n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)
Estratto, ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.R. 9/1999 e s.m.i., della Deliberazione n. 35 del 12/06/2017, immediatamente esecutiva, della Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio inerente la procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della L.R. 9/1999, concernente il “Progetto di coltivazione, prosecuzione e ampliamento di una cava di arenaria tipo pietra serena località Fosso della Canala (Ambito estrattivo 23V) in Comune di Verghereto”
L'Autorità competente, Unione dei Comuni Valle del Savio – Settore Ambiente e Protezione Civile -, comunica la deliberazione relativa alla procedura di V.I.A. dell’intervento relativo al “Progetto di coltivazione, prosecuzione e ampliamento di una cava di arenaria tipo pietra serena località Fosso della Canala (Ambito estrattivo 23V) in Comune di Verghereto.”.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Verghereto e della Provincia di Forlì-Cesena e ricade nella categoria B.3.2) della L.R. 9/99 e s.m.i. “Cave e Torbiere”;
Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente – Unione dei Comuni Valle del Savio - con Deliberazione di Giunta n. 35 del 12/06/2017, ha assunto la seguente decisione:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di coltivazione, prosecuzione e ampliamento di una cava di arenaria tipo pietra serena in località Fosso della Canala - ambito estrattivo 23V - in comune di Verghereto presentato dalla Ditta Eurocave s.n.c. dei F.lli Deluca Paolo e Gabriele - sede legale in Villa di Corneto 5/a in Comune di Verghereto P.I. 03255920401 -, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:
1. per tutto il periodo di operatività dell’attività estrattiva dovrà essere garantita la continuità e la percorribilità in piena sicurezza del tratto della Strada Corneto – Pian della Via, come rettificato allo fine di consentire lo sfruttamento dell’ambito. La carreggiata del suddetto tratto viario, ancorché ricadente all’interno del perimetro di cava, dovrà essere lasciata in ogni momento sgombera da cumuli, materiali e mezzi funzionali all’esercizio delle attività di cava;
2. il trasporto del materiale utile estratto verso l’impianto di lavorazione presso località Ville di Corneto-Carsoni dovrà avvenire privilegiando la viabilità minore escludendo, ovvero minimizzando, i transiti sulla strada comunale Mazzi – Agonia. In tal senso tempi e modalità della programmazione estrattiva dovranno, per quanto possibile, corrispondere a periodi stagionali nei quali si accertano idonee condizioni di percorribilità della viabilità minore;
3. al termine dell'attività estrattiva dovrà essere previsto un impianto di vegetazione naturalistica e di ricomposizione morfologica dell'area con ondulazioni di quota da utilizzarsi per creare tipi di vegetazione diversificate dal punto di vista ecologico coerente con gli elementi caratterizzanti l'unità di paesaggio 3b e con le disposizioni di cui all'art. 19 delle norme del PTCP. L'estensione delle superfici di ripristino a bosco dovrà interessare una superficie almeno pari alla superficie boscata eliminata (mq. 19.183 + 244) e dovrà presentare le caratteristiche definite di cui all'art. 4 del D.Lgs 227/2001, a tal fine si specifica che i moduli C e D che presentano soprassuoli completamente arbustivi non si configurano zone Boscate da tutelare. Qualora morfologicamente non sia possibile ripristinare l’intera estensione suindicata con impianti arborei le superfici prive di vegetazione, ovvero con copertura arbustiva, dovranno necessariamente avere estensioni inferiori ai 2.000 metri quadrati. Le eventuali superfici in loco in cui non è possibile la ricostituzione del soprassuolo boschivo e che detengano estensioni superiori a 2.000 metri quadrati dovranno essere reperite nelle aree di riconnessione ecologica prevista dal PTCP, secondo le caratteristiche di cui all'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. n. 21 del 22/12/2011.
4. il previsto modulo D (misto arboreo arbustivo) dovrà necessariamente configurarsi conformemente alle caratteristiche definite dall'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. n. 21 del 22/12/2011. Dovrà comunque essere eseguita una valutazione in merito alla congruità della superficie a bosco prevista a compensazione delle opere in funzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 02/05/2012 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del Bosco”.
5. il progetto di coltivazione dovrà essere integrato attraverso la predisposizione di apposito elaborato cartografico rappresentante la sistemazione finale dell'area occupata dalla “Pista temporanea”, in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 20B delle norme del PTCP nonché del ripristino del soprassuolo boschivo rispondente, e con le caratteristiche, precisate dal combinato disposto dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. n. 21 del 22/12/2011;
6. alle condizioni espresse ai precedenti p.ti 3, 4 e 5, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione convenzionata, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/1991, dovrà essere predisposta, a cura dell’esercente l’attività estrattiva, la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali che ne assumono le relative disposizioni prescrittive, rinviandone la necessaria verificazione e validazione all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività estrattiva. Nella suddetta documentazione dovrà trovare riscontro l’eventuale aggiornamento e/o implementazione del computo metrico estimativo delle opere, formante elemento essenziale per la definizione delle garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione all’attività estrattiva;
7. preliminarmente alla fase di avvio dei lavori di escavazione, al fine di definire l’eventuale pericolosità dei rifiuti di estrazione, dovrà essere effettuato un campionamento del rifiuto da sottoporre successivamente a determinazione analitica. I riscontri analitici devono essere trasmessi all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività estrattiva contestualmente alla trasmissione della “Denuncia inizio lavori” prevista all’art. 6 della Convenzione tipo regionale. Analoga caratterizzazione dovrà essere effettuata sui cumuli del cappellaccio, preliminarmente al suo previsto reimpiego nella fase di ricomposizione morfologica e vegetazionale dell’area di cava, le cui risultanze dovranno essere inviate, prima dell’avvio di tali operazioni, analogamente a quanto sopra, all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività estrattiva;
8. l’eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all’utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovrà avvenire in apposite aree opportunamente confinate e impermeabilizzate inoltre, i mezzi utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere posizionate nelle fasi di inattività entro un piazzale appositamente predisposto allo scopo isolato dalla rete scolante;
9. lo schema di regimazione delle acque meteoriche dovrà essere integrato, sia in fase di gestione che nel progetto di recupero dell’area di cava, attraverso la predisposizione di zone di calma delle acque al fine di ridurre la velocità dei flussi idrici ed il conseguente trasporto;
10. nella fase di scopertura dell’area di cava si dovrà provvedere a tenere separato dal cappellaccio il terreno vegetale necessario alla realizzazione della copertura dell’area al termine dei lavori di estrazione, ed al fine di favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia del suolo biologicamente attivo, prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;
11. su nuovi impianti vegetazionali, allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero ambientale dell’area, dovrà essere previsto per i primi cinque anni successivi all’impianto la ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, la sarchiatura delle macchie alberate, il risarcimento delle fallanze con astoni della stessa specie, la concimazione con concimi a rapida ed a lenta cessione nonché l’irrigazione di soccorso, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
12. in fase di estrazione e lavorazione (movimentazione cappellaccio e materiale, coltivazione, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase. In particolare durante i mesi più aridi dovrà essere prevista la periodica bagnatura delle aree di accesso alla cava non asfaltate, delle piste interne se percorse dai mezzi d’opera nonché degli accumuli provvisori di cappellaccio nel caso siano interessati da movimentazione di terreno;
13. durante l'attività di cava dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività che l’eventuale realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità dei ricettori presenti durante le previste fasi di sfruttamento estrattivo.
b) Di dare atto che costituiscono presupposti di carattere progettuale, tecnico, operativo e gestionale, che concorrono a determinare la compatibilità ambientale dell’intervento di coltivazione e di sistemazione della cava di arenaria tipo pietra serena in località Fosso della Canala, le ulteriori condizioni e prescrizioni riportate nei singoli pareri settoriali di cui agli allegati B, D, E e G, riportati in appendice al Rapporto Ambientale a costituirne parte integrante e sostanziale;
c) di dare atto che i pareri di ARPAE, prot. Unione 12346/2017, dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia-Romagna – AREA ROMAGNA, prot. Unione 11627/2017, di ARPAE - SAC, prot. Unione 11775/2017, della Provincia di Forlì-Cesena, prot. Unione 11958/2017, dell’Ufficio Vincolo Idrogeologico dell’Unione dei Comuni Valle del Savio (Id. 155808/2017, dell’Azienda U.S.L. Romagna, prot. Unione 12924/2017, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, prot. Unione 18088/2017 ed infine dell’Ufficio Pianificazione e gestione dell’impatto acustico - Settore Ambiente e Protezione Civile - dell’Unione dei Comuni Valle del Savio (Prot. 18738/2017), sono ricompresi nel Rapporto Ambientale in Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante;
