n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ampliamento dell'attivita' di recupero rifiuti non pericolosi svolta da Cilsea soc. coop. a Fossoli di Carpi (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs n. 152/2006, come modificato dal DLgs n. 4/2008)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

 delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “A mpliamento dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta da Cilsea Soc. Coop. a Fossoli di Carpi” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 ed R13 le seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti, con riferimento alla classificazione di cui all’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

application/pdf Tabella 1 - 6.8 KB

b) per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

c) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di macinazione e frantumazione dei rifiuti;

d) relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero R5 (tipologie 7.1 e 7.6 di cui all’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.), deve essere eseguito idoneo test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero;

e) i rifiuti di cui alla tipologia 7.31-bis dell’Allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 (terre e rocce da scavo), non devono provenire da terreni contaminati;

f) l’attività deve essere svolta in conformità a quanto approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1945 del 1 dicembre 1993 e autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Modena prot. 30418/8.8.4.2 del 4 ottobre 1994;

g) ogni eventuale futura richiesta di modifica della attività di gestione di rifiuti, rispetto a quanto indicato nella tabella soprastante, dovrà essere effettuata conformemente alla deliberazione e all’atto dirigenziale citati al punto precedente;

h) l’altezza massima dei cumuli dei rifiuti, di qualsiasi tipologia, deve essere limitata a 5 metri;

i) la mitigazione paesaggistica dell’impianto deve essere migliorata tramite i seguenti interventi:

  • potenziamento della siepe posta sul lato nord (via Valle), mediante messa a dimora di carpini piramidali ad integrazione delle specie arbustive esistenti;
  • potenziamento della cortina arborea presente sui rimanenti lati, mediante messa a dimora di arbusti di specie autoctone varie fra un’alberatura e l’altra (per le specie ammesse si veda l’allegato 6 alle N.T.A. del P.R.G. vigente del Comune di Carpi);
  • il telo oscurante previsto dal Proponente deve essere installato sul fronte interno della recinzione, al fine di renderlo il meno visibile possibile;

j) considerata la destinazione agricola dell’area su cui sorge l’impianto, la temporaneità dell’attività di recupero di rifiuti, e l’incompletezza del piano di dismissione dell’impianto e di ripristino del sito elaborato dal Proponente, tale piano di dismissione dell’impianto e di ripristino del sito deve essere integrato con i seguenti aspetti da concordare con Arpa e il Comune di Carpi:

  • l’indicazione delle opere necessarie per restituire l’area impiantistica all’uso agricolo previsto dalla classificazione del P.R.G. vigente (es. demolizione pavimentazioni permeabili e semipermeabili, rimozione e smaltimento serbatoi e sottoservizi di qualsiasi natura, sbancamento e ricopertura area con adeguato manto di terreno vegetale, ecc.);
  • la previsione di adeguate garanzie, anche finanziarie, da concordare con il Comune di Carpi al fine di assicurare il ripristino e il recupero del sito ai caratteri agricoli originari nel caso di cessazione dell’attività e dismissione dell’impianto;

k) allo scopo di assicurare la massima funzionalità dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle provenienti dalle operazioni di bagnatura dei cumuli, per evitare situazioni di impaludamento e contaminazione delle aree di trattamento e movimentazione rifiuti, la Ditta deve realizzare una adeguata pavimentazione impermeabile di tutte le zone di gestione dei rifiuti e delle MPS, delle aree di stoccaggio, delle aree di utilizzo delle macchine operatrici (benne frantumatici) e della viabilità; conseguentemente la rete di raccolta delle acque deve risultare adeguatamente dimensionata e deve essere ottenuta l’autorizzazione allo scarico prima della comunicazione di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

l) prima della comunicazione di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,la Ditta, previa specifica richiesta da inoltrare al settore Ambiente del Comune di Carpi e con riferimento alla documentazione d’impatto presentata nell’ambito della procedura di screening, deve ottenere il nulla osta previsto dall’art. 8 comma 6 della Legge 447/95, che conterrà le prescrizioni finalizzate ad assicurare, nel tempo, il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla vigente classificazione acustica comunale;

m) è fatto obbligo di effettuare apposita valutazione di impatto acustico da trasmettere ad Arpa e al Comune di Carpi nel caso di modifiche sostanziali e non all’assetto impiantistico;

n) deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

o) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti all’abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;

p) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento;

q) l’approvvigionamento di acqua del pozzo esistente presso l’impianto è subordinato all’ottenimento del titolo concessorio relativo al prelievo di acqua pubblica ai sensi del Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41;

r) i serbatoi fuori terra devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;

s) tutte le pavimentazioni dell’impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;

t) in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti e MPS devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
  • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
  • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle MPS prodotte;
  • a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

1) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Cilsea Soc. Coop. a r.l.; alla Provincia di Modena; al Comune di Carpi; all’ARPA sezione provinciale di Modena; all’AUSL di Modena;

3) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina