivi già indicati all'art. 28 comma 5. In tali casi il sindaco, con atto motivato, provvede alla revoca e contestualmente nomina i nuovi amministratori con le modalità indicate nel presente comma.
5. (Il Direttore è nominato con le modalità previste dal comma 6 dell’art. 28) I requisiti e le modalità di nomina del Direttore dell’Azienda speciale, al quale compete la responsabilità gestionale, sono determinati dallo Statuto dell'Azienda.