n.364 del 09.12.2013 (Parte Seconda)

L.R. 21/2011 art. 5, L.R. 19/2012 art. 5 e deliberazione n. 1012/2013. Aiuti de minimis in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Approvazione della graduatoria, concessione dei contributi e contestuale impegno di spesa

IL RESPONSABILE

Visto l’art. 5 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014” che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone:

- al comma 1, autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

- al comma 2, rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell’ammontare degli aiuti, delle razze da sostenere, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Visto, altresì, l’art. 5 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015” il quale - per il finanziamento degli interventi di sviluppo del patrimonio zootecnico a norma del citato art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 21/2011 - dispone per l’esercizio finanziario 2013 una autorizzazione di spesa di Euro 30.000,00 a valere sul Capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario”;

Vista, inoltre, la deliberazione di Giunta regionale n. 1012 del 23 luglio 2013 con la quale, in attuazione delle predette leggi, è stato approvato il Programma Operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti, nonché i criteri e le modalità applicative, costituente al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

Richiamati, in particolare, i seguenti punti del predetto Programma Operativo:

- il punto 2. il quale prevede, tra l’altro:

- che l’aiuto è concesso una tantum per riproduttore maschio di razza bovina pura Romagnola o Marchigiana, iscritto al libro genealogico o registro anagrafico, che risulti proveniente da centri genetici riconosciuti, acquistato in aste-mercati ufficiali, con requisiti genealogici e sanitari minimi per la fecondazione naturale e di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi;

- che l’impresa beneficiaria - pena la revoca dell’aiuto - concluda l’acquisto dei capi ammessi entro i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

- il punto 3. il quale dispone, fra l’altro:

- che all’attuazione del Programma è destinata la somma di Euro 30.000,00 stanziata con la citata L.R. 19/2012 sul richiamato Capitolo 10596 del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;

- che la spesa massima ammissibile è definita in Euro 3.000,00 a capo, al netto dell’importo dell’I.V.A.;

- che sono eligibili all’aiuto le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e supportate dai titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate al punto 6.;

- che la percentuale di aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, elevabile al 50% in caso di azienda ricadente in zona svantaggiata;

- che l’importo massimo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore, pari ad Euro 7.500,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito;

- il punto 4. il quale prevede la presentazione delle istanze, riferite all’acquisto di non più di un riproduttore per azienda, mano o per mezzo raccomandata AR o mediante posta certificata a partire dalla data di pubblicazione del Programma nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed entro e non oltre il 16 settembre 2013;

- il punto 5. il quale stabilisce tra l’altro:

- che l’istruttoria sulle istanze pervenute sia effettuata dal Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali;

- che le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso siano ordinate in specifica graduatoria secondo le classi di priorità definite al medesimo punto 5.;

- che, entro il 31 dicembre 2013, il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali provveda con proprio atto:

- ad approvare la graduatoria delle domande ammesse, contenente le priorità a ciascuna attribuite, ed a concedere contestualmente gli aiuti in favore delle imprese risultate in posizione utile in relazione alla disponibilità finanziaria destinata all’attuazione del Programma;

- ad indicare, nel medesimo atto, le domande ritenute non ammissibili, per le quali avrà espletato gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento della domanda;

- ad acquisire, in sede di concessione dell’aiuto, il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

- ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 nonché a notificare alle imprese agricole l’ammissibilità all’aiuto;

- il punto 6. il quale dispone, tra l’altro:

- che, entro 60 giorni dalla data di entrata in stalla, pena la revoca dell’aiuto concesso, l’impresa beneficiaria provveda a trasmettere alla Regione la domanda di liquidazione dell’aiuto corredata della prescritta documentazione;

- che, qualora la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis presentata in sede di rendiconto rappresenti maggiori aiuti percepiti rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di aiuto, l’aiuto spettante sia conseguentemente ricalcolato fino alla concorrenza del limite di Euro 7.500,00;

Atteso che è stata compiuta da parte dei collaboratori del Servizio l’istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande pervenute nonché la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Programma operativo, sintetizzate in apposito verbale trattenuto agli atti di questo Servizio ed al quale è stato assegnato il protocollo NP/2013/0013574 in data 28 ottobre 2013;

Preso atto che tale istruttoria evidenzia:

- che entro il termine fissato risultano pervenute a questo Servizio n. 45 domande di aiuto;

- che la verifica sul possesso dei requisiti di ammissibilità ha dato esito positivo per n. 44 domande e che n. 1 domanda viene ritenuta non ammissibile, come da documentazione agli atti di questo Servizio;

- che, per quanto riguarda la domanda ritenuta non ammissibile sono stati espletati - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza, confermando le ragioni di esclusione già riscontrate in fase di esame istruttorio e notificate all’impresa interessata;

- che è stata, pertanto, redatta la proposta di graduatoria delle n. 44 domande ammissibili nell’ordine determinato dall’applicazione dei criteri indicati dal Programma Operativo che evidenzia un fabbisogno di complessivi Euro 65.100,00 con riferimento alla previsione di acquisto di complessivi 44 riproduttori;

Atteso che, in relazione al contributo massimo ammissibile complessivo di Euro 65.100,00, la dotazione finanziaria destinata all’intervento, pari ad Euro 30.000,00, consente il completo soddisfacimento degli aiuti richiesti fino alla posizione n. 20 della predetta graduatoria;

