n.14 del 20.01.2021 periodico (Parte Seconda)
Sospensione dei termini dei versamenti delle tasse automobilistiche a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L. n. 42/2009” Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”, in particolare l’art.2 e l’art.7;
- il D.Lgs. n. 68/2011” Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, e in particolare l’art. 8;
- il D. Lgs. n. 504/1992 che nelle previsioni di cui agli articoli 23-27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1 gennaio 1993;
- la Legge n. 449/1997 che, con la previsione di cui all’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;
- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;
- il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, che ha regolamentato le modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463;
- il D.L. 124/2019 che all’art.38-ter ha introdotto l’obbligo del versamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a far data dal 1° gennaio 2020;
- la L.R. n. 15/2012, che all’art. 5 stabilisce che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge e la facoltà di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
- la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale, ai sensi del sopra richiamato art. 8, comma 2, della L. 68/2001, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 224 del 23/3/2020 avente oggetto “Sospensione dei termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica regionale nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili”, con la quale è stato stabilito che i versamenti dovuti in tale periodo di sospensione siano effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020;
- la propria deliberazione n. 402 del 27/4/2020 avente oggetto “Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti che rientrano nel periodo compreso dal 1 maggio al 31 maggio relativi alla tassa automobilistica e rimessione in termini per gli adempimenti fiscali e per i riversamenti relativi all'Iresa a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all'emergenza sanitaria covid-19”;
Considerato:
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con successive delibere del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo fino al 31 gennaio 2021;
Atteso:
- che successivamente alla prima dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Governo del 30 gennaio 2020, sono state emanate numerose norme primarie e secondarie sia di carattere nazionale che regionale, aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali diverse misure hanno avuto ad oggetto agevolazioni relative all’assolvimento degli obblighi fiscali a famiglie, lavoratori e imprese, a seguito delle misure restrittive alla circolazione delle persone e limitative per l’esercizio delle attività economiche, da ultimo con il decreto “Ristori-quater” del 157 del 30 novembre 2020;
- che in applicazione di quanto disposto dall’art.2 del DPCM del 3 novembre 2020, il Ministro della Salute con Ordinanza del 13 novembre 2020 ha classificato la Regione Emilia-Romagna come zona “arancione” e quindi a rischio pandemico elevato per l’aggravarsi della situazione sanitaria; tale classificazione comporta ulteriori misure restrittive;
- in considerazione di questo scenario si ritiene utile, anche in coerenza con le scelte operate a livello nazionale, un nuovo intervento in merito al differimento del termine per il versamento dalla tassa automobilistica, al pari di quanto già effettuato durante la prima ondata pandemica del marzo scorso, con le richiamate deliberazioni n.224 del 23 marzo 2020 e n. 402 del 27 aprile 2020;
Considerato che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 15/2012, può disporre, con propria deliberazione la rimessione in termini, e, in particolare, come precisato nel comma 2, è prevista la facoltà di sospendere o differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari, a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Considerato, altresì, che l’istituto della rimessione in termini è previsto all’art. 9 della L. n. 212/2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” ed è una disposizione che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, a cui le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa legge sono tenute a dare attuazione nelle materie dalla stessa regolate;
Tenuto conto che il comma 2-bis del richiamato art. 9 della L. n. 212/2000, introdotto dal comma 429 della Legge di stabilità 2016, prevede che “la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni,…, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione”;
Ritenuto di intervenire in relazione alla sospensione del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, stabiliti nell’art. 1 del D.M. 462/1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
- n. 1059 del 3/7/2018 Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO);
- n. 468 del 10/4/2017 Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 83 del 21/1/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Vista inoltre la determina dirigenziale n. 3290 del 22 febbraio 2019 avente ad oggetto “Trasferimento nell’organico del personale della Giunta regionale di un dirigente della Provincia di Modena e conferimento di incarico” e n. 13516 del 4 agosto 2020 “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore al “Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità”;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di sospendere, per le motivazioni meglio descritte in premessa, il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
- che i pagamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto precedente sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 31 marzo 2021;
- di dare atto che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;
- la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta che resta colui che era tenuto all’obbligo tributario del pagamento all’ordinaria scadenza del termine previsto dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
- in caso di mancato pagamento entro il 31 marzo 2021 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo alla ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
- che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
- di dare atto, inoltre, che la sospensione del termine di pagamento non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.