n.203 del 30.07.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato "Impianto fotovoltaico Lugo da 23 MW con sezione dedicata a Tecnologia Agrivoltaica Avanzata e Opere Connesse", presentato da ENGIE Eliceo S.R.L., localizzato nei comuni di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

 determina 

a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto denominato “Impianto Fotovoltaico Lugo da 23 MW con sezione dedicata a Tecnologia Agrivoltaica Avanzata e Opere Connesse” localizzato nei Comuni di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE) proposto da ENGIE Eliceo S.R.L. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ulteriore procedura di VIA in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente; in particolare:

1. viene indicato che l’impianto ricade in area idonea in quanto rientrante in zone riconducibili a quelle definite dal D.Lgs. 199/2021 all’art. 20, comma 8, lettera c-ter), punto 2; tale valutazione, mentre trova riscontro oggettivo per l’Area 1 e l’Area 2, contiene elementi non congrui per le altre tre aree, in quanto l’impianto a biogas richiamato in relazione è stato dismesso; tali rilievi determinano pertanto una potenziale assenza di una “solar belt” perimetrale alla zona individuata con la conseguente necessità di rivalutare l’idoneità delle aree 3, 4 e 5 di progetto, al fine di verificare la presenza di nuovi elementi, condizioni e caratteristiche che ne possano legittimare la realizzazione, in coerenza con la definizione riconducibile ad impianti industriali o alla definizione di stabilimento riportata all’art. 268 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 152/2006 e smi, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera;

2. la relazione agronomica presentata risulta generica, non contiene specifiche tecniche sul piano colturale individuato per i terreni di cui al Campo 5 e soprattutto non contiene indicazioni sul soggetto conduttore dei futuri terreni, non fornendo così alcuna garanzia sulla sussistenza dei requisiti per essere considerato un impianto agrivoltaico avanzato; in relazione a tale aspetto si evidenzia che in ragione delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici approvate dal MASE nel giugno 2022, gli stessi devono possedere specifici requisiti soggettivi ed oggettivi; ne consegue che, per la parte agrivoltaica, attualmente non sono evidenziati e documentati i requisiti soggettivi del proponente e quelli oggettivi relativi all’impianto, con possibili effetti anche sulla specifica sostenibilità ambientale; in riferimento all’Area 5, trattandosi di un agrivoltaico, in questa fase non risultano presentati i contratti per la conduzione dell'attività agricola;

3. Occorre approfondire l’impatto cumulativo dell’impianto, significativo per tipologia e dimensione, considerata la specificità del territorio in cui si inserisce,  evidenziato che, rapportando i dati relativi alla superficie lorda occupata dagli impianti fotovoltaici a terra con la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale di Argenta, allo stato attuale si determina una percentuale pari a 3,0665%, dato significativamente superiore rispetto a quanto indicato dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 125/2023, che ha introdotto il monitoraggio della quantità di SAU regionale interessata dagli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, la quale stabilisce che la Giunta Regionale dovrà rivedere tali disposizioni al raggiungimento dell'incidenza dell'1% della SAU regionale;

4. in merito alla tutela paesaggistica e architettonica, visto l’impatto cumulativo presentato nella relazione paesaggistica, e in particolare la tavola dell’Appendice 1 “Intervisibilità post operam - Impatto cumulativo”, da cui si evince la presenza di impianti già autorizzati o in corso di autorizzazione, per un totale di 640,17 ha, nonché altri già esistenti, considerata anche l’elevata intervisibilità degli impianti, si ritiene che sia necessario effettuare approfondimenti in merito all’impatto cumulativo degli impianti, dati i considerevoli effetti sul paesaggio rurale nel suo complesso; andranno in particolare approfonditi l’impatto paesaggistico degli impianti proposti in contiguità o vicini alle fasce di tutela paesaggistica, con particolare riferimento alle aree 1 e 3; per quanto riguarda la tutela archeologica, si evidenzia che le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico sono state avviate tramite la presentazione della relazione VPIA: questa indica il progetto come a rischio archeologico alto e medio; l'iter per la verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà seguire quanto previsto dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

5. l’intervento fotovoltaico, così come progettato in più campi, concorre alla frammentazione del territorio rurale, definita come il processo che genera una progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali e seminaturali e un aumento del loro isolamento: a tal proposito si rammenta che l'Agenda 2030 affronta la frammentazione del territorio rurale principalmente attraverso l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (OSS) 15, "Vita sulla Terra", mentre la Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile richiama tra gli obiettivi strategici “garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali” (area pianeta Ob. III.4);

6. nello studio preliminare ambientale mancano le evidenze specifiche dell’impatto dell’opera, vista la contiguità dei campi 1 e 2 sull’abitato di Bando, anche sul contesto abitativo limitrofo; risultano necessarie ulteriori valutazioni degli impatti cumulativi sulla salute pubblica, con particolare riferimento all’esposizione ai campi elettromagnetici e alle altre possibili conseguenze sanitarie;

7. per quanto riguarda le misure di mitigazione, si segnala che la documentazione fornita non è sufficiente per poter esprimere una compiuta valutazione, in quanto sono assenti gli elaborati progettuali di dettaglio su tutti i 5 campi; la scelta delle essenze è inoltre limitata a specie a basso fusto che difficilmente riusciranno a mitigare l'impatto dell’impianto dal punto di vista visivo, soprattutto per il campo 5;

8. relativamente alle opere di connessione, si segnala che occorre approfondire con una valutazione specifica gli impatti relativi alla loro realizzazione;

b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente ENGIE Eliceo S.R.L., ai Comuni di Argenta e Portomaggiore (FE), alla Provincia di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Ferrara;

c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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