n.294 del 21.12.2012 (Parte Seconda)

Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione per l’anno 2013. Sistemazione alloggiativa delle persone sfollate in strutture ricettive e servizi integrativi, ex D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni nella L. 122/2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

DATO ATTO che il 20 maggio 2012, alle ore 4,00 circa, il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova è stato colpito da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato la perdita di numerose vite umane, il crollo o il danneggiamento di immobili pubblici e privati, di strutture ed infrastrutture nonchè un numero considerevole di sfollati.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 (pubblicata sulla G.U. n.119 del 23 maggio 2012)che ha dichiarato, in relazione ai predetti eventi sismici, lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero sino al 21 luglio 2012.

VISTA IN PARTICOLARE l’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) del 22 maggio 2012 n. 1 che ha:

- stabilito che le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile operano sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile per le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per gli interventi provvisionali strettamente necessari;

- nominato il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (più avanti, per brevità, Direttore dell’Agenzia Regionale), “responsabile dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione”, stabilendo che lo stesso possa operare anche per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati e delle strutture di coordinamento, istituite a livello territoriale;

- precisato che l’attività di assistenza alla popolazione consiste nella fornitura di pasti e di generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell’organizzazione dei servizi di trasporto pubblici e privati e nelle verifiche di agibilità degli edifici e che, per garantire le predette attività, il Direttore dell’Agenzia Regionale è autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione di beni e servizi necessari, all’occupazione di beni mobili ed immobili, alla movimentazione di mezzi e materiali e alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa, delle persone sfollate, presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;

- autorizzato la deroga, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della normativa nazionale espressamente elencata (nella OCDPC medesima) nonché della normativa regionale strettamente connessa agli interventi previsti dall’ordinanza;

- autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, accesa a favore del Direttore dell’Agenzia Regionale, presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna, per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di assistenza alla popolazione.

DATO ATTO che il 29 maggio 2012, alle ore 9,00 circa, il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato colpito da un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno provocato ulteriori perdite di vite umane ed aggravato la situazione di criticità, causata dai precedenti eventi sismici, compreso un aumento del numero delle persone sfollate.

VISTA IN PARTICOLARE la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 (pubblicata sulla G.U. n.125 del 30 maggio 2012)che ha dichiarato, in relazione ai predetti eventi sismici, lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero sino al 29 luglio 2012.

VISTA ALTRESI’ IN PARTICOLARE, l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile (OCDPC) del 2 giugno 2012 n. 3 che ha, tra l’altro:

- istituito, presso la sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (più avanti, per brevità, Agenzia Regionale), la Di.Coma.C. (Direzione Comando e Controllo) quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del dipartimento della Protezione Civile;

- autorizzato, la Di.Coma.C., relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della Di.Coma.C. stessa;

- ribadito che l’attività di assistenza alla popolazione comprende, tra l’altro, la sistemazione alloggiativa, presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, e che i soggetti individuati dall’art. 1, comma 4, sulla base delle indicazioni impartite dalla Di.coma.C., provvedono alla stipula di apposite convenzioni;

- rinviato ad un successivo decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile la nomina del Coordinatore della Di.Coma.C. nonché la disciplina relativa alla sua composizione e funzionamento;

- stabilito che agli oneri finanziari connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza,di cui alla medesima OCDPC n. 3/2012 ed alla precedente OCDPC n. 1/2012, gravano sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2012 nel limite di € 34.900.000,00 per le province delle tre Regioni colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, come modificato dall’art. 2 dell’OCDPC n. 9 /2012.

DATO ATTO che il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 giugno 2012 (repertorio n. 2637) ha nominato il coordinatore della Di.Coma.C. e ha stabilito l’articolazione della stessa in dodici funzioni di supporto, ciascuna coordinata da un referente e da un vicario.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 01 agosto 2012 n. 122, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, (pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012), che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 maggio 2013 e ha nominato i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici in parola (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) Commissari delegati per il superamento dell’emergenza.

VISTO IN PARTICOLARE l’art. 2 del D.L. n. 74/2012, sopra citato, che ha istituito il “Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012”, le cui risorse sono assegnate ai Presidenti delle Regioni interessate, con accredito su apposite contabilità speciali agli stessi intestate, aperte presso la tesoreria statale.

