SUPPLEMENTO SPECIALE n. 130 del 03.05.2012

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni di dipendenza salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.

Art. 2

Collocazione delle sale giochi

1. Non è ammessa l’apertura di sale giochi di cui all’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che siano ubicate in un raggio di trecento metri da istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale.

2. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l’apertura di sale giochi, tenuto conto dell’impatto delle stesse sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Art. 3

Divieto di pubblicità

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale giochi.

Art. 4

Obblighi dei gestori

1. I gestori di sale giochi, ricevitorie, tabaccherie e comunque di esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, sono tenuti a esporre all’ingresso e all’interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, la disponibilità di servizi di assistenza e a incoraggiare il gioco responsabile.

2. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti a evidenziare ai giocatori la possibilità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio.

3. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dall’assessorato competente in materia di tutela della salute e politiche sociali.

Art. 5

Formazione dei gestori

1. Le Aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi e negli esercizi di cui all’articolo 4, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, e a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile.

Art. 6

Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. Gli assessorati competenti in materia di tutela della salute e politiche sociali, promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che in modo particolare evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:

a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi e i danni economici, per la salute e relazionali che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;

b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;

c) informare sull’esistenza e l’accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.

Art. 7

Sostegno al privato sociale

1. La Regione sostiene l’attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli assessorati competenti in materia di tutela della salute e politiche sociali sono autorizzati a concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale destinati a persone con problematiche correlate al gioco e alle relative famiglie. Nella concessione dei contributi è data priorità ai progetti realizzati in raccordo con i servizi pubblici del territorio.

Art. 8

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è soggetta all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 500 e 3000 euro.

2. Gli assessorati competenti provvedono a disciplinare la modulazione delle sanzioni.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i relativi proventi i quali confluiscono in un apposito fondo da destinare alle azioni di cui agli articoli 5,6 e 7.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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