n. 61 del 11.04.2012 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2457 - Risoluzione proposta dai consiglieri Carini, Cavalli e Villani in merito alle contrazioni di spesa che la Regione è stata costretta ad apportare ai capitoli di bilancio concernenti le strutture di polizia locale

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visti

la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

la Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 

il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;

la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;

la deliberazione di Giunta regionale 21 giugno 2004, n. 1179 e s.m.

Premesso che

ai sensi dell’art. 14 comma 7 della L.R. 24/2003 “La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. [omissis]. L’atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).”;

con DGR 1179/2004 la Giunta regionale ha definito gli standard essenziali e gli standard raccomandati di servizio delle strutture di polizia locale ai sensi della L.R. 24/2003;

ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 24/03 “La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:

a. la promozione e l’istituzione dei corpi di polizia locale di cui all’articolo 14;

b. la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell’articolo 14;

ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.R. 24/03 “la Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all’articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati.”

ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 24/03 “La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.”

ai sensi dell’art. 15 comma 2, “I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 12 della Legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b)”;

ai sensi del punto 5 del dispositivo della DGR 1179/04, “la Giunta regionale è tenuta alla periodica revisione degli standard di cui all’art. 14, comma 7, della L.R. 24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro funzionamento”;

anche gli stanziamenti regionali di cui alla L.R. 24/03 hanno risentito delle contrazioni di spesa che la Regione è stata costretta ad apportare su diversi capitoli di bilancio in questi ultimi anni, connotati da una forte crisi economica (vedi tabella); 

Stanziamenti

2009

2010

2011

2012

Art. 5 L.R. 24/2003

Cap. UO2708

Cap. UO2709

 

1.511.955,54

786.000,00

 

1.001.768,78

500.000,00

 

75,00

113.149,74

 

500.000,00

43.149,74

Art. 6 L.R. 24/2003

Cap. UO 2701

Cap. UO2717

 

772.000,00

300.000,00

 

818.000,00

250.000,00

 

298.000,00

261.000,00

 

368.000,00

100.000,00

Art. 15 L.R. 24/2003

Cap. UO2698

Cap. UO2773

Cap. UO2775

 

1.500.174,92

0,00

3.172.705,51

 

1.555.534,31

0,00

3.652.088,31

 

505.361,36

169.000,00

4.061.836,68

 

5.361,36

0,00

4.061.836,68

 

8.042.835,97

7.777.391,40

5.408.422,78

5.078.347,78

dal 1° gennaio 2011, per effetto del patto di stabilità (D.L. 78/2010), gli Enti locali possono procedere ad assunzioni di personale - nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente - solo se rispettano le seguenti condizioni:

- aver ridotto le spese di personale rispetto all’anno precedente (art. 1, comma 557-ter della Legge 296/06);

- aver rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);

- avere un rapporto tra spese di personale e spesa corrente inferiore al 40% (al 50% dall’1/1/2012) (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni). Nelle spese di personale devono essere considerate anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara o che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (D.L. 98/2011). 

Considerato che

l’erogazione dei contributi di cui gli artt. 5 e 15 della L.R. 24/03 è subordinata al rispetto degli standard definiti dalla DGR 1179/04 o all’impegno formale da parte degli enti locali interessati circa il raggiungimento di tali standard;

il mutato assetto normativo relativo alle nuove assunzioni negli Enti locali rende difficile ipotizzare significative immissioni di nuovo personale per il prossimo futuro.

Considerato inoltre che

tende ad aumentare la percezione di insicurezza da parte della popolazione;

tra gli effetti conseguenti la crisi economica può esservi un aumento della microcriminalità;

come conseguenza delle rigide limitazioni imposte dalle norme statali, numerosi enti locali lamentano insuperabili difficoltà nell’accesso ai contributi di cui gli artt. 5 e 15 della L.R. 24/03.

Ritenuto che

sia necessario introdurre correttivi ad un’applicazione troppo rigida degli standard definiti dalla DGR 1179/04, concepiti all’interno di un panorama legislativo e di un contesto socio-economico profondamente diverso dall’attuale.

Impegna la Giunta regionale

a condurre una valutazione sui risultati dell’applicazione della L.R. 24/03, al fine di rilevarne eventuali criticità;

ad individuare ipotesi di correzione o adeguamento degli standard di cui alla DGR 1179/04 per renderli più consoni all’attualità;

ad evidenziare al Governo nazionale le criticità derivanti dalla norma nazionale all’applicazione della L.R. 24/03;

investire maggiori risorse e attenzioni circa il perseguimento degli obbiettivi della L.R. 24/03 al fine di consentire un’azione maggiormente incisiva da parte degli Enti locali.

Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 27 marzo 2012

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