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 01 agosto 2012 n. 15, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC nn. 1/2012 e 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia Regionale) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, sopra citato;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale;

- le contabilità speciali, di cui all’art. 7, comma 2, OCDPC 1/2012 e art. 7,comma2, OCDPC 3/2012, rimangono aperte sino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla D.Coma.C. ed i titolari delle predette contabilità provvedono alla rendicontazione delle spese, ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis, L. 225/1992 s.m.;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul fondo di cui all’art. 2 del DL n. 74/2012, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota, prevista per ogni Regione interessata, del Fondo di cui al D.P.C.M. 4 luglio 2012.

RICHIAMATA la propria ordinanza del 2 agosto 2012 n. 17, modificata con ordinanza del 7 agosto 2012 n. 19, che, tra l’altro dispone che il Direttore dell’Agenzia Regionale, con propri provvedimenti, attua gli interventi e le attività necessarie per dare assistenza alla popolazione, colpita dagli eventi sismici del maggio 2012, nei limiti delle risorse autorizzate e l’ordinanza del 9 ottobre n. 52 che, tra l’altro, ridefinisce la programmazione delle spese, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni nella L. 122/2012, per assicurare, fino al 31/12/2012, la necessaria copertura finanziaria per garantire la prosecuzione delle attività;

RICHIAMATA ALTRESI’ la propria ordinanza del 06 settembre 2012 n. 35 che dà atto delle convenzioni-quadro sottoscritte - in data 30 maggio e 30 luglio - dal Direttore dell’Agenzia Regionale, in qualità di “Soggetto responsabile dell’assistenza alla popolazione” e dalle Federazione/Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere ed agrituristiche (Federalberghi, Asshotel, Unindustria Bologna, Agriturist Emilia-Romagna, Associazione Terranostra Emilia-Romagna (Coldiretti), CIA - Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Emilia-Romagna e Copagri Emilia-Romagna ) per dare ospitalità alle persone sfollate;

DATO ATTO, in particolare, che la convenzione-quadro sottoscritta il 30 luglio, regolamenta l’ospitalità presso le strutture ricettive aderenti in base alla seguente tariffazione procapite giornaliera (oneri di legge inclusi): pernottamento e prima colazione/ uso cucina 25,00 Euro - mezza pensione 35,00 Euro - pensione completa 40,00 Euro e fissa la scadenza della convenzione al 31.10.2012, con possibilità di proroga sino al 31/12/2012;

DATO ATTO che il Direttore dell’Agenzia Regionale, allo scopo di assicurare una oculata gestione economica delle presenze degli sfollati presso le strutture ricettive, con due successive note (prot. PC.2012.0013921 del 3/8/2012 e prot. PC.2012.0017215 del 17.09.2012) ha fornito indicazioni procedurali, rispettivamente in merito alla:

- decadenza dal diritto di sistemazione alloggiativa, a seguito di accertamento dell’agibilità dell’edificio di residenza/stabile dimora della persona ospitata, stabilendo le tempistiche per lasciare le strutture ricettive e circoscrivendo, di conseguenza, l’entità del pagamento da riconoscere alle strutture medesime ( diritto alla tariffa convenuta sino al giorno di check out, entro il limite di 48 ore o 5 giorni - dalla comunicazione del Comune competente, a seconda che il nucleo familiare sia in grado o meno di lasciare autonomamente la struttura);

- allontanamento degli ospiti dalle strutture ricettive (per motivi personali per un periodo massimo di 3 giorni o per comprovati motivi di salute per un periodo massimo di 7 giorni) stabilendo che,in caso di mancata comunicazione, al Comune di residenza/stabile dimora, dei motivi sopra indicati (c.d. “allontanamento ingiustificato”), la struttura ricettiva, decorse 48 ore, deve ritenere libera la sistemazione alloggiativa;

DATO ATTO che, a causa dell’approssimarsi della stagione invernale, nel mese di settembre sono iniziate le operazioni si smantellamento dei campi di accoglienza e che dette operazioni si sono concluse nel mese di ottobre;

