n.123 del 03.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto: 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” che, all’articolo 7 (Gestione risorse umane), individua i presupposti per il legittimo conferimento di incarichi professionali da pubbliche amministrazioni, con contratti di lavoro autonomo, di natura temporanea, occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, prevedendo, in particolare:

- l’obbligo di accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, (comma 6 lettera b);

- il divieto di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati, a pena di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

- la preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche secondo i propri ordinamenti (art 7 comma 6-bis); 

Visto inoltre: 

- l’art. 12 (“Prestazioni professionali”) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, che disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento, a soggetti esterni alla Regione, di incarichi per prestazioni professionali, stabilendo che:

a) la Giunta regionale, per quanto di sua competenza, disciplina “per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell’organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione … e per la determinazione dei compensi”;

b) gli atti di conferimento di incarico vengano adottati dai direttori generali, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, con indicazione dei termini e delle modalità per l’espletamento della prestazione;

c) la Giunta regionale predispone, all’inizio di ogni anno, un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione delle risorse da ripartire tra le direzioni generali, e che il medesimo atto generale sia aggiornato, dopo l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale;

d) la Giunta predispone un documento consuntivo annuale, riepilogativo di tutti gli incarichi conferiti (lett. B, comma 2 dell'art.12);

Richiamati inoltre:

- l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per l’anno 2006) che prevede l’obbligo di trasmettere gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

- l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per l’anno 2008), che detta regole alle quali gli enti locali devono conformarsi in materia di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e prevede la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, delle norme regolamentari adottate in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti. Per quanto riguarda le regioni, non sussistendo l'obbligo di trasmissione, si ritiene che le stesse debbano conformare i loro regolamenti ai principi giurisprudenziali consolidati derivati dalle numerose deliberazioni della Corte in materia;

Richiamate, tra le altre, le seguenti delibere della Corte dei Conti:

- n. 4/AUT/2006 che approva le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali”;

- n. 6/AUT/2008 recante “Linee guida e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli Enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;

- n. 122/2014/SRCPIE/REG che detta direttive sulle modalità di selezione comparata e sui casi di esclusione a favore del conferimento diretto solo nei casi limitati individuati dalla giurisprudenza (n. 3/2013 Sez. Trentino);

- n. 135/2015/VSGO e la n. 65/2016/REG Sez. di controllo per l’Emilia-Romagna, che recano un’ampia disamina della normativa vigente in materia di incarichi professionali esterni;

Dato atto che con propria deliberazione del 4 maggio 2009 n. 607 è stata approvata la “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”, che disciplina i presupposti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni da parte delle strutture della Giunta regionale;

Richiamata altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 137 del 2012 che ha adottato analoga direttiva per il conferimento degli incarichi professionali esterni nell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna;

Dato atto che dopo l’adozione delle citate direttive sono intervenuti provvedimenti legislativi che hanno introdotto nell'ordinamento giuridico alcune riforme su materie collegate agli incarichi professionali, tra cui, in particolare:

- la legge n. 190/2012 che detta misure per contrastare la corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

- il decreto legislativo 33/2013 in materia di trasparenza, recentemente riformato dal d.lgs. 97/2016 che impone nuovi obblighi di pubblicità concernenti gli incarichi di collaborazione e consulenza, quali condizioni di efficacia degli atti di conferimento e dei contratti, e di liquidazione dei compensi;

- l’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, come modificato dalla L. 190/2012 che impone, tra l’altro, la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi;

- il decreto legge n. 90 del 2014 (convertito con legge 114/2014) sul il divieto di conferire incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi conferiti a titolo gratuito;

Richiamato, inoltre, il decreto legislativo n. 81 del 2015 – cd Jobs Act – recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni - che sancisce il divieto di stipulare contratti di collaborazione che “si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" esteso alle pubbliche amministrazioni dal 1 gennaio 2018 (art. 2, commi 1 e 4, quest’ultimo modificato dal dl 244/2016 convertito in legge n. 19/2017) e abroga le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di collaborazioni a progetto e occasionali (art. 52);

