n.388 del 28.12.2016 periodico (Parte Seconda)
Approvazione del Programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile. Annualità 2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la legge 24 febbraio 1992 n° 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” ed in particolare gli artt.12, 13, e 15 che definiscono le competenze di Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art. 108 con cui sono state conferite ulteriori funzioni a Regioni, Province e Comuni in materia di protezione civile;
- la legge 10 agosto 2000 n° 246 "Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- la legge 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- la legge regionale 21 aprile 1999 n° 3 " Riforma del sistema regionale e locale" e in particolare gli artt.176 e 177 concernenti la protezione civile;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
- il documento "Il metodo Augustus" del maggio 1977, e successivi aggiornamenti, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - e dal Ministero dell'Interno, contenente gli indirizzi per la pianificazione di emergenza a livello statale e locale;
- la "Direttiva concernente indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 3 dicembre 2008;
- la direttiva, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 129 del 6 febbraio 2001 "Linee guida per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali per le aree a rischio idrogeologico";
- la propria deliberazione n. 1166 del 21 giugno 2004 “Approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2005 “Linee guida per l’individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di Protezione Civile”;
- la nuova classificazione sismica nazionale approvata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi allegati tecnici;
- il programma di attivazione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari concordato fra la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le singole amministrazioni locali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 rubricata “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2260 del 28 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;
- le proprie deliberazioni n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13, 2094/14 e 1926/15 e le determinazioni n. 105/10 e 107/10 di approvazione dei programmi di potenziamento delle strutture di protezione civile, considerando che gli stanziamenti ad oggi programmati costituiscono in molti casi cofinanziamento regionale rispetto a piani di investimento attivati dagli enti locali;
Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, particolare rilevanza assume la delibera n. 622 del 28 aprile 2016, con la quale la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
Rilevato che:
- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che i Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile;
- dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;
Ritenuto opportuno evidenziare l’importanza di un adeguato potenziamento del sistema territoriale di protezione civile anche garantendo la disponibilità di risorse strumentali che dovranno essere impiegate nel contesto dei centri di coordinamento definiti dalla pianificazione territoriale di emergenza o delle specifiche indicazioni formulate dai prefetti;
Considerato quindi, a seguito di valutazione delle necessità emerse sul territorio regionale in stretto accordo con gli enti locali (area metropolitana, comuni, unioni di comuni), di proporre un nuovo programma di potenziamento della rete regionale di aree e strutture di protezione civile, individuando di volta in volta le necessità specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle criticità emerse durante le situazioni di emergenza precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in evidenza dai singoli enti;
Dato atto che le proposte ritenute meritevoli e quindi approvate in linea tecnica ed accedenti al concorso finanziario regionale, elencate nell'allegato 1 per la somma complessiva di € 548.000,00 trovano copertura sul capitolo U22003 “Contributi alle componenti del sistema regionale di protezione civile appartenenti al settore della pubblica amministrazione per la realizzazione di strutture operative di protezione civile, nonché per il potenziamento, l'aggiornamento tecnologico, l'ampliamento, il miglioramento e l'incremento delle capacità funzionali delle strutture operative territoriali di protezione civile (artt.3,4,5,6,14 e 15 L.R. n. 01/05”;
Dato atto che agli adempimenti connessi con l’attuazione del programma di cui trattasi ed all’impiego delle relative risorse finanziarie Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederà con le modalità descritte nel dispositivo del presente atto e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali e in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;
- la deliberazione di Giunta regionale n.1057 del 24 luglio 2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all'assetto delle direzioni generali della Giunta e del gabinetto del Presidente.”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011).“;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013, “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” di approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità, adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - S.O. n. 99;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n.23 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)” e s.m. e i.;
- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e s.m. e i.;
- la determinazione n. 1145 del 18 dicembre 2015 “Adozione piano delle attività anno 2016 dell'Agenzia di protezione civile”;
- la determinazione n. 1147 del 18 dicembre 2015 “Adozione del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2244 del 28 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano annuale delle attività 2016 dell'agenzia regionale di protezione civile;
- la determinazione dirigenziale n. 223 del 15/04/2016 recante: “Variazione al bilancio 2016/2018 dell'agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art.51 comma 4 D.Lgs 118/211 - Variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.”;
- la determinazione dirigenziale n. 800 del 04/07/2016 recante: “Variazione del bilancio di previsione 2016-2018 dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a fronte del trasferimento dalla regione di risorse vincolate.”;
- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di dare atto che con precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 2343/2000, n. 3078/2001, n. 996/2002, n. 2283/2002, n. 1387/2003, n. 1661/2004, n. 1533/2005, n. 2246/2005, n. 1185/2006, n. 747/2007, n. 1661/2008, n. 2285/10, n. 685/11, n. 665/13, n. 2094/13, n. 1926/15 e le determinazioni 105/10 e 107/10 sono stati assegnati agli enti locali ivi indicati finanziamenti per il potenziamento della Rete regionale delle strutture di protezione civile;
2. di approvare, nelle more di ulteriori approfondimenti, per le motivazioni espresse in premessa, i concorsi finanziari elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, a completamento della rete regionale di strutture di protezione civile per la somma complessiva di € 548.000,00;
3. di stabilire che, a copertura degli oneri di realizzazione degli interventi previsti, il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile disporrà, ad esecutività del presente atto, la concessione dei finanziamenti e provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;
4. di stabilire inoltre che:
- a conferma di quanto concesso ed assegnato secondo le modalità di cui al punto precedente da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, gli enti beneficiari dei concorsi finanziari dovranno presentare entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna gli la seguente documentazione relativa all’intero intervento da realizzare:
- progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
- quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;
ed accertata la conformità dei documenti inviati a quanto espresso in premessa e per le finalità ivi indicate, e verificata la rispondenza relativamente a quanto approvato in linea tecnica con il presente atto, il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile confermerà con propria nota formale l’assegnazione finanziaria; in caso di accertata difformità, il Direttore dell’Agenzia richiede le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione del finanziamento;
- i termini da rispettare a cura dei soggetti beneficiari dei concorsi finanziari sono i seguenti:
- i lavori devono essere appaltati e consegnati entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati ed ultimati entro tre anni da tale data;
- i beni e i servizi devono essere acquisiti entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati;
- L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede alla liquidazione delle somme spettanti, nei limiti dei finanziamenti concessi:
- in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
- in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario - a titolo di acconto pari al 40% del finanziamento concesso a conclusione delle procedure di aggiudicazione e a titolo di saldo, a seguito dell’ultimazione degli interventi e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
5. di indicare quale procedura operativa per la richiesta di liquidazione la formulazione on-line, mediante la compilazione a cura degli enti beneficiari delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà contenute nell’applicativo “Tempo Reale” sito al seguente indirizzo internet: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/areeriservate/enti-attuatori.htm; le credenziali per l’accesso a tale applicativo sono fornite agli enti beneficiari dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in sede di comunicazione dell’esito della verifica di conformità di cui al precedente punto 4.;
6. di prescrivere che, in caso di mancata ultimazione degli interventi finanziati entro i termini previsti nel precedente punto 4., saranno restituite all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto dagli enti beneficiari;
7. di definire, ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, che gli enti beneficiari procedano semestralmente, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno fino al completamento degli interventi medesimi, alla compilazione della relativa scheda di monitoraggio tramite il richiamato applicativo “Tempo Reale”; in caso di omessa compilazione di tale scheda, non si autorizzerà la liquidazione delle somme richieste;
8. di demandare al Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l’attività relativa ai controlli inerenti gli interventi previsti nell’allegato 1 per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 5. rese dagli enti beneficiari, i quali esibiscono in loco o trasmettono, su richiesta dell’Agenzia, copia conforme all’originale della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive medesime;
9. di stabilire infine che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono assicurarsi che le caratteristiche tecniche degli interventi di propria competenza risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema territoriale e regionale di protezione civile;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.