n.283 del 05.09.2018 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per fronteggiare la crisi idrica in alcune aree dell'Appennino Romagnolo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; 

- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che recepisce la direttiva 2000/60/CE;

- il DM 28 luglio 2004 “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

- la L.R. n. 3/1999 “Riforma del sistema regionale e locale” e ss.mm.ii.;

- il R.R. n. 41/2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;

- le Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 870 del 16 giugno 2017 “Disposizioni per fronteggiare la crisi idrica 2017”;

Vista, inoltre, la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 14 dicembre 2017, c.d. “Direttiva deflussi ecologici”;

Premesso che:

- a partire dalla seconda metà del mese di luglio u.s. è stata disposta, dalle Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (SAC), la sospensiva dei prelievi in diversi corsi d’acqua del territorio regionale in quanto sono state registrate portate inferiori ai valori di Deflusso Minimo Vitale (DMV) così come definiti nell’Allegato D alla propria deliberazione n. 2067/2015;

- l'assunzione di tali provvedimenti, mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, ha portato alla presentazione di alcune richieste tese ad ottenere la possibilità di deroga al rispetto del DMV, dettata dalla necessità di portare a compimento i cicli produttivi di alcune colture arboree di pregio;

- tali richieste, in particolare, hanno riguardato alcune aree dell’Appennino romagnolo ubicate prevalentemente in contesti non servibili dal Canale Emiliano Romagnolo (CER), caratterizzati localmente da scarse precipitazioni dove vi è difficoltà di approvvigionamento da acquiferi sotterranei;

Considerato che:

- l’art.7 “Deroghe temporanee”, comma 1, della Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4/2017 dispone:

“1. Nel rispetto delle competenze assegnate e delle norme regionali vigenti, le Regioni del Distretto ovvero le autorità competenti dispongono deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di circostanze eccezionali e imprevedibili, qualora il livello di severità idrica, così come definito nell’ambito delle attività svolte dall’Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel Distretto idrografico del fiume Po: 

  • impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfabile;
  • determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi;
  • richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui”;

- sulla base delle istanze pervenute a questa Amministrazione, con nota prot. PG.2018.0536556 del 9 agosto 2018 è stato richiesto all’Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel Distretto idrografico del fiume Po se ricorressero le condizioni per il rilascio di deroghe al DMV, ai sensi dell’art.7, comma 1, della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4/2017 sopra richiamata;

- l’Osservatorio nella seduta del 14 agosto 2018 ha valutato quanto presentato riconoscendo criticità di “microscala” non fotografate dagli strumenti e dai parametri in uso alla scala distrettuale e che pertanto si possa ai sensi del soprarichiamato art.7, comma 1, della Delibera CIP n.4/2017 riconoscere per tali areali un livello di severità idrica tali da giustificare le eventuali deroghe al DMV;

- l'Osservatorio ha chiesto, tuttavia, che le istanze siano circostanziate e che le eventuali deroghe rilasciate dalla Regione siano effettivamente collegate a particolari situazioni o bacini irrigui in difficoltà, e non generalizzate a livello di asta fluviale, per evitare fenomeni di accaparramento della risorsa;

- l'art.58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 40 del 21 dicembre 2005 prevede la possibilità di ricorrere all’istituto della deroga al DMV;

Ritenuto che:

- possa trovare applicazione l’istituto della deroga al DMV per i prelievi ad uso irriguo riguardanti in particolare colture arboree e varietà tardive di altre specie di pregio;

- tali deroghe non dovranno comunque pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale disposti dalla pianificazione vigente e saranno revocate al variare delle condizioni idrologiche che le hanno determinate o qualora, dai monitoraggi, si evidenziasse la compromissione dei soprarichiamati obiettivi;

- risulta opportuno per accelerare l’accesso all’istituto della deroga, al fine di salvaguardare le colture soprarichiamate, avvalersi delle procedure già stabilite con propria deliberazione n. 870/2017;

Ritenuto altresì che:

- il rilascio di autorizzazioni al prelievo di risorsa idrica, per limitati e definiti periodi di tempo anche nel non rispetto del DMV, in via straordinaria sia posto in capo al soggetto competente al rilascio delle concessioni d’acqua pubblica sentito il Servizio Regionale competente in materia di pianificazione di risorsa idrica;

- per accedere all’istituto della deroga al DMV, risulta necessaria la presentazione, alla SAC di Arpae territorialmente competente, di apposita richiesta con allegata relazione che evidenzi come non sia possibile reperire la risorsa idrica da altre diverse fonti;