Visti inoltre:

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 01/02/2016 che detta indicazioni operative sul decreto legislativo 81/2015 con particolare riferimento alle caratteristiche di maggiore autonomia delle collaborazioni professionali stipulate anche nella pubblica amministrazione, al fine di evitare profili di etero-determinazione da parte del committente con riferimento al luogo e alla sede della prestazione;

- l’art. 409 del Codice di procedura civile, in materia di contenzioso sul lavoro, che comprende, al numero 3), i “rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione”;

Acquisite le valutazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna nella Relazione annessa alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015, in ordine alla necessità di intervenire su alcune disposizioni della direttiva regionale in materia di lavoro autonomo al fine di renderla pienamente coerente con la normativa dettata dal legislatore statale, così come interpretata dalla Corte dei conti medesima;

Rilevato, altresì, che la Corte evidenzia la necessità di recepire nella direttiva 607/2009 la procedura di accertamento preliminare della disponibilità del personale interno, presupposto di legittimità per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni, avuto a riferimento quella applicata dall’Assemblea legislativa disciplinata con determinazione del responsabile del Servizio organizzazione, bilancio attività contrattuale n. 347/2015;

Valutato, pertanto, necessario modificare la direttiva n. 607/2009, per quanto sopra motivato, abrogando alcune disposizioni, introducendo nuove e modificandone altre, principalmente, come segue:

I. parziale revisione delle tipologie di contratti in coerenza con le disposizioni citate del D.Lgs. 81/2015;

II. introduzione di una nuova procedura per l'accertamento preliminare dell'impossibilità di utilizzare risorse disponibili all’interno dell’amministrazione, avuto a riferimento le modalità applicate dall’Assemblea legislativa;

III. riduzione dei casi di esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione della direttiva, in coerenza con gli orientamenti della Corte dei Conti;

IV. eliminazione della procedura semplificata tramite la formazione di elenchi di soggetti esperti;

V. adeguamento degli adempimenti in materia di trasparenza e di comunicazione richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto opportuno, quindi, approvare un nuovo testo - sostitutivo della direttiva n. 607/2009 e della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 137/2012 - che valga come direttiva unica per la Regione Emilia-Romagna, sia per gli incarichi esterni conferiti dalla Giunta regionale che dall’Assemblea legislativa, l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto “Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto dell’avvenuta intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa in merito ai contenuti del presente atto espressa nella seduta del 15 marzo 2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità, Emma Petitti; 

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare l’allegato A recante "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la disciplina contenuta nella propria deliberazione n. 607/2009 e nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 137/2012;

3. di stabilire che l’allegata direttiva si applica a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

4. di individuare la presente direttiva quale atto di indirizzo per le Agenzie, le Aziende e gli altri Enti regionali nonché, per quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti, per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) e per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l'Energia (ARPAE);

5. di stabilire infine che il presente provvedimento, in ragione del particolare rilievo e del contenuto indicato, è soggetto a pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

Allegato A

“Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

Art. 1

Finalità

  1. La presente direttiva disciplina, in coerenza con quanto previsto all’art.12, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, i presupposti e le modalità per il legittimo affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna, - struttura organizzativa della Giunta regionale e dell’Assemblea Legislativa - di incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, a persone fisiche esterne all’Amministrazione, per fabbisogni sia delle strutture organizzative ordinarie che di quelle speciali.
  2. L’affidamento di incarichi professionali effettuato in violazione delle previsioni normative e delle disposizioni di questa direttiva comporta la nullità dei relativi contratti e configura responsabilità disciplinare e dirigenziale per i dirigenti che adottano gli atti del relativo procedimento, oltre che determinare a loro carico una responsabilità amministrativa-contabile.
  3.  Le disposizioni della presente direttiva si applicano altresì agli incarichi di natura professionale attivati presso le strutture speciali dell’Assemblea legislativa laddove compatibili con le disposizioni di cui all’art. 20 della L.R. n.11/2013 e sue eventuali integrazioni e modifiche. 