Dato atto che tutta la documentazione a supporto del presente provvedimento è trattenuta presso questo Servizio;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ed in particolare l’art. 83, terzo comma, lett. e);

Richiamate:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11;

Richiamati, altresì:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell’11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

Visti, inoltre:

- il D.L. 21 giugno 2013,n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;

- la circolare di cui alla nota del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 riguardante l’“Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/6/2013”;

Dato atto che sono acquisiti agli atti di questo Servizio i Documenti Unici di Regolarità Contributiva, attualmente in corso di validità, richiesti dal Programma operativo ai fini dell’ammissibilità ai contributi di che trattasi dai quali risulta la regolarità della posizione contributiva dei n. 44 soggetti richiedenti ritenuti ammissibili agli aiuti;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

- di approvare, in via di recepimento delle risultanze dell’istruttoria svolta, in adempimento alle procedure previste dal Programma operativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1012/2013:

- la graduatoria delle domande ammesse per l’acquisto di riproduttori bovini maschi iscritti nei Libri Genealogici o nei registri anagrafici, ordinate sulla base delle priorità a ciascuna attribuite e dei criteri definiti nel Programma operativo secondo quanto riprodotto nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- l’elenco delle domande ritenute non ammissibili riportate nell’Allegato 2), ugualmente parte integrante e sostanziale della presente determinazione per le motivazioni sopra esposte;

- di concedere ai soggetti finanziabili,, a fronte della spesa per ognuno ammessa nel limite delle risorse disponibili indicati nell’Allegato 3), anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il contributo per ciascuno ivi indicato dando atto che in tale Allegato è altresì riportato il CUP attribuito ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2003;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, ed in particolare gli artt. 47 e 49;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015”;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015”;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 9 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio di previsione 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 10 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

Ritenuto, pertanto, di provvedere inoltre con il presente atto - ricorrendo le condizioni di cui all’art. 47 della L.R. 40/2001 - all’impegno della somma di Euro 30.000,00 pari all’importo complessivo concesso in favore dei beneficiari indicati nell’Allegato 3);

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto di alcune Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- n. 1222 del 4 agosto 2011, recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

Dato atto dei pareri allegati;

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono, pertanto, parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare, in via di recepimento delle risultanze dell’istruttoria svolta in adempimento alle procedure previste dall’Avviso pubblico di cui alla deliberazione 1012/2013 concernente il Programma Operativo regionale, da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007, finalizzato alla concessione ad imprese agricole ad indirizzo zootecnico di contributi per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze bovine autoctone emiliano-romagnole (Romagnola o Marchigiana), iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici:

- la graduatoria delle domande ammesse, ordinate sulla base delle priorità a ciascuna attribuite e dei criteri definiti nel Programma operativo secondo quanto riprodotto nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- l’elenco delle domande ritenute non ammissibili riportate nell’Allegato 2), ugualmente parte integrante e sostanziale della presente determinazione per le motivazioni sopra esposte;

3) di concedere la somma complessiva di Euro 30.000,00 in favore dei beneficiari inseriti nell’Allegato 3), anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determinazione, secondo le specificazioni a fianco di ciascuno ivi indicate, dando atto che in tale Allegato è altresì riportato il CUP attribuito ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2003;

4) di impegnare la predetta somma di Euro 30.000,00 registrandola al n. 3867 di impegno sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che - secondo quando previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) di richiamare, in particolare, le seguenti disposizioni del predetto Programma operativo:

- l’aiuto è concesso a titolo di una tantum per riproduttore maschio di razza pura Romagnola o Marchigiana, iscritto al libro genealogico o registro anagrafico, proveniente da centri genetici riconosciuti, acquistato in aste-mercati ufficiali, con requisiti genealogici e sanitari minimi per la fecondazione naturale e di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi;

- il beneficiario deve effettuare gli acquisti, pena la decadenza dall’aiuto, entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e saranno considerate eligibili all’aiuto le spese sostenute dal richiedente successivamente alla presentazione della domanda;

- il beneficiario - pena la revoca dell’aiuto anche se già erogato, fatto salvo quanto disposto al punto 8) del Programma operativo con riferimento al mancato rispetto del periodo vincolativo per cause di forza maggiore - deve:

- destinare il capo acquistato a centri aziendali situati sul territorio dell’Emilia-Romagna;

- non alienare, impiegare alla monta privata aziendale, mantenere in selezione ed in buone condizioni di allevamento il capo oggetto dell’aiuto, per un periodo vincolativo di almeno tre anni decorrenti dalla data di ingresso in stalla;

- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche allo stato di salute o alla presenza nel centro aziendale del capo oggetto dell’aiuto;

- rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Programma nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia;

7) di dare atto che alla liquidazione dei contributi qui concessi si provvederà con successivi atti - ai sensi dell’art. 51, comma 3, della L.R. 40/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. - in unica soluzione a saldo a presentazione entro 60 giorni dalla data di entrata in stalla del capo, pena la revoca dall’aiuto, della documentazione richiesta al punto 6. del Programma Operativo e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

8) di rinviare, per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione, alle disposizioni contenute nel Programma Operativo approvato con la più volte citata deliberazione della Giunta regionale n. 1012/2013;

9) di notificare mediante raccomandata A/R, il presente atto agli interessati, nonché le comunicazioni previste dal Regolamento (CE) n. 1535/2007;

10) di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso in via amministrativa al Presidente della Repubblica o in sede giurisdizionale amministrativa nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione vigente;

11) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Davide Barchi

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