- dovranno conseguentemente essere presentati i seguenti elaborati:

a) documentazione comprovante il titolo al prelievo;

b) documentazione comprovante le necessità idriche e la stima del fabbisogno per il completamento del ciclo produttivo (valutazione delle esigenze idriche rapportate all’estensione ed al tipo di coltura irrigata nonché al sistema irriguo);

c) dati relativi ai quantitativi prelevati e da prelevare, esplicitando in litri/secondo i quantitativi necessitanti;

d) individuazione di opportune misure di mitigazione, per il periodo di tempo di validità della deroga, relative al tratto di corpo idrico interessato, affinché non venga compromesso l’ecosistema fluviale;

e) ogni altra informazione ritenuta utile quale giustificativo della richiesta avanzata; 

- la deroga potrà essere autorizzata, anche attivando apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241, sentito l’Ente parco o il soggetto gestore, qualora le derivazioni per cui è richiesta la deroga siano ubicate all’interno, o siano a monte, di parchi e/o di aree protette;

- con il provvedimento di deroga potranno essere definiti appositi monitoraggi a carico dei soggetti richiedenti, al fine di garantire che le eventuali deroghe non pregiudichino il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Regionale competente in materia di pianificazione di risorsa idrica e unitamente all’Ente parco o al soggetto gestore di cui al punto precedente qualora ne ricorrano le condizioni;

Dato atto che debba essere privilegiato, in quanto prioritario, l’uso idropotabile e pertanto l’accesso all’istituto della deroga sopra riportato potrà essere ammesso solo qualora non interferente con l’uso potabile;

Visti:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B)”Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase di riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 150 del 5 febbraio 2018 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle D.G.: Cura del territorio e dell'ambiente; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni. Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA). Modifica denominazione di un servizio nell'ambito della DG Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna

 A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire che in via straordinaria possano trovare applicazione le deroghe previste dall’art.58 delle Norme del PTA approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005, per i prelievi ad uso irriguo destinati al completamento del ciclo produttivo di colture arboree e varietà tardive di altre specie di pregio presenti in alcune aree dell'Appennino romagnolo non servite da una irrigazione strutturata;

2. di stabilire che le eventuali deroghe rilasciate non dovranno pregiudicare il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore;

3. di stabilire che le richieste siano circostanziate e che le eventuali deroghe rilasciate siano effettivamente collegate a particolari situazioni o bacini irrigui in difficoltà, e non generalizzate a livello di asta fluviale, per evitare fenomeni di accaparramento della risorsa;

4. di stabilire che le eventuali deroghe rilasciate saranno revocate al variare delle condizioni idrologiche che le hanno determinate, o qualora, dai monitoraggi che saranno predisposti si evidenziasse la compromissione degli obiettivi disposti dalla pianificazione di settore;

5. di stabilire, ai fini del presente atto, che il rilascio di autorizzazioni al prelievo di risorsa idrica, per limitati e definiti periodi di tempo anche nel non rispetto del DMV, è posto in capo al soggetto competente al rilascio delle concessioni d’acqua pubblica sentito il Servizio Regionale competente in materia di pianificazione di risorsa idrica;

6. di stabilire che per accedere all’istituto della deroga al DMV, debba essere presentata, alla SAC di Arpae territorialmente competente, apposita richiesta con allegata relazione che evidenzi come non sia possibile reperire la risorsa idrica da altre diverse fonti;

7. di stabilire che debbano inoltre essere presentati i seguenti elaborati:

a) documentazione comprovante il titolo al prelievo;

b) documentazione comprovante le necessità idriche e la stima del fabbisogno per il completamento del ciclo produttivo (valutazione delle esigenze idriche rapportate all’estensione ed al tipo di coltura irrigata nonché al sistema irriguo);

c) dati relativi ai quantitativi prelevati e da prelevare, esplicitando in litri/secondo i quantitativi necessitanti;

d) individuazione di opportune misure di mitigazione, per il periodo di tempo di validità della deroga, relative al tratto di corpo idrico interessato, affinché non venga compromesso l’ecosistema fluviale;

e) ogni altra informazione ritenuta utile quale giustificativo della richiesta avanzata;

8. di stabilire che la deroga potrà essere autorizzata, anche attivando apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241, sentito l’Ente parco o il soggetto gestore, qualora le derivazioni per cui è richiesta la deroga siano ubicate all’interno, o siano a monte, di parchi e/o di aree protette;

9. di stabilire che con il provvedimento di deroga potranno essere definiti appositi monitoraggi a carico dei soggetti richiedenti al fine di garantire che le eventuali deroghe non pregiudichino il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Regionale competente in materia di pianificazione di risorsa idrica e unitamente all’Ente parco o al soggetto gestore di cui al punto precedente qualora ne ricorrano le condizioni;

10. di stabilire che l’accesso all’istituto della deroga possa essere ammesso solo qualora non interferente con prelievi destinati all’uso potabile;

11. di stabilire, infine, che quanto disposto dal presente atto decadrà al variare delle condizioni idrologiche che hanno determinato il ricorso all’istituto della deroga e comunque cesserà di avere efficacia il 30 settembre 2018;

12. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina