n. 119 del 15.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Cadelbosco Di Sopra", attivata da Po Valley Operations Pty - presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato “Cadelbosco di Sopra”, proposto da Po Valley Operations Pty, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 22 luglio 2010, sono nel complesso ambientalmente compatibili;

b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

Prospezione sismica

  1. il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovrà interessare, prevedendo altresì, per i punti di energizzazione, adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:

- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane così come individuate dai piani territoriali della Provincia e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;

- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

- i siti SIC e/o ZPS appartenenti a Rete Natura 2000;

- la Riserva Naturale Orientata Regionale “Fontanili di Corte Valle Re”;

- le aree umide, i fiumi, i canali, i laghi e gli specchi d’acqua naturali e/o artificiali, individuate nell’Allegato 9 “Carta di prima fattibilità delle operazioni di rilievo sismico” della documentazione prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni;

- le aree di frana attiva, quiescente e relitta, individuate nell’Allegato 9 “Carta di prima fattibilità delle operazioni di rilievo sismico” della documentazione prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni e/o dai PTCP delle Province di Reggio Emilia e Parma;

- le aree di interesse archeologico individuate nell’Allegato 9 “Carta di prima fattibilità delle operazioni di rilievo sismico” della documentazione prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni e/o dai PTCP delle Province di Reggio Emilia e Parma;

- le “Zone di Tutela Naturalistica” di cui all’art. 44 del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia;

- le “Zone di deflusso di piena” di cui all’art. 13 del PTCP della Provincia di Parma;

- nel territorio del Comune di Campegine le aree individuate nelle tavole del Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato come:

Insediamento Storico ed Archeologico

  • aree di accertata e rilevante consistenza archeologica;
  • aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti;

Sistema delle Infrastrutture per l’Urbanizzazione degli Insediamenti e Relative Fasce di Rispetto

  • rispetto cimiteriale;
  • stazioni radiobase per la telefonia mobile e relative fasce di rispetto;

2. per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni dei vigenti PTCP delle Province di Reggio Emilia e Parma, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di mezzi motorizzati;

3. nelle zone boscate, in particolare in quelle appartenenti al “Sistema forestale e boschivo” individuato dai PTCP di Reggio Emilia e Parma, è esclusa la possibilità di realizzare nuove piste d’accesso e/o di accedervi con mezzi motorizzati; qualora fosse necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone dovrà essere valutato e concordato con le amministrazioni territoriali competenti, l’impiego dell’elicottero come mezzo di trasporto della strumentazione;

4. nel territorio del Comune di Reggio Emilia dovrà essere salvaguardata la sensibilità delle seguenti opere realizzate nella zona nord della città: i tre ponti progettati dall’architetto Santiago Calatrava, la stazione AV e il nuovo casello autostradale, considerando una distanza di rispetto e salvaguardia da concordarsi con l’Amministrazione comunale;

5. la realizzazione dell’indagine sismica è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, nella lettera prot. n. 13143 pos. B/15 del 19 novembre 2008;

6. dovrà essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all’ARPA territorialmente competente, almeno 30 giorni prima, idonea cartografia con l’indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione. Gli elaborati grafici da produrre dovranno essere realizzati su una base aggiornata che riporti tutte le trasformazioni territoriali più recenti. In particolare per quanto riguarda la zona nord del territorio del Comune di Reggio Emilia, gli elaborati dovranno contenere la stazione Alta Velocità, i tre ponti progettati dall’architetto Santiago Calatrava, il nuovo Casello Autostradale, l’asse attrezzato Reggio-Bagnolo, l’elettrodotto a servizio della linea ad Alta Velocità, ecc.;

7. con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le modalità operative, la tempistica dell’indagine sismica e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate;

8. per consentire un’adeguata informazione della popolazione, dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all’ARPA territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti interessati “giorno per giorno” dalle operazioni (calendario dettagliato delle operazioni): personale dell’amministrazione comunale potrà presenziare alle operazioni;

9. qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o della Provincia interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Servizi;

10. i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un raggio di m 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile presenti nell’area del permesso, se non diversamente specificato nella strumentazione urbanistica;

11. con riferimento a rumore e vibrazioni correlati all’ipotizzata indagine sismica, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido; dovrà essere richiesta inoltre, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;

12. dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando preventivamente e formalmente con gli enti gestori le cautele da adottare e le garanzie a copertura di eventuali danni che comunque si verificassero;

Pozzi esplorativi

13. i pozzi esplorativi non potranno essere ubicati nelle zone “agricole in ambito di tutela delle falde acquifere”, cartografate nel vigente strumento urbanistico del Comune di Montecchio Emilia [art. 64 delle Norme Tecniche di attuazione (NTA)];

14. i pozzi esplorativi non potranno essere ubicati, entro le zone di rispetto ristrette e allargate delimitate nella tav. 2 “Tutele ambientali e storico-culturali” del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Cavriago;

15. la perforazione dei pozzi esplorativi è sottoposta alle stesse preclusioni e, per quanto di interesse, prescrizioni indicate per la prospezione sismica;

16. la realizzazione dei pozzi esplorativi dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la possibilità di effettuare la prospezione sismica;

17. lo sfruttamento dell’eventuale giacimento rinvenuto, subordinato al conferimento della concessione di coltivazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è subordinato a sua volta all’effettuazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

18. i pozzi esplorativi, così come eventuali progetti di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi individuati con le indagini in programma, dovranno essere sottoposti ad ulteriore procedura di Valutazione di incidenza, qualora limitrofi ad un sito Natura 2000;

19. la documentazione da presentare nell’ambito della procedura di VIA dovrà contenere una Valutazione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 447/95, della LR 15/2001, delle delibere di Giunta Regionale n. 673/2004 e n. 45/2002 e del Regolamento Comunale per particolari attività;

c) di dare atto che il parere dovuto ai sensi dell’art. 18 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dai Comuni di Cadelbosco di Sopra e Scandiano, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

d) di dare atto che lo stesso parere, espresso ai sensi dell’art. 18 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Reggio Emilia e dai Comuni di Campegine, Correggio, Montecchio Emilia, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Traversetolo, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato anticipato tramite e-mail, fax e/o lettera acquisiti agli atti della Regione ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9, il presente atto sostituisce il parere dovuto ai sensi dell’art. 18 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Parma e dai Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Gattatico, Montechiarugolo, Novellara, Parma, Sant’Ilario d’Enza, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

f) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto necessario acquisire il nulla-osta ai sensi della LR 18 febbraio 2005, n. 6 da parte della Provincia di Reggio Emilia, Ente gestore della Riserva Naturale Orientata Regionale “Fontanili di Corte Valle Re”, né procedere alla Valutazione di Incidenza delle opere sui siti di Rete Natura 2000 da parte del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione [per i siti ricadenti nell’area di permesso ma esterni all’area della Riserva] e da parte della Provincia di Reggio Emilia [per il sito coincidente con l’area della Riserva], vista la tavola prodotta dalla Società proponente che esclude le suddette aree dalle attività di ricerca [esclusione recepita come prescrizione nel Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi];

g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Po Valley Operations Pty;

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – UNMIG ex Ufficio XX; alle Province di Reggio Emilia e Parma; ai Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Gattatico, Montecchio Emilia, Montechiarugolo, Novellara, Parma, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Traversetolo; alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Parchi e Risorse Forestali; al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov.le di Reggio Emilia; ad ARPA - Sez. Prov.le di Parma; ad ARPA Direzione Tecnica; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;

i) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 12 (dodici);

j) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

k) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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