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. La Regione Emilia-Romagna può affidare lo svolgimento di attività, a contenuto intellettuale e da svolgersi personalmente, a persone fisiche esterne all’Amministrazione regionale mediante la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, di cui agli artt. dal 2222 al 2230 del c.c., riconducibile, più precisamente, ai contratti di prestazione d’opera intellettuale. 

2. I contratti di prestazione d’opera di cui sopra, possono appartenere alle seguenti tipologie: 

a) prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale: si definiscono tali gli incarichi affidati a soggetti che svolgono in via abituale attività di lavoro professionale finalizzati a una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che può esaurirsi anche in una sola azione, senza alcun coordinamento da parte del committente. All’interno del contratto d’opera intellettuale vi sono le professioni intellettuali (cc.dd. “regolamentate”), di cui all’art. 2229 c.c., il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in Albi e/o Elenchi, e le professioni non regolamentate, di cui alla L. n. 4 del 14 gennaio 2013 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, per l’esercizio delle quali tale iscrizione non è richiesta. 

b) contratti di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale: si definiscono tali gli incarichi affidati a soggetti che svolgono in via non abituale attività di lavoro autonomo, finalizzati ad una prestazione, o al raggiungimento di un risultato, che si esaurisce in una sola azione o prestazione senza alcun coordinamento da parte del committente. 

c) collaborazioni coordinate e continuative: si definiscono tali gli incarichi individuali svolti da soggetti esterni in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il dirigente regionale che ha il compito di verificare la rispondenza dell’attività agli obiettivi e la compatibilità con le esigenze dell’organizzazione. 

3. I contratti di lavoro autonomo, sotto il profilo del contenuto, possono avere ad oggetto: 

- attività di studio, ossia di analisi su un problema di interesse della Regione, che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d’opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte; 

- attività di ricerca, ossia di approfondimento su determinate materie e offerta delle relative soluzioni; sono caratterizzate dalla preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione; 

- attività di consulenza che prevedono l’acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative. 

4. Non è possibile ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per esigenze proprie al funzionamento ordinario delle strutture organizzative dell’Ente, pena una responsabilità amministrativa del dirigente che ha conferito l’incarico. 

5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale è disciplinato il conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione e gli incarichi di consulenza legale prodromici ad un’eventuale azione giurisdizionale e para-giurisdizionale.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni della presente direttiva costituiscono linee di indirizzo anche per gli istituti, le Agenzie regionali, gli Enti regionali, Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale compresi nel Sistema delle amministrazioni regionali, così come definito alla lettera d) comma 3 bis, dell'art. 1 della L.R. 43 del 2001, nonché per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e Energia (ARPAE).

2. Gli atti per i quali la direttiva prevede la competenza della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano. 

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche agli incarichi di natura professionale conferiti per l’attuazione del programma di attività, da Funzionari Delegati della Regione, in attuazione di leggi di settore o provvedimento della Giunta regionale motivato ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 40/2001, che autorizzano la gestione di fondi attraverso tale istituto. 

Art. 4

Presupposti generali di legittimità

1. Costituiscono presupposti essenziali per l’avvio di rapporti di lavoro autonomo, di qualsiasi tipologia, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001:

a) la corrispondenza dell’oggetto della prestazione richiesta con le competenze attribuite dall’ordinamento alla Regione Emilia-Romagna, nonché con obiettivi/progetti/programmi specifici e determinati di quest’ultima; 

b) l’accertamento, attraverso l'espletamento della procedura prevista all'art. 5, dell’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Amministrazione regionale la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico; 

c) la temporaneità dell’esigenza; 

d) la necessità di acquisire temporaneamente una prestazione professionale altamente qualificata, comprovata dal possesso di uno dei seguenti diplomi, coerente con l’oggetto della prestazione:

1) laurea magistrale;

2) laurea del precedente ordinamento universitario;

3) laurea triennale e successivo master universitario specialistico o corsi di specializzazione conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento. 

