n.348 del 27.12.2017 (Parte Prima)
Oggetto n. 5855 - Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 5720 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018". A firma dei Consiglieri: Bagnari, Ravaioli, Zoffoli, Boschini, Montalti, Rontini, Lori, Serri, Sabattini
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la formazione professionale rappresenta uno strumento formidabile di promozione da parte della Regione di politiche attive per il lavoro in contrasto alla disoccupazione di breve e lunga durata.
L’art. 3 delle “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018” prevede che la legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 recante “Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni” trovi applicazione solo in riferimento all’attuazione della Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”.
Non trova pertanto più applicazione in riferimento al personale trasferito in relazione ad altre funzioni a suo tempo conferite.
Considerato che
la legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 recante “Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni” regola i trasferimenti di personale regionale disposti in attuazione di varie leggi regionali di conferimento di funzioni (Agricoltura, Formazione professionale, Turismo, ecc.) ad altri enti.
In particolare la citata legge regionale disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale, prevedendo che la Regione provveda a finanziare le spese per le risorse umane necessarie a svolgere le funzioni conferite con l'erogazione annuale di un importo forfettario, avuto a riferimento il costo complessivo delle unità di personale trasferite.
A tal fine sono state, nel corso degli anni, stipulate specifiche intese con gli enti locali di destinazione, che regolano l'evoluzione nel tempo del costo di natura retributiva e possono altresì disciplinare l'adeguamento dei costi di natura non retributiva, tenuto conto delle specifiche condizioni organizzative degli enti locali di destinazione, nonché le modalità di utilizzo dei corrispondenti importi, avuto a riferimento il trattamento goduto dai dipendenti regionali.
Nel tempo il quadro complessivo delle funzioni e del personale si è profondamente modificato. In particolare, per quanto riguarda le funzioni, diverse leggi regionali che conferivano le funzioni in base alle quali era stato trasferito il personale sono state abrogate o modificate. A questo proposito si ricorda a titolo esemplificativo che alcune leggi di riferimento, come la L.R. 15/1997 in materia di Agricoltura e L.R. 7/1998 in materia di Turismo, sono state abrogate e le relative materie sono state oggetto di complessivo riordino.
Inoltre la LR 13/2015 ha profondamente modificato il quadro istituzionale di riferimento.
Per quanto riguarda il personale si rileva che la situazione complessiva ha subito un forte cambiamento dal 2001 ad oggi, con la cessazione di gran parte del personale.
Inoltre con L.R. 13/2015, art. 67, comma 14, come sostituito con L.R. 17/2015, si è previsto che i benefici previsti dalla L.R. 5/2001 a favore del personale a suo tempo trasferito cessino di applicarsi in ogni caso al 31.12.2016 (“Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 “Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni” cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016”). In conseguenza di quanto sopra esposto, nel 2017 si è deciso di rivedere la disciplina complessiva, che nel tempo ha portato a finanziamenti molto diversificati a seconda della materia su cui si si sono finora basati, per evitare trasferimenti di risorse non più giustificati in relazione alla situazione del personale e alle funzioni conferite.
A tal fine l’art. 15 della L.R. 18/2017 ha previsto il riassetto complessivo di tali finanziamenti, salvaguardando le risorse per il 2017, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017. (“Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l'anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all'anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017).
Sottolineato che
la manovra di bilancio per il 2018 prevede per questo capitolo di spesa una somma pari ad 1 mln di euro.
Tali risorse corrispondono alla necessità di continuare a sostenere le politiche orientative e formative anche attraverso le azioni svolte dai comuni e che corrispondono alla centralità che il tema del lavoro ha in questa legislatura, come confermato anche dal Patto per il Lavoro dell’Emilia-Romagna sottoscritto nel 2015.
Sarà, infine, opportuno valutare la possibilità di prevedere l’inserimento di ulteriori risorse, in sede di prima variazione e assestamento di bilancio finalizzate alla continuità nell’esercizio delle funzioni a suo tempo assegnate ai Comuni e a rendere disponibili ulteriori adeguate e ulteriori azioni orientative e formative, oggetto di monitoraggio e valutazione.
Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta
a continuare l’opera di sostegno ai territori nell’offerta di risposte in materia di formazione per tutti i cittadini.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 2017