DATO ATTO ALTRESI’ che lo scrivente, nell’urgente necessità di reperire tutte le strutture disponibili ad ospitare gli sfollati “de quibus”, con nota prot. CR.2012.004627 del 11/10/2012, tenuto conto del periodo particolarmente interessato da appuntamenti fieristici e stagionali, che limitano sensibilmente la capacità ricettiva, ha riconosciuto, ai gestori delle strutture, nel caso di prenotazioni non andate a buon fine, il pagamento della tariffa contrattuale di base (25,00 Euro) per un massimo di 5 giornate solari consecutive, accogliendo, in tal modo, la richiesta presentata, nel corso dei vari incontri istituzionali, dalle Federazioni/Associazioni maggiormente rappresentative che avevano subordinato la messa a disposizione delle strutture ad un’effettiva prenotazione delle stesse, (fatta salva l’ipotesi di disdetta della prenotazione da parte dell’Agenzia Regionale/altro Soggetto Istituzionale, in tal caso il pagamento, per il periodo successivo alla disdetta, è limitato ad una sola giornata);

CONSIDERATO ALTRESI’ che le persone sfollate, ospitate nei campi di accoglienza sino alla data di chiusura degli stessi, sono state trasferite nelle strutture ricettive con il conseguente allontanamento dal Comunedi residenza/stabile dimora o dal luogo di lavoro, data la carenza di strutture disponibili nelle zone limitrofe;

DATO ATTO che le predette persone hanno chiesto, al fine di contemperare il disagio subito, di continuare ad usufruire, anche nella nuova destinazione, di tutti i servizi di cui godevano nelle tendopoli (vitto, alloggio, servizio di trasporto e servizio lavanderia);

CONSIDERATO che lo scrivente, in qualità di Commissario delegato, ha ritenuto opportuno accogliere tale istanza per dare continuità all’azione di assistenza sia in termini temporali che qualitativi e, allo stesso tempo, per assicurare una pacifica ed ordinata chiusura dei campi di accoglienza;

DATO ATTO ALTRESI’ che lo scrivente, con nota prot. CR.2012.0006240 del 8/11/2012 ha regolamentato:

- la gestione delle nuove richieste di sistemazione alloggiativa, c/o le strutture ricettive, a favore delle persone/nuclei familiari che si trovano in situazioni di oggettiva difficoltà (sistemazione precaria non idonea ad affrontare la stagione invernale, presenza di anziani, infanti, disabili, ecc), stabilendo che tali richieste devono essere espressamente motivate e formalizzate dal Sindaco del Comune competente (di residenza/stabile dimora del richiedente);

- il riconoscimento dei servizi integrativi alla sistemazione alloggiativa c/o le strutture ricettive (ristorazione tramite buoni pasto o convenzioni con ristoranti, trasporto pendolari e studenti, servizi di lavanderia, ecc) a favore delle persone sfollate che, prima, alloggiavano nei campi di accoglienza di recente dismissione (con espressa previsione, per non creare disparità di trattamento, della possibilità di estendere anche agli altri sfollati tali servizi, su richiesta motivata del Sindaco del Comune competente);

- l’assegnazione dei buoni pasto, ai nuclei familiari alloggiati in strutture ricettive con uso cucina, stabilendo un tetto massimo, con effetto retroattivo, di 5 buoni pasto giornalieri;

- la fuoriuscita dal programma di assistenza qualora il gestore della struttura ricettiva chieda l’allontanamento dell’ospite per comportamenti non improntati alla buona educazione e al rispetto reciproco (nel caso di duplice segnalazione - da parte di due diverse strutture – la persona/nucleo familiare perde la possibilità di essere ospitato presso una terza struttura ricettiva, ma conserva la possibilità di presentare istanza di CAS - contributo autonoma sistemazione);

DATO ATTO che il Direttore dell’Agenzia Regionale, ai sensi dell’ordinanza n. 17/2012, sopra richiamata (punto 4 del dispositivo), ha proceduto, in base alla normativa vigente, ed in particolare, ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.lgs 163/2006 s.m., all’acquisto dei seguenti beni/servizi necessari a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione ospitata nelle strutture ricettive: buoni pasto, servizio lavanderia, servizio di trasporto pendolari e studenti, servizio di assistenza scolastica, servizio mensa scolastica e fornitura arredi scolastici;

IN PARTICOLARE il Direttore dell’Agenzia Regionale, su esplicita richiesta o segnalazione dei Comuni interessati, ha provveduto a:

  1. acquistare tramite convenzione CONSIP una fornitura, in più tranche, di complessivi 117.520 buoni pasto del valore nominale di 7,50 Euro cadauno (da destinare alle persone alloggiate in strutture alberghiere che non offrono servizio di pensione completa);
  2. sottoscrivere un contratto con la Cooperativa Italiana Ristorazione s.c. (in forma abbreviata CIR Food s.c- con sede legale a Reggio Emilia in Via Nobel n. 19 - P.I.00464110352) per fruire del servizio di erogazione pasti in tutti i punti di ristorazione CIR dislocati sul territorio di Modena e Provincia (pranzo/cena c/o tutti i CIR 7,50 Euro - c/o Ristorante Rita Gargotta 8,99 Euro);
  3. acquistare un servizio di ristorazione “da hoc”per far fronte a situazioni particolari, (Ristorante “Il pasteggio a livello” - gestito dalla società Il Pasteggio a livello di Mazzoli Massimo & C. S.n.c. con sede legale a San Felice sul Panaro (MO) Via Perossaro Vecchia 407 - C.F. 03185940362 e Ristorante “AQA” - gestito dall’Impresa individuale AQA di Malavasi Mariuccia con sede legale a San Felice sul Panaro (MO) in Via Garibaldi 8/10 - P.I. 02291060362) - per permettere ai turnisti, residenti a San Felice sul Panaro, che dopo l’effettuazione dei turni, pernottano c/o Scuola Rivara di poter usufruire dei pasti (7,50 Euro pranzo/cena). Si precisa che l’indicazione dei due esercizi commerciali è stata fornita dallo stesso Comune di San Felice, in quanto detti esercizi sono nelle immediate vicinanze della scuola Rivara. – Ristorante l’Archetto, con sede a Ferrara, per permettere agli ospiti dell’hotel Duca d’Este – per la sola giornata di domenica 7/10/2012 - di poter usufruire dei pasti, considerata la chiusura settimanale del ristorante dell’hotel e la momentanea mancanza di buoni pasto - 11,00 Euro pranzo/cena );
  4. sottoscrivere singoli contratti con lavanderie self-service (dislocate in prossimità delle strutture ricettive ospitanti le persone sfollate) e con la lavanderia Industriale La Rupe che offre un servizio a domicilio (servizio attivato per gli ospiti dell’Hotel Idea di Modena, dell’Hotel Concordia di San Possidonio e dell’Hotel San Silvestro di San Prospero, considerata la difficoltà di individuare lavanderie self service in prossimità dei suddetti Hotel, disponibili a sottoscrivere un contratto “ad hoc”);
  5. acquistare dalla società SACA Soc. Coop a r.l. (con sede legale a Bologna in via del Sostegno n. 2 - P.I. 00632770376) il servizio di trasporto dei lavoratori nella tratta di andata e ritorno Hotel Airport e Hotel Antares di Villafranca (VR)/Mirandola (a favore delle persone sfollate ospitate presso i suddetti Hotel)
  6. acquistare dalla società Gazzani S.n.c. di Gazzani Fabio e C. (con sede legale a Povegliano Veneto in Via Dante Alighieri n. 38 - P.I. 02725300236) il servizio di trasporto degli allievi della scuola d’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado, nella tratta di andata e ritorno Hotel Airport/Centro Villafranca (a favore dei bimbi sfollati ospitati nell’Hotel Airport, sopra citato, in relazione sia alle attività scolastiche in senso stretto sia alle attività parascolastiche organizzate dalla scuola o dal Comune di Villafranca);
  7. acquistare dall’Impresa Individuale Carini Claudio (con sede legale a Maranello - Mo - in Via Nirano n. 11 - P.I. 02316480363) il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, nella tratta di andata e ritorno Hotel Leon D’Oro/scuole Comune di Sassuolo (a favore dei bambini sfollati ospitati presso hotel Leon d’Oro e Hotel Michelangelo di Sassuolo - MO);
  8. affidare alla società Gazzani S.n.c. di Gazzani Fabio e C., sopra citata, il servizio di assistenza - sul mezzo di trasporto - degli allievi della scuola materna ed il loro accompagnamento all’interno dell’istituto scolastico (il servizio è stato attivato a favore dei bimbi sfollati ospitati dall’Airport e dall’Hotel Antares di Villafranca di Verona);
  9. affidare alla società Euroristorazione S.r.l. (con sede legale a Torri di Quaresolo -VI - in Via Boschi 1/B P.I. 01998810244), che già erogava il servizio mensa alle scuole di Villafranca, la fornitura dei pasti anche ai bambini sfollati che frequentano le scuole interessate dal servizio;
  10. di affidare all’Associazione Anatra Bianca Onlus (con sede legale a Villafranca - VR- in Via Cantore n. 24 - P.I. 03636910238) il servizio di supporto scolastico a favore dei bambini sfollati che frequentano la scuola primaria “Dante Alighieri” di Villafranca di Verona. (Si precisa che detto servizio è stato richiesto espressamente dalle insegnanti della scuola primaria e dal Comune di Villafranca, a causa delle difficoltà didattiche e di inserimento incontrate dai bambini sfollati);
  11. di acquistare, alle condizioni economiche stabilite dalla convenzione INTERCENTER, una fornitura di arredi scolastici dalla società MobilFerro S.rl. (con sede legale a Trecenta (TO) in Via Raffaello Sanzio 366 - P.I. 00216580290) per sopperire alla mancanza di banchi e sedie da destinare ai bambini sfollati che frequentano le scuole di Villafranca di Verona.