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando l’esigenza di acquisire prestazioni altamente qualificate e una maturata esperienza professionale nel settore, nei casi individuati dall’art. 7, comma 6, penultimo cpv., del D.Lgs. n. 165/2001 e sue eventuali integrazioni e modifiche. 

Art. 5

Accertamento preliminare

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, da svolgere mediante contratti di lavoro autonomo, l'amministrazione accerta, in via preliminare, la presenza all'interno di risorse umane disponibili che risultino in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico. 

2. Il responsabile della struttura interessata al conferimento dell'incarico (Direttore Generale, Responsabile di Servizio, Capo di Gabinetto della Presidenza, ecc.) richiede alle strutture competenti in materia di personale, rispettivamente per la Giunta regionale e per l’Assemblea legislativa, di avviare la procedura di accertamento tramite la compilazione della Scheda di cui all'art. 10, indicando, in particolare:

a) l'oggetto, le modalità di svolgimento e la durata dell'attività;

b) il titolo di studio richiesto ed eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi;

c) i titoli di specializzazione, particolari competenze professionali od esperienze necessarie per lo svolgimento della prestazione. 

3. Per le Strutture speciali dell’Assemblea legislativa il Titolare dell’Organo politico cui ciascun incarico afferisce, comunicherà gli incarichi che intende attivare al Direttore Generale, al Servizio Funzionamento e Gestione e per conoscenza alla segreteria di Presidenza; 

4. La struttura competente in materia di personale, inoltra la scheda di cui al comma 2 a tutti di dirigenti della Regione che, nel piano delle attività loro assegnato, sono responsabili di ambiti di intervento riconducibili o rientranti nell'oggetto della prestazione richiesta. 

5. I dirigenti destinatari della richiesta, entro un termine stabilito nella stessa, devono indicare se e quali risorse sono state individuate sulla base del profilo professionale ricercato, verificando la compatibilità organizzativa della prestazione rispetto ai compiti ordinari del dipendente eventualmente individuato e l’insussistenza di potenziali confitti di interesse. In caso di riscontro negativo, da comunicare entro il termine prefissato, il dirigente deve attestare l’assenza della professionalità richiesta o, se presente nella struttura, motivare l’indisponibilità del dipendente individuato allo svolgimento dell'attività in un tempo ragionevole (ad es. sulla base dei compiti d’ufficio o dell'effettivo carico di lavoro). 

6. Nel caso l'accertamento abbia esito positivo, il dipendente svolgerà la prestazione in orario di servizio e senza remunerazione. In caso di esito negativo, si procede in via ordinaria con la pubblicazione della scheda sul sito web dell'ente e sul BURERT e all'espletamento della procedura comparativa pubblica. 

Art. 6

Incompatibilità

1. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. 43/01, non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna o che hanno con essa un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa della Regione. 

2. E’ vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo, con la stessa amministrazione. Il conferimento, in via eccezionale di un secondo incarico è ammesso, purché ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento. 

3. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere conferiti incarichi solo previo rilascio di nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza, nel rispetto della disciplina interna dell'ente in attuazione all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 

4. È vietato il conferimento di incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n. 135 del 7/8/2012. 

Art. 7

Programmazione degli incarichi professionali

1. Ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 43/2001, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, approvano un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, in coerenza con i programmi della Regione ed in connessione con gli obiettivi e le risorse assegnati ai direttori generali, ai sensi dell’art. 33 della l.r. n. 43/2001. 

2. Il documento di cui al comma 1 è predisposto per le strutture della Giunta, a cura del Gabinetto della Presidenza della Giunta, e per l’Assemblea Legislativa a cura della Direzione generale/Servizio Funzionamento e Gestione, e viene aggiornato a seguito dell’approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale ovvero in caso di esigenze sopravvenute che ne rendano necessario un adeguamento. 

