n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Busazza S.S.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) ad uso zootecnico - Proc. PC19A0050 (EX PC01A0788) – SINADOC 8026/2020 (Determina n. 1799 del 21/4/2020)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina

1. di assentire alla Società Agricola BUSAZZA S.S., con sede in Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), Località Baselica (C.F. e P.I.V.A. 01177340336, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC19A 0050 (ex PC01A0788), ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.400; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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