SUPPLEMENTO SPECIALE N.76 DEL 22.01.2016

PROGETTO DI LEGGE

Titolo I

Organizzazione turistica regionale

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione, ai fini di una programmazione coordinata e nel rispetto delle norme della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa. 

 Art. 2

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

c) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;

d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;

e) sviluppo di un servizio di statistica del turismo, nell’ambito del sistema statistico regionale;

f) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

g) promozione di processi di digitalizzazione a sostegno dell’offerta turistica regionale;

h) promozione dei processi di integrazione tra soggetti pubblici e privati;

i) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:

a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del setore;

c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.

4. La Regione riconosce le associazioni di rievocazione storica come soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna. La Regione istituisce un elenco aggiornato sul proprio sito internet.

 Art. 3

Funzioni della Città Metropolitana di Bologna e delle Province

1. Alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alla definizione di proposte ai fini della programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori per le Destinazioni Turistiche;

b) alle professioni turistiche ai sensi delle normative vigenti;

c) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

d) al coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.

2. La Città Metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della lettera a), comma 3, dell’articolo 7.

3. Nell'esercizio delle funzioni conferite la Città Metropolitana di Bologna e le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 4

Funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

1. Ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni e le Unioni dei Comuni:

a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;

b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.

2. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.

3. Ai Comuni e alle Unioni dei Comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

b) alle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento);

c ) alle agenzie di viaggio e turismo;

d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

e) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.

4. I Comuni e le Unioni dei Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture alberghiere ed extralberghiere, in materia di servizi statistici del turismo, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984.

Titolo II

interventi per la valorizzazione e la promocommercializzazione turistica

Art. 5

Linee Guida regionali

1. Le strategie regionali per la promocommercializzazione turistica sono definite dalle Linee Guida triennali.

2. Le Linee Guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promocommercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

3. Gli obiettivi delle Linee Guida triennali si realizzano annualmente attraverso:

a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni Turistiche, da parte di APT Servizi;

b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni Turistiche;

c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalle Destinazioni Turistiche;

d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale.

4. La Giunta regionale approva:

a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui alla lettera a) del comma 3;

b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui alla lettera b) del comma 3, nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;

c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui alla lettera c) del comma 3;

d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui alla lettera d) del comma 3.

 Art. 6

Programmi turistici di promozione locale

1. La Città Metropolitana di Bologna e le Province approvano, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui alla lettera d), comma 4 dell'articolo 5, e sentiti i Comuni e le Unioni dei Comuni, la proposta di programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Con tale atto la Città Metropolitana di Bologna e ciascuna Provincia propongono alla Regione le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori nell'ambito delle Destinazioni Turistiche.

2. Ogni programma turistico di promozione locale è approvato dalla Giunta regionale ed indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città Metropolitana di Bologna o dalle Province.

3. Il programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;

c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni Turistiche.

4. A seguito dell'istituzione delle Destinazioni Turistiche di cui all'articolo 12, la Città Metropolitana di Bologna e le Province possono presentare una unica proposta di programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione Turistica a cui afferiscono.

5. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni Turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.

 Art. 7

Sistema dei finanziamenti

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promocommercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

2. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio, provvede:

a) all'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui al comma 4 dell’articolo 10, da parte di APT Servizi;

b) al finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni Turistiche;

c) al finanziamento delle iniziative di promocommercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni Turistiche;

3. La Regione, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 5:

a) finanzia annualmente la Città Metropolitana di Bologna e le Province o la Destinazione Turistica per l'attuazione del programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;

b) contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.

4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

 Art. 8

La Cabina di regia regionale

1. È istituita una Cabina di regia regionale con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promocommercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale.

2. La Cabina di regia, in particolare:

a) formula alla Giunta regionale proposte relative:

1) alle Linee Guida triennali degli interventi di promocommercializzazione turistica;

2) all'attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5;

3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;

4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale;

b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:

1) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e per i progetti tematici trasversali, di APT Servizi;

2) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni Turistiche;

3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalle Destinazioni Turistiche;

4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 3 dell'articolo 5.

 Art. 9

Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) dall’Assessore regionale ai trasporti;

c) da rappresentanti degli Enti Locali (Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);

d) da un rappresentante di ogni Destinazione Turistica;

e) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;

f) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;

g) da un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale (GAL);

h) da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti alle lettere c), e) e f) del comma 1.

3. La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.

 Art. 10

APT Servizi

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

a) l'oggetto sociale comprenda:

1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;

2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;

3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del capitale sociale;

c) alla Regione spetti la nomina dell’Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci;

d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promocommercializzazione turistica;

e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.

f) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;

g) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato;

i) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.

2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.

4. APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni Turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:

a) Appennino e parchi naturali;

b) terme;

c) città d’arte;

d) congressuale, convegni, eventi

e) motor valley, food valley e wellness valley. 

Art. 11

Rapporti tra Regione e APT Servizi

1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:

a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui alla lettera a), comma 3 dell’articolo 5 e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo alla lettera a), comma 3 dell’articolo 5.

2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera a), comma 3 dell’articolo 5 e delle altre attività commissionate alla società.

Art. 12

Destinazioni Turistiche di interesse regionale

1. La Regione istituisce, su proposta della Città Metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all’articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

2. All’interno di ciascuna area vasta la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni Turistiche ai fini dell’organizzazione della promocommercializzazione del turismo dell’Emilia-Romagna. All’interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione Turistica.

3. Le Destinazioni Turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzatoria, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall’ISTAT come pubbliche.

4. Sono organi delle Destinazioni Turistiche: l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore.

5. Il Direttore è il legale rappresentante dell’Ente ed è nominato dall’Assemblea.

6. Il Consiglio di amministrazione è disciplinato dallo Statuto dell’ente ed è eletto dall’Assemblea. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

7. Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea e deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

8. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 6 e 7, i criteri e le modalità per la nomina e la revoca dei componenti degli organi e per il funzionamento dell’Ente sono definiti nello Statuto, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali che ne promuovono l'istituzione.

9. Le Destinazioni Turistiche istituiscono, sulla base di specifiche linee guida della Giunta regionale, una Cabina di regia con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promocommercializzazione turistica dell’ambito di riferimento.

10. La Destinazione Turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l’attuazione dei programmi di promocommercializzazione turistica dell’area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.

 Art. 13

Servizi di accoglienza e di informazione turistica

1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 4, attraverso i Programmi turistici di promozione locale.

2. La Città Metropolitana di Bologna e le Province verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 2, ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della lettera b), comma 3 dell'articolo 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna o le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee Guida triennali.

5. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

Titolo III

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 7 del 1998, nell’ambito della Missione 7 - Turismo, Programma 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell’ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 15

Norma transitoria

1. Ai fini della prima applicazione della presente legge, l’autorizzazione di cui all’articolo 10 si intende valida in relazione alla società APT Servizi, già istituita ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale- Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).

2. Fino alla istituzione delle aree vaste a finalità turistica ai sensi del comma 1 dell’articolo 12, la Giunta regionale può comunque procedere alla istituzione delle Destinazioni Turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 12. 

3. Le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 12, che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché appartenenti al territorio delle Province interessate. La Città Metropolitana di Bologna può formulare la proposta singolarmente o congiuntamente ad una o più Province confinanti.

4. Fino all’istituzione delle Destinazioni Turistiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998.Con l'istituzione della Destinazione turistica tutte le funzioni già esercitate sul territorio ad essa afferente dalle Unioni di prodotto sono esercitate dalla Destinazione stessa o da APT ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10.

 Art.16

Abrogazioni

1.

  1. È abrogata la legge regionale n. 7 del 1998.

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