n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: RR 41/01 art. 5 - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal T. Chiavenna mediante opere mobili in comune di Monticelli d'Ongina loc. Bondiocca per uso irriguo – Richiedenti Zangrandi Giovanni e Luigina – Procedimento N. PC18A0026 – SINADOC N. 14455/2018 (Determinazione n. 4679 del 13/9/2018)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina 

  1. di rilasciare, ai sensi del R.R. n.41/2001, a Zangrandi Giovanni, residente in Monticelli d'Ongina, C.F. ZNGGNN50E20F671M e a Zangrandi Luigina, residente in Monticelli d'Ongina, C.F. ZNGLGN61P65B332O, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC18A0026) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal canale Bondiocca alla confluenza nel T. Chiavenna in comune di Caorso su terreno di proprietà della richiedente contraddistinto dal mappale 62 del foglio 24 del C.T. di detto comune, per uso irriguo;
  2. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile potrà avere una portata massima pari a 30 l/s e per un volume complessivo annuo di circa 50.609 m 3, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
  3. (omissis)
  4. (omissis)
  5. (omissis); la medesima concessione avrà scadenza al 30/6/2028;

(omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Art. 5 Prescrizione e condizioni derivanti dal nulla osta idraulico

Con nota prot. ARPAE n. 16607 del 22/10/2018 AIPo ha prescritto quanto di seguito:

1. Tenuto conto dell'ubicazione dell'opera di presa (coordinate indicate nella richiesta) che risulta in sponda sinistra del Canale Bondiocca e in prossimità di un impianto di manovra, che rientrando tra i manufatti di gestione della Centrale di Isola Serafini, di competenza di “ENEL Green Power”, si segnale l'opportunità di acquisire il relativo parere da parte del gestore delle opere;

2. Le operazioni di posa dell'impianto di pompaggio dovranno essere eseguite in maniera tale da non arrecare modificazioni ai manufatti spondali del torrente Chiavenna. Qualora l'Amministrazione Competente riscontrasse danni nei confronti della sagoma spondale, il Richiedente sarà tenuto a ripristinare a sue cure e spese le condizioni iniziali del manufatto in parola;

3. Nell'eventualità che si dovessero verificare deflussi di portate di piena importanti e tali da interessare anche l'ambito golenale retrostante, il Concessionario provvederà senza alcun indugio e con tempestività. A propria cura e spesa, a rimuovere l'intero impianto di pompaggio e allontanarlo verso siti fuori golena;

4. Il Concessionario dovrà comunque porre in essere durante l'uso, tutte le misure operative di sicurezza necessaria a impedire pericoli per la propria incolumità;

5. Qualsiasi variante tecnica che il Concessionario volesse apportare durante il periodo di Concessione, sia allo stato dei luoghi che all'impianto di pompaggio dovrà essere autorizzata formalmente e preventivamente dalle Autorità Competenti;

6. Il Concessionario è tenuto, pena la revoca della concessione ad una costante cura e manutenzione dell'opera di presa. Nella fattispecie resta comunque inteso che il Concessionario rimane unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni a cose e/o persone ingenerati dall'opera di presa.

Il presente nulla-osta idraulico è soggetto a revoca immediata quando motivazioni di superiore interesse pubblico, idraulico e della navigabilità ne motivassero la non più idonea permanenza in essere o per l'inosservanza delle norme, clausole e prescrizioni che ne regolano la validità. Nel tal caso il Concessionario è tenuto a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetto idraulici della zona, nonché a ripristinare funzionalmente il manufatto spondale, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta dall'Agenzia Interregionale del fiume Po.

Art. 6 Prescrizioni derivanti dalla valutazione d'incidenza

Con nota del 17/7/2018 prot. ARPAE n. 11407 del 19/7/2018 il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna ha prescritto di "rispettare il deflusso minimo vitale del torrente Chiavenna come previsto dal Piano regionale di tutela della acque". (omissis)

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