SUPPLEMENTO SPECIALE n. 151 del 12.09.2012

Relazione

RelazioneLa Regione Emilia-Romagna ha da tempo acquisito la consapevolezza della rilevanza, all’interno del Servizio sanitario regionale (SSR), delle attività di ricerca come elemento essenziale al proprio sviluppo strategico, individuandole, con la Legge Regionale 29 del 2004, tra le funzioni istituzionali fondamentali proprie di tutte le aziende sanitarie, al pari della funzione assistenziale e della formazione con le quali deve integrarsi.

A partire da questa premessa sono state conseguentemente avviate specifiche iniziative con la finalità di incrementare la capacità di condurre attività di ricerca da parte del SSR e di creare, a partire dai contesti aziendali, le condizioni culturali ed operative atte a consentirne la effettiva piena integrazione.

Il vigente Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, nell’identificare l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale tra gli strumenti tecnici di supporto agli organi politici e istituzionali per la definizione degli indirizzi, individua nel governo dei processi di adozione e valutazione delle innovazioni clinico organizzative il punto fondamentale dell’esercizio del cosiddetto governo clinico nell’ambito delle Aziende sanitarie.

Inoltre, con il Documento “La ricerca come attività istituzionale del SSR. Principi generali e indirizzi operativi per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna” – approvato, in attuazione del citato Piano Sociale e Sanitario, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1066 in data 27 luglio 2009, si è inteso:

  • avviare una elaborazione atta a consentire di operare quell’ulteriore salto di qualità nella politica regionale di governo delle attività di ricerca e innovazione (R&I) sollecitato dal Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, entrando nel merito delle diverse implicazioni concettuali ed operative della integrazione della ricerca come funzione istituzionale delle aziende;
  • chiarire sul piano concettuale, prima ancora che operativo, il significato della integrazione tra ricerca e assistenza, definendo i connotati che contraddistinguono le due attività e i nessi che le uniscono intimamente;
  • dare coerenza alle molteplici iniziative già avviate, a livello regionale e aziendale, definendo la connotazione di un assetto complessivo regionale che sappia saldare tra loro le diverse iniziative di ricerca e innovazione e delineare gli elementi che devono contraddistinguere una rete regionale per la ricerca e l’innovazione come condizione per l’esercizio pieno di una governance (regionale e aziendale) su questi temi;
  • fornire ulteriori elementi di indirizzo agli assetti aziendali e regionali per la governance delle attività pertinenti ricerca e innovazione, facendo riferimento con il termine “governance” alla necessità di costruire relazioni tra i diversi soggetti ed ambiti variamente coinvolti nelle fasi di ideazione, progettazione, conduzione di attività di ricerca ed innovazione, relazioni che sappiano pienamente valorizzare il contributo che ciascuno di questi soggetti ed ambiti è in grado di portare ad una realizzazione di tali processi secondo modalità funzionali allo sviluppo strategico delle organizzazioni sanitarie.

L'Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) di cui all'art. 17, comma 11 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, opera – secondo le tipologie definite per le agenzie regionali all'art. 43 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 e successive modificazioni, e dalla regolamentazione contenuta nella deliberazione della Giunta n. 1914/2005 - quale agenzia di supporto tecnico e regolativo a sostegno del SSR e del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003. Le vigenti disposizioni di organizzazione dell’ASSR - approvate con deliberazione G.R. n. 293 del 13 marzo 2009 - dispongono, in particolare che:

  • la Regione si avvale dell'Agenzia per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione ai servizi sanitari, al loro impatto sulla salute, alle loro forme di organizzazione, modalità di funzionamento ed ai criteri e meccanismi di finanziamento, con particolare riferimento all'introduzione, diffusione e valutazione clinica ed economica dell’impatto di innovazioni cliniche e organizzative;
  • l'Agenzia funge da punto di raccordo e da facilitatore per il concorso, ai fini degli obiettivi di qualità del Servizio sanitario regionale, del sistema integrato di interventi e servizi sociali, del sistema delle università della regione, e del sistema della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Inoltre, con le “Linee di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione del Piano-programma 2011-2013 dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”- approvate con deliberazione G.R. 2072 del 27 dicembre 2010 - l’ASSR è stata chiamata a promuovere l’internazionalizzazione del SSR, favorendo la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e sostenendo iniziative di cooperazione e confronto con altri sistemi sanitari, anche in riferimento alle strategie dell’Unione europea e della Organizzazione mondiale della sanità.

La presente legge - che costituisce applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell’art. 64 dello Statuto regionale, per cui la Regione può, con legge, partecipare a società, associazioni o fondazioni - autorizza la Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, a partecipare, quale partner/membro ai Network:

  • Regions for Health Network (RHN) [1] della Organizzazione Mondiale della Sanità
  • Health Technology Assessment International (HTAI) [2]
  • Guidelines International Network [3] (GIN)
  • European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) [4]
  • Agency for Health Technology Assessment (INAHTA) [5]

Dette partecipazioni sono finalizzate al mantenimento della rete dei rapporti internazionali avviati negli scorsi anni che consentono, da un lato, l’accesso a documentazione scientifica e, dall’altro, a collaborare alla presentazione a finanziamento di progetti nell’ambito dei bandi della UE.

La Regione aderisce con il versamento con una quota di iscrizione annuale che allo stato attuale ammonta complessivamente a circa 15mila euro annui.

Il presente progetto di legge è composto da 5 articoli.

L’art. 1 indica le finalità della legge e quindi le ragioni che hanno motivato la Regione ad aderire alle Associazioni sopra citate.

L’art. 2 determina le condizioni a cui è subordinata l’adesione della Regione.

L’art. 3, commi 1 e 2, indica il Presidente della Giunta regionale quale soggetto autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione agli organismi associativi e ad esercitare i diritti attinenti alla qualità di socio. Il comma 3 riporta quanto disposto all’art. 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna in materia di partecipazione della Regione ad Enti, società e associazioni.

L’art. 4, comma 1, prevede il versamento di una prima quota di adesione il cui importo è determinato dagli statuti e atti costituivi dei rispettivi organismi associativi. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, nell’ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

L’art. 5 dispone l’entrata in vigore della legge in via di urgenza.

__________________________

[1] Regioni per la Salute Network

[2] Società internazionale di valutazione delle tecnologie sanitarie

[3] Rete internazionale delle linee guida

[4] Network europeo delle Regioni e degli Enti Locali per la Salute

[5] Agenzia per la valutazione delle tecnologie sanitarie

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