3. Il documento dei fabbisogni di massima ed i relativi aggiornamenti devono contenere gli elementi indicati nella lett. a) del comma 2 dell’art. 12 della L.R. n. 43/2001 e precisamente, per ciascun incarico: 

a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le motivazioni; 

b) la tipologia (studio/ricerca/consulenza); 

c) la quantificazione delle risorse finanziarie (importo massimo lordo) ed il capitolo nell’ambito delle missioni e dei programmi del bilancio gestionale al quale imputare la spesa. 

4. Il documento può programmare un fabbisogno complessivo di massima per incarichi di prestazioni professionali di natura occasionale.

5. Il documento di previsione dei fabbisogni di massima di incarichi di prestazioni professionali deve essere inviato, ai sensi della lett. c) del comma 2 del citato art. 12 della l.r. n. 43/2001, alla competente Commissione consiliare. 

6. Il Gabinetto della Presidenza della Giunta/la Direzione generale dell’Assemblea legislativa, assicurano il monitoraggio del conferimento degli incarichi di lavoro autonomo e curano la predisposizione del documento consuntivo annuale degli incarichi conferiti previsto dalla lett. b) del comma 2 dell’art. 12 della l.r. n. 43/2001. Le medesime strutture definiscono le necessarie modalità attuative per la predisposizione e l’aggiornamento del documento dei fabbisogni di massima di incarichi di prestazioni professionali delle Direzioni Generali/Servizi dell’Assemblea legislativa. Con tale documento è programmato anche il fabbisogno di massima di prestazioni professionali per il supporto alle strutture speciali, fermo restando che il relativo conferimento è approvato con successivo atto da parte della Giunta regionale.

Art. 8

Programmazione degli incarichi professionali per le Strutture speciali dell’Assemblea legislativa  

  1. Ai fini dell’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, i Titolari delle Strutture speciali dell’Assemblea legislativa predispongono per l’anno successivo, con il supporto della competente Area, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale sono indicati:
  2. l’importo che intendono utilizzare per la stipula delle singole tipologie contrattuali;
  3. la precisazione della natura del contratto (prestazione d’opera intellettuale, collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa), l’oggetto e il termine di esecuzione dell’incarico che deve essere necessariamente correlato alla natura dell’attività svolta. 
  4. A seguito delle richieste presentate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la competente Area del Servizio Funzionamento e Gestione effettua una valutazione di congruità delle stesse, con riferimento ai presupposti generali di legittimità di cui all’art. 4 della direttiva. 

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI

Art. 9

Individuazione del soggetto

1. Nel rispetto della programmazione annuale degli incarichi, espletata la verifica preliminare interna, le strutture interessate, ovvero il Titolare della Struttura speciale, richiedono l’avvio della procedura per il conferimento di un incarico professionale alle strutture competenti, tramite la compilazione e trasmissione della apposita scheda descrittiva del fabbisogno. 

2. Le strutture richiedenti attestano, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente art. 8, nella richiesta la sussistenza dei presupposti generali di legittimità indicati dall'art. 4, con riferimenti ai seguenti aspetti: 

- la rispondenza dell’incarico con l’obiettivo/motivazione indicato nell’atto di programmazione dei fabbisogni; 

- l’effettiva esigenza straordinaria che rende necessaria l’acquisizione della collaborazione; 

- la natura di alta qualificazione della professionalità richiesta e l'esito negativo della verifica interna di tale figura tra il personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato, nonché l’impossibilità di acquisirla utilizzando le ordinarie modalità di reclutamento di personale a tempo determinato; 

- la congruenza tra compiti affidati ed entità del compenso proposto, nel rispetto dei vincoli finanziari di programmazione e dei prezzi di mercato. 

3. Relativamente al compenso, la struttura deve stabilirlo in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. 

Art. 10

Avviso pubblico

1. Le strutture competenti in materia di personale dispongono la pubblicazione di un avviso di avvio di procedura comparativa di selezione, utilizzando gli elementi descritti nella scheda predisposta dalla direzione richiedente. 

2. Nel caso di incarico professionale presso una Struttura speciale dell’Assemblea Legislativa il competente Servizio dispone la pubblicazione del suddetto avviso di avvio di procedura comparativa di selezione, utilizzando gli elementi descritti nella scheda predisposta dalla struttura richiedente e concordati con il Titolare della Struttura speciale interessata. 