CONSIDERATO che lo scrivente ritiene opportuno, sulla scorta delle ripetute richieste formulate da Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna, per le vie brevi e formalizzate con note acquisite agli atti con prot. PC.2012.0012804 del 18.07.2012 e PC.2012.0015563 del 28/8/2012, riconoscere alla stessa (che tramite Modenatur Soc. Cons.a r.l. – con sede legale a Modena in Via Scudari n. 10 P.I. 02374350367 ha svolto un ruolo di collettore di tutte le prenotazioni/sistemazioni alberghiere), una cifra forfettaria “una tantum”, a titolo di rimborso per le spese sostenute (telefono fisso, cellulare, fax, costi di personale, costi di trasferta per partecipare alle riunioni periodiche, ecc) pari a 7.000,00 Euro (a fronte della richiesta di 4.000,00 Euro mensili, per un totale ad oggi di 28.000,00 Euro), per l’eccellente lavoro svolto e per l’impegno profuso incessantemente, anche con l’ausilio di Asshotel Confesercenti Emilia-Romagna, dal 30 maggio, data di sottoscrizione della prima convenzione, a tutt’oggi;

EVIDENZIATO che la convenzione - quadro, sottoscritta il 30 luglio, che regolamenta l’ospitalità delle persone sfollate, presso le strutture ricettive, ed i singoli contratti stipulati dal Direttore dell’Agenzia Regionale, in esecuzione della stessa, sono prossimi alla scadenza (31.12.2012) e che è necessario sottoscrivere una nuova convenzione-quadro per garantire la continuazione della predetta ospitalità, sino a conclusione delle operazioni, iniziate nel mese corrente, di assegnazione dei PMAR (prefabbricati modulari abitativi rimovibili) e degli alloggi in affitto;

CONSIDERATO che il numero delle persone da alloggiare nelle strutture ricettive è destinato a diminuire sensibilmente, in virtù della progressiva sistemazione degli sfollati nei PMAR e negli alloggi in affitto, la capacità ricettiva necessaria risulta soddisfatta anche dalla sola offerta delle strutture alberghiere; di conseguenza, tenuto conto anche della dislocazione territoriale poco aggregata e lontana dai centri abitati delle strutture agrituristiche, e dello scarso contributo di ospitalità che le stesse hanno potuto offrire nel contesto emergenziale, risulta opportuno sottoscrivere la nuova convenzione-quadro con le sole Federazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere (Federalberghi, Asshotel, Unindustria Bologna), stante, naturalmente, la possibilità per tutte le strutture ricettive (alberghiere o agrituristiche, associate o meno alle Federazioni citate) di sottoscrivere il singolo contratto;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale;

- il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE”;

- il decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE “;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il decreto ministeriale del 04 luglio 2012 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012” che autorizza i Commissari delegati, per dare attuazione al D.L. 74/2012, sopra citato, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle disposizioni legislative indicate nel decreto medesimo;

- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 /”Misure urgenti per la crescita”, convertito, con modificazioni nella legge del 7 agosto 2012, n. 134;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni nella legge del 7 agosto 2012 n. 153;

VISTO l’art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

RITENUTO che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente Ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340.

