n.387 del 27.11.2019 periodico (Parte Seconda)
Modifica Statuto comunale
Si comunica che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28/9/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale di Castel San Giovanni ha approvato la modifica degli artt.15 e 18 dello Statuto comunale riformulandoli come segue:
Articolo 15
Funzioni
1. Il Sindaco sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali conferite al Comune; egli ha, inoltre, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività sia degli Assessori sia delle strutture gestionali ed esecutive.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori; può altresì attribuire a singoli Consiglieri comunali incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna. I suddetti incarichi, dotati di forma scritta e comunicati al Consiglio Comunale, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio dell’Ente.
4. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di amministrazione:
a. dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonchè l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c. convoca i comizi per i referendum;
d. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
f. conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;
g. nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
5. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza,
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici ed i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione, tramite i rispettivi rappresentanti legali, di atti, documenti ed informazioni presso enti, aziende speciali, istituzioni e società di capitali di pertinenza del Comune, informandone il Presidente del Consiglio comunale;
b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività comunale;
c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, enti, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Articolo 18
Composizione e competenze
1. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli Assessori da lui nominati, in numero non superiore a sei ovvero al numero stabilito dalla normativa ratione temporis applicabile, anche non facenti parte del Consiglio comunale, ma in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
2. La Giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei Responsabili dei Servizi.
4. Determina annualmente gli obiettivi di gestione e svolge attività di impulso per i Responsabili di Servizio.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.