3. L’avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l’incarico professionale con allegato il curriculum vitae e, a tal fine, precisa, in particolare: 

a) la tipologia di incarico e dell’oggetto del medesimo, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa della Regione; 

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 

c) la durata dell’incarico;

d) le modalità di realizzazione/espletamento dell’incarico; 

e) il compenso minimo/massimo proposto per la prestazione, con tutte le informazioni correlate (quali modo e periodicità del pagamento); 

f) la struttura organizzativa, o la Struttura speciale di riferimento e il nominativo del responsabile del procedimento. 

4. Nel medesimo avviso è individuato anche il termine per la presentazione della candidatura e del curriculum. L’avviso deve inoltre precisare il termine di conclusione del procedimento. 

5. Per gli incarichi da attivare presso la Giunta regionale e le strutture ordinarie dell’Assemblea l’avviso deve indicare i criteri attraverso i quali avviene la comparazione di candidature/curricula. 

6. Le strutture competenti predispongono, per ogni avviso, un modulo per la presentazione della candidatura e del curriculum. In ogni caso, ai fini dell’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, anche penale: 

a) il godimento dei diritti civili e politici; 

b) l'assenza di condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale; 

c) di non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; 

d) di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio; 

e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; 

f) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (tranne che non si rientri nei casi di cui all'art. 4, comma 2 tassativamente previsti in legge in cui è possibile prescindere da tale requisito). 

7. L’avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa e sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico-parte terza; il termine di scadenza per la presentazione della candidatura non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. In relazione alla natura della professionalità richiesta, è possibile disporre la diffusione dell’avviso e la pubblicazione anche attraverso altri canali supplementari opportunamente individuati. 

Art. 11

Procedura comparativa di individuazione del collaboratore esterno

1. Per gli incarichi da attivare presso la Giunta regionale e le strutture ordinarie dell’Assemblea, la scelta del collaboratore esterno avviene tramite valutazione comparata delle candidature e dei curricula pervenuti mediante attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio motivato, assegnato sulla base di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nei singoli avvisi, quali, ad es.: 

a) qualificazione culturale e professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 

d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso massimo proposto; 

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico (es.: grado di conoscenza delle principali normative di settore; conoscenza di applicativi informatici impiegati presso l’Ente; conoscenza dei principi di contabilità, organizzazione dell’Ente, competenze relazionali). 

2. Il dirigente responsabile della struttura (Direzione generale, Capo di Gabinetto, Responsabile del Servizio) direttamente interessata, in relazione alle proprie competenze, al conferimento dell’incarico, assistito da un proprio collaboratore, procede all’esame di candidature e curricula pervenuti, attribuendo un punteggio motivato sulla base dei criteri previsti nel relativo avviso. Si prescinde dalla motivazione del punteggio qualora l'elevato numero dei partecipanti alla procedura renda tale valutazione eccessivamente onerosa. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale. 

3. Coloro che si sono collocati, al termine della comparazione di candidature/curricula, nei primi sei posti utili, compresi quelli collocatisi ex aequo, possono essere chiamati a un colloquio, se previsto nell’avviso pubblico. Il colloquio deve essere verbalizzato. Al termine dello stesso colloquio, con un giudizio motivato in base a criteri specifici predeterminati nell’avviso, il dirigente interessato individua il collaboratore esterno cui affidare l’incarico. Nell'ipotesi di candidati classificatisi in graduatoria a parità di punteggio, il titolo di preferenza è dato dalla minore età anagrafica; 

4. Per le Strutture speciali dell’Assemblea legislativa, la scelta delle persone a cui conferire l’incarico di prestazione professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, spetta al Titolare dell’Organo politico cui ciascun incarico afferisce, ossia:

a. Presidente dell’Assemblea legislativa per il personale del proprio Gabinetto e per la propria Segreteria;

b. Componenti UP (Vice-Presidenti, Consiglieri Questori e Consiglieri Segretari);

c. Presidenti di Commissione per le proprie Segreterie particolari;

d. Presidenti dei Gruppi assembleari. 

