n.157 del 17.06.2026 periodico (Parte Seconda)

Piano di prelievo del cinghiale stagione venatoria 2026/2027

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il novellato 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi strutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7, comma 2, che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo, e prevede che alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

  • l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
  • l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l’art. 56, che in particolare:

  • al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
  • al comma 3 bis, prevede che per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

Visto il Regolamento Regionale del 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l’altro:

- all’art. 3, comma 1, che i distretti di gestione degli ungulati, nell’ambito dei quali sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette, rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

- all’art. 11, comma 3, che i piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo secondo le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, nonché i calendari degli abbattimenti in forma collettiva, devono essere presentati alla Regione, dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi, entro il 31 marzo secondo le modalità stabilite dalla Regione;

- all’art. 11, comma 5, che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Richiamata la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, prorogato con Legge regionale 20 aprile 2026, n.2 che all’art. 15 stabilisce: “nelle more del completamento delle attività amministrative propedeutiche all’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, già prorogato fino al termine della stagione venatoria 2025-2026 con deliberazione dell’Assemblea legislativa 21 dicembre 2023, n. 149 (Proroga della validità del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018), è ulteriormente prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano”;

Vista, in particolare, del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, la Parte 2 “Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione” dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche, come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono, quale risultato, la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie;

Preso atto altresì che il medesimo Piano Faunistico, con riferimento all’impatto della specie sulle produzioni agricole e sulla viabilità stradale, indica il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo quale metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola;

Viste, a seguito della recente diffusione della peste suina africana (PSA) anche sul territorio regionale, le seguenti fonti normative, intervenute allo scopo di disciplinare le misure di gestione e di contrasto di tale patologia:

- il Decreto-Legge del 17 febbraio 2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1372 del 1° agosto 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) nel Territorio dell’Emilia-Romagna”;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2023 della Commissione del 16 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, con il quale vengono stabilite misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e individuate zone di restrizione I, II e III, definite in base alla progressiva diffusione del virus della PSA sul territorio comunitario;

- l’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 1 del 4 febbraio 2026 contenente “Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA, 2026-2028”;

Vista la propria deliberazione n. 1181 del 24 giugno 2024 “Documento di Definizione dei “Distretti Suinicoli dell'Emilia-Romagna”. Approvazione" la quale definisce le densità obiettivo del cinghiale a livello di distretto;

Dato atto che il Settore Attività Faunistico-venatoria, Pesca e Acquacoltura ha raccolto, anche per il tramite dei Settori della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competenti le proposte di Piano, che sono state valutate in merito alla coerenza rispetto agli strumenti e obiettivi definiti dall’attuale quadro giuridico nazionale finalizzato al contenimento della diffusione della Peste Suina Africana e predisponendo la proposta di Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2026-2027, inviata con nota Prot. n. 0373397.U del 13 aprile 2026 ad ISPRA per la relativa richiesta di parere;

Vista la nota di ISPRA, acquisita agli atti con Prot. n. 0460035.E del 4 maggio 2026, con la quale l’Istituto ha valutato come “l’entità del Piano in oggetto appaia un adeguato compromesso tecnico tra la situazione territoriale attuale e le indicazioni fornite nel “Piano d’azione nazionale per la cattura e l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA 2023-2028” (art. 2, c. 2, della L. n. 29/2022 e Ordinanza Commissario PSA 1/2026)” esprimendo “pertanto parere favorevole alla sua attuazione per la stagione venatoria 2026-27””;

Valutato altresì che l’ammontare di capi in prelievo di cui al Piano nazionale, nel momento in cui le zone attualmente indenni dovessero essere interessate dall’onda epidemica e quindi ricadere in zone soggette a divieto venatorio, potrà essere compensato con azioni di controllo faunistico;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2026/2027, in ciascun territorio provinciale, ripartendo il contingente come di seguito indicato: maschi > 1 anno 16%, femmine > 1 anno 24%, maschi e femmine < 1 anno 60%, così come riportato nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data odierna, con propria deliberazione GPG/2026/759, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2026/2027, che disciplina, tra l’altro, la caccia al cinghiale stabilendo giornate, tempi di prelievo, modalità e prescrizioni;

Richiamata la propria deliberazione GPG/2026/877 con la quale in data odierna è stato approvato il “Tesserino integrativo per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e cinghiale”;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 “Art. 11 della Legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attuazione” che, in attuazione dell’art. 56, comma 3 bis della Legge Regionale n. 8/1994 approva la disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”, come integrata dalla successiva deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;

- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera
  1. di approvare il Piano di prelievo regionale del cinghiale per la stagione venatoria 2026/2027, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di stabilire, altresì, che eventuali modifiche e integrazioni, dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura;
  3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.
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