Per le motivazioni sopra riportate

DISPONE

1. di approvare lo schema di convenzione – quadro, allegato alla presente ordinanza, per garantire e regolamentare la prosecuzione dell’ospitalità, delle persone sfollate, presso le strutture ricettive, sino al 31/3/2013, fatta salva la possibilità di proroga sino al 31/5/2013;

2. di dare atto che lo scrivente, in qualità di Commissario Delegato, provvederà tempestivamente a convocare le Federazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere (Federalberghi, Assohotel e Unindustria Bologna) per sottoscrivere la convenzione - quadro, di cui al precedente punto 1), garantendo, così, senza soluzione di continuità, l’ospitalità degli sfollati;

3. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale, in esecuzione della convenzione - quadro sopra citata, a sottoscrivere singoli contratti con le strutture ricettive di nuova attivazione, cioè non convenzionate in precedenza, secondo lo schema, allegato alla presente ordinanza, in base alle condizioni previste nella convenzione-quadro, di cui al precedente punto 1);

4. di autorizzare, altresì, il Direttore dell’Agenzia Regionale a formalizzare, con propria nota da inviare ai gestori delle strutture ricettive, già convenzionate, per il tramite delle Federazioni interessate, indicate al precedente punto 2), l’avvenuta sottoscrizione della nuova convenzione-quadro, ossia la prosecuzione della collaborazione in essere, alle medesime condizioni, sino al 31/3/2013, salvo proroga sino al 31/5/2013;

5. di dare atto che, in esecuzione della propria ordinanza del 2 agosto 2012 n. 17 (punto 4 del dispositivo), il Direttore dell’Agenzia Regionale, con propri provvedimenti, ha acquistato i beni/servizi integrativi, alla sistemazione alloggiativa, espressamente indicati in premessa (dal n. 1 al n. 11)

6. di dare atto che la spesa, per il periodo ottobre/dicembre 2012, per gli acquisti dei beni/servizi integrativi, di cui al precedente punto 5), stimata in complessivi 913.750,00 Euro (di cui 813.750,00 Euro per il servizio di ristorazione comprensivo dei buoni pasto, servizio lavanderia, servizio di assistenza scolastica e fornitura di arredi scolastici - e 100.000,00 Euro per il servizio di trasporti speciali per pendolari e studenti), grava sulla contabilità speciale, accesa a favore dello scrivente, in qualità di Commissario delegato per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.L. 74/2012, convertito con modificazioni, nella L. 122/2012, e che detta spesa trova copertura finanziaria nell’ambito della propria precedente ordinanza del 9 ottobre 2012 n. 52 (allegato 1 – rispettivamente voce di spesa n. 1 “Assistenza alla popolazione.” e voce di spesa n. 11 “…..Trasporti….”);

7. di dare atto che il Direttore dell’Agenzia Regionale, con propri provvedimenti, assicurerà, nei limiti temporali e quantitativi strettamente necessari, la prosecuzione dei servizi integrativi (ristorazione, lavanderia, ecc) a favore delle persone sfollate, ancora ospitate nelle strutture ricettive, sino alla progressiva sistemazione delle stesse nelle unità abitative, all’uopo predisposte, entro la fine dello stato di emergenza (31/5/2013);

8. di stimare in complessivi 6.405.000,00 Euro, la spesa necessaria, per il periodo gennaio/marzo 2013, per dare attuazione alla convenzione - quadro e ai singoli contratti di cui ai precedenti punti 1) e 3) nonché per assicurare la prosecuzione dei servizi integrativi, di cui al precedente punto 5;

9. di dare atto che, nell’ambito della spesa stimata di cui al precedente punto 8), la spesa per gli alberghi ammonta complessivamente a 5.960.000,00 Euro,di cui 4.720.000,00 Euro per il periodo gennaio-febbraio (calcolo riferito a 2.000 ospiti) e 1.240.000,00 Euro per il mese di marzo (calcolo riferito a 1.000 ospiti) e che detta spesa trova copertura finanziaria nella propria precedente ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012, di cui al relativo allegato 1 - voce di spesa n. 3, considerato che, con la predetta ordinanza, era stata stimata una spesa superiore rispetto a quella effettivamente necessaria (era stato considerato un numero di sfollati maggiore rispetto a quello che è stato poi effettivamente ospitato nelle strutture ricettive);

10. di programmare, nell’ambito della spesa stimata di cui al precedente punto 8), la spesa per la prosecuzione dei servizi integrativi pari a 395.000,00 Euro e la spesa per i trasporti speciali pari a 50.000,00 Euro, dando atto che la spesa complessiva di 445.000,00 Euro, come meglio dettagliata nell’allegato 1 alla presente ordinanza, grava sulla contabilità speciale, sopra richiamata;

11. di dare atto che la presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola al contempo immediatamente esecutiva;

12. di dare atto che presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 21 dicembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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