5. La Struttura competente all’istruttoria procede alla verifica di cui al comma 1 e redige un elenco di candidati ritenuti idonei; tra i nominativi inseriti in elenco il Titolare della Struttura speciale richiedente sceglie il soggetto a cui affidare l’incarico. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale. 

6. Dell’esito della procedura deve essere data pubblicità attraverso il sito istituzionale dell’Ente. 

7. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico. 

8. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla pubblicazione, per il conferimento di altri incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità. 

Art. 12

Esclusioni

  1. 1. Sono esclusi dagli obblighi di scelta mediante procedura di comparazione:

a) per la natura fiduciaria dell’incarico:

- l’affidamento dell’incarico di “medico competente” ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 81/2008;

- l’affidamento dell’incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (artt. 31 e 32 D.Lgs n. 81/2008);

b) per ragioni eccezionali, di seguito tassativamente individuate:

- in situazioni di eccezionale straordinarietà ed assoluta urgenza determinata da imprevedibile necessità, non conseguente ad un'inerzia dell'amministrazione, della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale che non consentano di attendere l’utile esperimento della procedura comparativa ordinaria; il provvedimento di conferimento dell’incarico professionale deve essere motivato in modo articolato;

- allorché si sia proceduto infruttuosamente ad una pubblicizzazione, essendo andata deserta, fermo restando che i requisiti richiesti devono rimanere inalterati; 

2.

  1. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva le nomine che vengono effettuate per l’espletamento di funzioni pubbliche (art. 50 lett. f), D.P.R. n. 917/1986), quali, a titolo esemplificativo:
    1. nomine di componenti di commissioni di gara e/o concorso;
    2. nomine in commissioni di concorso o comitati tecnico-scientifici, previsti da leggi o regolamenti, compresi incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e organi di valutazione (art. 7, del D.Lgs. n. 165/2001). 

TITOLO III

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
E ADEMPIMENTI

Art. 13

Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro autonomo

1. Il Direttore generale competente per settore conferisce l’incarico professionale con atto, adeguatamente motivato, previa acquisizione e approvazione dei verbali relativi alle risultanze delle procedure di cui al Titolo II della presente direttiva, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo. Ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 43/2001 gli incarichi professionali per i fabbisogni delle strutture speciali sono invece deliberati dalla Giunta regionale, previa acquisizione e approvazione dei verbali relativi alle risultanze delle procedure di cui al Titolo II della presente direttiva, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo. 

2. Il contratto di lavoro autonomo è successivamente stipulato, in forma scritta secondo una delle tipologie fondamentali descritte all’art. 2, comma 2, nel rispetto del modello predisposto a cura della struttura competente in materia di personale e messo a disposizione sul sito web Internos della Regione. Nel caso di incarichi di natura occasionale possono essere previste forme semplificate di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo. 

3. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare: 

a) le generalità del contraente;

b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d’opera intellettuale di natura professionale o prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale o collaborazione coordinata e continuativa); 

c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico; 

d) il luogo/sede in cui viene svolto l’incarico; 

e) l’oggetto della prestazione professionale; 

f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e le modalità di verifica; 

g) l’ammontare del compenso per l’incarico e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per il relativo pagamento; 

h) l’esclusione della possibilità di convertire lo stesso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; 

i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; 

l) il foro competente in caso di controversie; 

m) una clausola penale, che preveda una decurtazione percentuale del compenso stabilito, al fine di tutelare la Regione in caso di inadempimento contrattuale per mancata conclusione dell’attività nei tempi individuati o per cessazione anticipata senza rispetto del termine di preavviso stabilito in contratto. La Regione, tuttavia, al sopraggiungere di eventi imprevisti o di forza maggiore e previa adeguata valutazione dell’interesse pubblico, può concordare, con successivo accordo in forma scritta, una risoluzione anticipata del contratto di lavoro autonomo, senza applicazione di alcuna penale. 

