n.14 del 18.01.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 14/2021, art. 5 e D.G.R. 877/2022. Ammissione delle domande e concessione aiuti de minimis per superfici coltivate a riso da pila e da seme nel 2022, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. n. 14 del 21 ottobre 2021 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2021 n. 19;

Visto in particolare l’art.5 “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso”, che prevede che:

- la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate;

- i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

- che con la medesima suddetta deliberazione siano altresì stabiliti la tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;

- che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provveda l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21;

Visto il Reg. (UE) n. 1307/2013, e ss.mm.ii., del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, che prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una “impresa unica” nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all’art. 3 comma 3 bis del regolamento stesso;

- che gli aiuti “de minimis” siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa sia accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all'impresa;

- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;

- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono tra l’altro che, se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti “de minimis” contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari, cessa di applicarsi quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all’impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari;

Visti:

- il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

- il Decreto Ministeriale n.5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina la definizione dell’importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ed in particolare:

  • l’art. 2 che stabilisce che l’importo totale degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e che l’importo complessivo totale degli aiuti “de minimis” concessi nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE)n. 316/2019;
  • l’art. 4, che stabilisce che ciascuna Regione, Provincia autonoma e altro ente presente sul territorio regionale o provinciale può concedere aiuti “de minimis” nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2 ed entro i limiti stabiliti nell’Allegato al decreto;

Viste le “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2022, n. 877 con la quale è stato disposto:

- di attivare per l’anno 2022 l’intervento contributivo previsto dall’art. 5, della L.R. n. 14/2021, teso alla concessione di aiuti “de minimis” per superfici coltivate a riso da pila e da seme a fronte dell’utilizzo di semente certificata;

- di affidare per l’anno 2022, in applicazione di quanto previsto dal comma 4, dell’art. 5, della L.R. n. 14/2021, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi;

- di destinare all’intervento contributivo di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.000.000,00;

- di approvare lo schema di convenzione per l’anno 2022, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, attraverso il quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione;

- di approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione del riso da pila e da seme per l’anno 2022, nella formulazione riportata nell’ Allegato B, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, quale Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’anno 2022;

- di approvare l’elenco delle varietà di riso da pila e da semente come riportato nell’allegato C, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

- di stabilire che il responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda con propri atti:

- a comunicare, entro il 31 ottobre 2022, l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute al Settore affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, nonché alla liquidazione delle relative risorse;

- entro il 28 febbraio 2023 ad adottare gli atti di concessione degli aiuti “de minimis” spettanti ai beneficiari sulla base dell’elenco delle domande ammissibili;

Preso atto che la suddetta convenzione è stata sottoscritta, per la Regione, dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e per AGREA dal proprio Direttore, (Rep. RPI 29.06.2022.0000294.U);

Atteso che il Programma Operativo prevede tra l’altro che:

- le domande di aiuto possano essere presentate a decorrere dal 15 giugno 2022 e fino alle ore 13,00 del 29 luglio 2022;

- le verifiche ed i controlli al fine della concessione degli aiuti, elencati al punto 7. del Programma medesimo, debbano essere effettuati da questo Settore;

- entro il 28 febbraio 2023 il Responsabile di questo Settore provveda, con proprio atto, all’ammissione delle domande di aiuto e alla relativa concessione o alla loro esclusione in relazione agli esiti dell’istruttoria;

Preso atto che la società incaricata, con determinazioni dirigenziali n. 22737/2021 e n. 14574/2022, della gestione dell’applicativo informatico ha inviato a questo Settore con le seguenti note:

  • prot. n. 08.08.2022.0730852.E, l’elenco delle domande dell’aiuto “de minimis” pervenute, estratto dal Sistema informativo Agrea (Siag), dal quale risultano n. 107 domande (di cui una revocata) e i seguenti dati: ragione sociale dei richiedenti e codice stato domanda;
  • prot. n. 27.10.2022.1115236.E, l’elenco delle domande pervenute contenente anche la superficie ammissibile, indicata nella colonna “SUP_DET” (minor valore fra richiesto, accertato gis, superficie ammessa dal quantitativo di seme e richieste di allineamenti con piani colturali rettificati);

Visti i verbali istruttori dei funzionari incaricati di questo Settore del 18 agosto prot. n. 18.08.2022.0750237.I (estrazione dei campioni), del 27 ottobre prot. n. 27.10.2022.1115686.I (prima fase istruttoria e definizione importo unitario per ettaro) dai quali emerge che:

- è stato estratto un campione di 11 domande pari al 10% da sottoporre al controllo previsto al punto 7 dell’allegato B della citata Deliberazione n. 877/2022 relativo al rispetto degli impegni sul quantitativo di seme, della scelta varietale e dell’assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari o assimilabili (percentuale minima aziende da controllare 5%);

- è stato estratto un campione di 6 domande, pari al 5%, da sottoporre al controllo previsto al punto 7 dell’allegato B della citata deliberazione n. 877/2022, inerente la veridicità di quanto dichiarato nella sezione “Dimensione azienda” del fascicolo aziendale (percentuale minima aziende da controllare 3%);

- sono state effettuate su ciascuna domanda, tramite il sistema informatico, le verifiche previste al punto 7, primo paragrafo, dell’allegato B, della deliberazione n. 877/2022 a seguito delle quali è risultato che la superficie coltivata a riso da pila e da seme complessivamente ammessa ad aiuto ammonta ad ettari 3.542,7431;

- è stato calcolato l’importo potenziale minimo di aiuto “de minimis” per ettaro coltivato a riso da pila e da seme in base al rapporto tra la somma destinata all’intervento (€ 1.000.000,00) ed il numero complessivo di ettari (3.542,7431). È risultato un importo, pari ad 282,2671 €/ha, superiore ad Euro 200,00, limite massimo per ettaro fissato al punto 3 lettera a) del Programma operativo; pertanto, l’importo dell’aiuto spettante per ettaro ammonta ad Euro 200,00;

- è stato definito l’importo di aiuto “de minimis” richiesto da ciascun beneficiario moltiplicando l’importo di aiuto per ettaro, pari ad Euro 200,00, per gli ettari ammessi per ciascun beneficiario;

Dato atto che con nostra nota prot. n. 28.10.2022.1118313.I è stato comunicato al Responsabile del Settore affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi l’elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute precisando che in base agli ettari complessivamente ammissibili ad aiuto (3.542,7431) moltiplicati per l’importo di aiuto per ettaro, pari ad 200,00 €/ha, l’impegno di spesa da assumere a carico del bilancio regionale ammonta ad Euro 708.548,62;

Atteso che il Responsabile del Settore affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi con determinazione del 15/11/2022, n. 22260, in base al suddetto elenco, ha provveduto a:

- impegnare a favore dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna la somma complessiva di Euro 708.548,62, destinata alla concessione di aiuti “de minimis” di cui trattasi;

- imputare la predetta spesa di Euro 708.548,62 registrata al n. 10446 di impegno sul capitolo U18104 “Trasferimento all'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti “de minimis” concessi dalla Regione alle imprese agricole per il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale (art. 2, comma 4, L.R. 23 luglio 2001, n.21, art. 5, L.R. 21 ottobre 2021, n.14)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

- liquidare in favore dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna la predetta somma in unica soluzione;

Visto il verbale istruttorio dei funzionari incaricati di questo Settore del 22/12/2022 prot. n. 22/12/2022.1252192.I (verbale di istruttoria per la concessione degli aiuti “de minimis” riso) dal quale emerge che:

- l’elenco dei richiedenti, completo dei dati necessari, è stato inviato con nota prot. n. 02/12/2022.1202449.I al Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione per il caricamento sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e la verifica della capienza necessaria, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii;

- il Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione, con nota prot. n. 13/12/2022.1226172.I, ha restituito l’elenco con i seguenti esiti:

- n. 101 beneficiari hanno diritto all’intero importo risultante dalla superficie ammessa, che è stato caricato sul Registro;

- n. 5 richiedenti (domande n. 5515265, n.5515356, n. 5515980, n. 5515346 e n. 5514987) dispongono di una capienza non sufficiente per la concessione dell’intero importo risultante dalla superficie ammessa, l’aiuto dovrà pertanto essere ridotto fino a concorrenza con la suddetta capienza;

Visti:

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;

- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito con modificazioni con Legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Preso atto che l’elenco delle domande ammesse ad aiuto (n. 106) è riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel quale sono indicati per ciascun beneficiario, oltre al CUAA e l’ID domanda, l’importo dell’aiuto “de minimis” spettante, il codice identificativo della visura aiuti (VERCOR), i codici identificativi dell’aiuto (SIAN CAR) e della concessione (SIAN COR), rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti;

Ritenuto pertanto, in relazione all’istruttoria compiuta, di procedere con il presente atto, in applicazione del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. e della deliberazione di Giunta regionale n. 877/2022:

- a stabilire in Euro 200,00 l’importo massimo di aiuto “de minimis” per ettaro coltivato a riso da pila e da seme come definito al punto 3 lettera a) del Programma operativo D.G.R. n. 877/2022);

- ad ammettere parzialmente ad aiuto le 5 domande per le quali dal Registro Nazionale Aiuti non risulta capienza sufficiente per concedere l’aiuto risultante in base alla superficie ammessa, come specificato nel verbale istruttorio prot. n. 22/12/2022.1252192.I;

- ad ammettere complessivamente a contributo n. 106 domande e di concedere ai richiedenti l’aiuto “de minimis” per la coltivazione di riso da pila e da seme nel 2022, così come riportato nell’elenco allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che include anche le 5 domande parzialmente ammissibili;

Considerato che le domande ammesse parzialmente ad aiuto (domande n.5515265, n.5515356, n.5515980, n.5515346 e n. 5514987) generano un’economia complessiva di Euro 122.879,37;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 – 2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

Viste infine:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Riassetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022” concernente, in particolare, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione sino al 31 marzo 2025;

- la propria determinazione n. 15496 del 10 agosto 2022 di individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito di questo Settore, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

1) di prendere atto dell’elenco delle domande di aiuto “de minimis” per la coltivazione del riso da pila e da seme anno 2022 (n. 106 domande), presentate in esito all’Avviso pubblico approvato con delibera di Giunta regionale n. 877/2022, assunto agli atti con note prot. n. 08.08.2022.0730852.E e prot. n. 27.10.2022.1115236.E;

2) di approvare l’istruttoria compiuta dai funzionari incaricati di questo Settore, come risulta dai verbali citati in premessa;

3) di stabilire in Euro 200,00 l’importo massimo di aiuto “de minimis” per ettaro coltivato come definito al punto 3 lettera a) del Programma operativo D.G.R. n. 877/2022);

4) di ammettere a contributo n. 106 domande (che include anche le 5 domande parzialmente ammissibili) e di concedere ai richiedenti l’aiuto “de minimis” per ettaro coltivato a riso da pila e da seme nel 2022, in applicazione del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii. e della deliberazione di Giunta regionale n. 877/2022, per un importo complessivo di Euro 585.669,25, così come riportato nell’elenco di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è peraltro indicato per ciascun beneficiario l’importo dell’aiuto “de minimis” spettante;

5) di stabilire che AGREA provvederà al pagamento degli aiuti concessi, come previsto al punto 8. del programma operativo approvato con delibera di Giunta regionale n.877/2022;

6) di prendere atto che in relazione alla somma già trasferita ad AGREA, pari ad Euro 708.548,62, e agli aiuti “de minimis” complessivamente concessi con il presente atto, si genera una economia di spesa complessiva di Euro 122.879,37;

7) di stabilire che AGREA, in base a quanto previsto all’art. 2 della convenzione Rep. RPI 29.06.2022.0000294.U, dovrà provvedere alla restituzione alla Regione della suddetta somma di Euro 122.879,37, nonché di eventuali ulteriori importi che dovessero residuare dai pagamenti degli aiuti “de minimis” in oggetto;

8) di stabilire che la predetta somma complessiva di Euro 122.879,37 - che sarà introitata sul capitolo di entrate del Bilancio regionale E4620 - dovrà essere versata alla Regione tramite bonifico bancario - c/o Unicredit S.p.a., filiale di Bologna, Via Rizzoli – IBAN: IT 15 H 02008 02435 000003010203;

9) di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;

10) di trasmettere copia della presente determinazione all’Organismo pagatore AGREA;

11) di provvedere all’invio ai beneficiari che hanno presentato le domande n. 5515265, n.5515356, n. 5515980, n. 5515346 e n. 5514987 di apposita comunicazione riportante le motivazioni dell’accoglimento parziale della domanda stessa;

12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Responsabile del Settore

Renzo Armuzzi

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