d) Di dare atto in particolare che il parere Prot. 18738 del 04/05/2017 rilasciato dal Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione e gestione dell’impatto acustico – dell’Unione Valle Savio, formante allegato L del Rapporto Ambientale (Allegato 1 alla presente delibera), si sostanzia nel nulla-osta acustico, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 447/2005;
e) Di dare atto che il Settore Stazione Unica Appaltante e Servizi Tecnico-Amministrativi - Sviluppo del Territorio e Servizio Tecnico Comune di Verghereto – dell’Unione Valle Savio ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica (Atto Prot. n. 23376 del 30/05/2017), con prescrizioni, che costituisce l’Allegato 2 alla presente delibera quale parte integrante;
f) Di dare atto che la SAC di Arpae di Forlì-Cesena ha rilasciato l’Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (DET-AMB-2017-2731 del 29/05/2017), con prescrizioni, che costituisce l’Allegato 3 alla presente delibera quale parte integrante;
g) Di dare atto che il Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Vincolo Idrogeologico - dell’Unione Valle Savio ha rilasciato l'Autorizzazione inerente il Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 (Aut. n. 46/2015 Prot. n. 23508 del 31/5//2017), che costituisce l’Allegato 4 alla presente delibera quale parte integrante;
h) Di precisare che, nel caso di specie, il presente provvedimento di V.I.A. non ricomprende il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività estrattiva, ai sensi degli artt. 11 e seguenti della L.R. 17/1991, il quale sarà definito da successivo atto a firma del dirigente responsabile, previa sottoscrizione della Convenzione all’attività estrattiva, approvata con specifico atto di Giunta dell’Unione ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della succitata legge regionale;
i) di dare atto che tutti gli atti autorizzativi ricompresi nel presente provvedimento di V.I.A. diverranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione all’attività estrattiva ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/1991, che sarà rilasciata dal competente Settore Ambiente e Protezione Civile dell’Unione successivamente all’emanazione del presente atto;
j) Di dare atto che la presente procedura di VIA comprende, ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., gli adempimenti in materia di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, esauritasi con l’effettuazione della fase di pre-valutazione ed il contestuale accertamento dell’assenza di un incidenza negativa significativa del progetto sul SIC IT 4080008 “Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia”, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30/7/2007;
k) Di prendere atto che Arpae – Arpae SAC, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna - Forlì-Cesena - Rimini, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia-Romagna – Area Romagna, e l’Azienda U.S.L. Romagna non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trovando quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 190 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
l) Di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della L.R. 9/99 e s.m.i., conformemente ai commi 5 e 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che, in ragione della specifica tipologia dell’attività sottoposta a valutazione d’impatto ambientale, l’attuazione del progetto di coltivazione e sistemazione della cava “Fosso della Canala” dovrà avvenire entro 10 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Trascorso detto periodo, salvo la concessione di eventuale proroga da parte dell’Autorità competente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
m) Di specificare che l'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i. stabilisce che le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla richiamata legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di V.I.A., secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 8, e che l'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza;
n) Di dare atto che gli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., fissati nell’importo minimo per le procedure di VIA in euro 1.000, da parte dell’Amministrazione provinciale in qualità di iniziale soggetto competente dell’istruttoria di VIA in forza della convenzione stipulata con il Comune di Verghereto per le procedure di cui alla L.R. 9/99 e s.m.i., sono stati in quota parte assolti da parte della Ditta proponente mediante versamento all'Unione Valle Savio – Verghereto – Serv. di Tesoreria (10%) mentre la restante somma (90%) già introitata dall’Amministrazione provinciale è stata, mediante successivo mandato di pagamento della Provincia di Forlì-Cesena a favore dell’Unione (mandato n. 3375 21/06/2016) come accertato al Bilancio 2016 dell’Unione Valle Savio (Acc. anno 2016 nr. 328/1 del 10/11/2016) ed iscritto al Capitolo/Articolo 31020/00;
o) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta Eurocave s.n.c. dei F.lli Deluca Paolo e Gabriele - sede legale in Villa di Corneto 5/a in Comune di Verghereto;
p) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia-Romagna, ad ARPAE Forlì-Cesena, ad ARPAE SAC Forlì-Cesena, all’Azienda U.S.L. Romagna, all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ed alla Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA.
q) Di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche e integrazioni, il presente partito di deliberazione;
r) Di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web dell’Unione dei Comuni Valle Savio.
Il testo completo dell’atto deliberativo è consultabile sul sito web dell’Unione del Comuni Valle del Savio al seguente indirizzo http://unionevallesavio.it/ambiente-e-protezionecivile