n.146 del 04.06.2025 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5 e 6 - EDILFIDENZA DUE SOC. COOP. - Domanda 24/01/2024 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso irriguo aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Fidenza (PR), Loc. Via Ponte Nuovo. Concessione di derivazione. Proc PR24A0003. SINADOC 7078/2024

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

di assentire alla Società EDILFIDENZA DUE SOC. COOP. C.F. 00559860341, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR24A0003, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 78;

ubicazione del prelievo: Comune di FIDENZA, località Via Ponte Nuovo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 59 mapp. n. 2400;

coordinate UTM RER x: 584576 y:967736;

destinazione della risorsa ad uso irriguo aree verdi;

portata massima di esercizio pari a l/s 5;

limite di volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 7200;

di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2034;

di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;

di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2025 in 193,52 euro e di dare atto che esso è stato pagato;

i quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 250 euro e di dare atto che esso è stato versato;

(omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2025-2703 del 12/05/2025

(omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è valida fino al 31/12/2034.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

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