4. I contratti relativi a rapporti di collaborazione o consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento, del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e degli elementi riportati al successivo art.15, comma 3, nonché dalla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo; è possibile, ove si ravvisi un motivato interesse, una proroga della durata del contratto, al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. 

Art. 14

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente responsabile della struttura direttamente interessata o, in relazione alle proprie competenze, all’incarico, o, per le Segreterie particolari, lo stesso titolare dell’organo politico, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo. 

2. Il medesimo dirigente o il Titolare dell’organo politico per le strutture speciali dell’Assemblea legislativa accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. 

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente, o il Titolare dell’organo politico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero propone di risolvere, o risolve direttamente, se competente, il contratto per inadempienza. 

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere al pagamento parziale del compenso originariamente stabilito. 

5. Il pagamento del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione, dedotta dai singoli provvedimenti di conferimento, in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico o di consegna di specifici prodotti. 

Articolo 15

Adempimenti in materia previdenziale, assicurativa e sanitaria

1. La Regione ed il collaboratore esterno curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti l’incarico. Le strutture competenti dettano le necessarie istruzioni in materia e le pubblicano sul sito web “Internos” alla voce “Contratti di lavoro autonomo”. 

2. La struttura committente ha l’obbligo di segnalare alle strutture competenti i nominativi dei collaboratori coordinati e continuativi che sono inseriti nell’organizzazione dell’Ente e che, svolgendo attività a rischio, devono essere assoggettati a sorveglianza sanitaria. 

Articolo 16

Obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego

1. Il responsabile della struttura che ha conferito un incarico professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera c) comma 2 dell’art. 2 della presente direttiva, trasmette, entro i cinque giorni antecedenti a quello di inizio del rapporto di lavoro autonomo, tramite posta elettronica, alla struttura competente in materia di personale della Giunta regionale gli appositi moduli per la conseguente dichiarazione al Centro per l’Impiego. 

2. Le strutture competenti in materia di personale provvedono alle necessarie comunicazioni al Centro per l'Impiego con modalità telematica; tali comunicazioni hanno efficacia anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’INAIL. 

3. Qualora il rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa cessi anticipatamente rispetto alla scadenza naturale dedotta in contratto, il responsabile della struttura interessata dovrà darne comunicazione alla struttura competente in materia di personale. 

4. I moduli sopra richiamati sono rinvenibili sul sito web “Internos” alla voce “Contratti di lavoro autonomo”. 

Articolo 17

Obblighi di pubblicità e comunicazione

1. La Direzione Generale committente, il Gabinetto della Presidenza della Giunta per le strutture speciali, e la struttura competente in materia di personale dell’Assemblea Legislativa, provvedono periodicamente alla trasmissione alla Corte dei Conti, sezione regionale dell’Emilia-Romagna, degli atti di affidamento di incarichi professionali di consulenza, studio o ricerca, di importo superiore ai 5.000,00= Euro. 

2. Le strutture competenti in materia di personale comunicano semestralmente all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le collaborazioni esterne e gli incarichi di consulenza conferiti, con precisazione della regione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001. 

3. Gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni, per i quali è previsto un compenso, devono essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale completi:

  • di curriculum vitae dell'incaricato;
  • della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
  • dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  • dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
  • dell’attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per il riconoscimento dei relativi compensi. 

4. È pubblicato e aggiornato sul sito della Regione l'elenco dei consulenti con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico. Fatti salvi i termini previsti per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto, l'amministrazione pubblica i dati indicati al comma 3 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 

5. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto ai commi 3 e 4, il pagamento del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che ha adottato o proposto il relativo atto. 

6. I Direttori che conferiscono incarichi professionali provvedono altresì a richiedere la pubblicazione per estratto dell'atto di conferimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione. 

Articolo 18

Disposizione generale di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente direttiva si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo. Per gli incarichi disciplinati da legge speciale si applica il procedimento definito dalla stessa legge speciale.

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