n.116 del 10.05.2023 periodico (Parte Seconda)

Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris) - periodo di validità 2023-2027

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ed in particolare l’art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l’articolo 19 “Controllo della fauna selvatica” della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l’altro:

- al comma 2, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;

- al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, così come modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare l’art.16 a norma del quale la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la Legge Regionale n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale n. 4/2021 “Legge Europea per il 2021” che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;

- la Legge Regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

- la Legge Regionale n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la Legge Regionale n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018”;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Richiamata la propria deliberazione n. 1763 del 13 novembre 2017, “Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica”;

Considerato che:

- la specie oggetto del piano in questione appartiene all'ordine dei passeriformi ed è responsabile di consistenti danni a carico delle produzioni agricole. È un uccello molto gregario e si riunisce in stormi che possono contare diverse centinaia di individui; vive sia nelle campagne sia nei centri;

- lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta, olive e frutta pertanto risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare sui frutteti. È stato inserito nel 2003 nell’elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - “100 of the World's Worst Invasive Alien Species” - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN) ed è considerata sia a livello europeo sia nazionale come Least Concern come categoria IUCN;

- in Italia lo storno è una specie non cacciabile ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, allegato II;

- in Emilia-Romagna l’impatto dello storno sulle colture frutticole fortemente intensive e vitigni pregiati nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione è molto consistente, come si può rilevare dai dati riportati nel Piano di controllo di cui all’Allegato 1 al presente atto, dai quali emergono le aree critiche, le colture maggiormente danneggiate, nonché la distribuzione temporale dei danni;

- che la specie storno rappresenta una fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della coesistenza uomo e fauna, con grave pregiudizio per gli aspetti economici e le conseguenze a carico delle produzioni agricole, senza trascurare la necessità di dare continuità all’attività di sorveglianza sanitaria, così come previsto dalla richiamata deliberazione n. 1763/2017;

- ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, gli oneri relativi ai danni alle attività agricole sono a carico della Regione, stante lo stato di protezione di cui gode la specie;

Richiamato il parere favorevole, acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Protocollo n. 0178896.I del 24 febbraio 2023 con il quale il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, Area Biodiversità ha comunicato l’esito positivo della valutazione di incidenza, rilevando che gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui Siti della Rete Natura 2000, a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni, integralmente recepite nel Piano in oggetto;

Considerato che ISPRA, alla richiesta di parere inviata dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Protocollo n. 0079996.U il 31 gennaio 2023, ha richiesto, con nota Protocollo n. 252960.E del 16 marzo 2023, integrazioni in merito ai seguenti punti:

  1. entità dei danni quantificati nell’anno 2022;
  2. periodo di esecuzione delle operazioni di controllo;
  3. numero di prelievi effettuati nell’anno 2022;
  4. contingente massimo degli storni prelevabili annualmente;
  5. prelievi nelle province in cui non sono stati registrati danni da storno;

Richiamata la nota protocollo n. 285288.U del 24 marzo 2023 con la quale sono stati inviati ad ISPRA i chiarimenti e le integrazioni richieste;

Visto il parere di ISPRA, acquisito agli atti con Protocollo n. 0330049 del 5 aprile 2023, in cui l’Istituto esprime parere favorevole all’attuazione del piano di controllo quinquennale 2023-2027 proposto, dettando precise condizioni da rispettare;

Dato atto che, fermo restando l’integrale recepimento nel Piano delle restanti indicazioni, con nota Protocollo n. 0335531 del 5 aprile 2023, è stata richiesta ad ISPRA una rideterminazione del contingente massimo prelevabile che tenesse conto della serie storica dei capi prelevati in relazione ai danni accertati, con l’obiettivo di definire un contingente annuale adeguato alle reali esigenze di diminuzione degli impatti sulle produzioni agricole;

Richiamato il riscontro favorevole di ISPRA, acquisito con Protocollo 0342546.E del 6 aprile 2023, che ridetermina il contingente annuale massimo prelevabile in 13.000 capi a livello regionale;

Ritenuto pertanto di approvare il “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris)” per il periodo 2023-2027, valido per l’intero territorio regionale dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali e le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all’Allegato 1 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di approvare il “Piano quinquennale di controllo dello storno (Sturnus vulgaris) 2023-2027” valido per l’intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali e le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
  2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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