n.241 del 14.08.2013 periodico (Parte Seconda)
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell’art. 9 della L.R. 9/99 e s.m.i., relativa al progetto di realizzazione dello strato di base del pacchetto stradale del IV lotto della tangenziale est di Forlì attraverso rigenerazione del fresato d'asfalto con tecnologia “schiumato” con bitume e cemento presentato dalla Cooperativa Muratori e Cementisti CMC di Ravenna
L’Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione dello strato di base del pacchetto stradale del IV lotto della tangenziale est di Forlì attraverso rigenerazione del fresato d'asfalto con tecnologia “schiumato” con bitume e cemento, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 13/2/2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.
Il progetto è stato presentato dalla presentato dalla Cooperativa Muratori e Cementisti CMC di Ravenna.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena.
Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B2, categoria B.2.57) della L.R. 9/99 e s.m.i. “ Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito ”.
Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Giunta provinciale protocollo generale n. 105477/2013 n. 288, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA PROVINCIALE
(omissis)
delibera:
a) richiamati gli elementi progettuali, le proposte tecniche e le valutazioni descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di realizzazione dello strato di base del pacchetto stradale del IV lotto della tangenziale est di Forlì attraverso rigenerazione del fresato d'asfalto con tecnologia “schiumato” con bitume e cemento presentato dalla Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
1. l'attività di recupero R5 dovrà riguardare rifiuti non pericolosi aventi codice CER 170302 “m iscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”. Eventuali rifiuti di altra natura presenti nell'area dovranno essere rimossi, stoccati in maniera adeguata e conferiti a soggetti autorizzati al loro recupero e/o smaltimanto ai sensi della normativa vigente;
2. la ditta proponente dovrà acquisire appositi rapporti di prova di caratterizzazione e determinazione del rifiuto in arrivo (parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegato D) da parte di ciacun produttore di tali materiali per singolo lotto di produzione;
3. l'attività prevista di messa in riserva R13, che prevede l'accumulo di fresato d'asfalto preventivamente ai test di cessione, potrà essere effettuata esclusivamente sul sedime stradale in misto cementato che costituisce la pavimentazione esistente impermeabile del pacchetto stradale in oggetto;
4. prima dell'attività di recupero, finalizzato alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, dovrà essere effettuato, per ogni lotto, apposito test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo descritto in allegato 3 al D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. 186/06, cui l'attività di recupero è subordinata; il campionamento dovrà essere effettuato ai sensi della norma UNI 10802 e dovranno essere complessivamente rispettati i criteri in essa contenuti;
5. qualora i rifiuti non dovessero possedere le caratteristiche richieste in base al punto precedente dovranno essere conferiti, come appunto rifiuti, ad impianti autorizzati ai sensi di legge;
6. il materiale in fresato d'asfalto da riciclare dovrà essere mantenuto separato dalle materie prime eventualmente presenti in cantiere;
7. in merito alle fasi di stesa del fresato, si ritiene che le stese successive di fresato debbano avvenire di norma, salvo in caso di particolari esigenze di operatività e gestione del cantiere, solo al termine della lavorazione dell'area 200-250 m x 18,6 m precedente al fine di garantire la condizione di possibile esposizione alle eventuali piogge di superficie massima di fresato non ancora lavorato pari all'area di lavoro sopra menzionata;
8. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità di tutti i ricettori abitativi presenti lungo il tracciato in oggetto durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;
9. come previsto dallo studio iniziale presentato, prima dell'inizio delle attività oggetto della presente procedura, dovà essere realizzata una barriera fonoassorbente mobile. Tale barriera dovrà avere una altezza non inferiore a 2,5 m e una lunghezza complessiva di 180 m. La barriera andrà ubicata sul ciglio dell'area di lavoro lato ricettori denominati 6, 7 e 8 nell'elaborato “Integrazioni richieste per la procedura di screening”. La barriera andrà posizionata in modo che il punto intermedio (in termini di distanza tra le due estremità) della stessa coincida approssimativamente con il punto intermedio della distanza tra i due ricettori più distanti dei tre considerati, e in modo che non intralci le attività in oggetto nel loro complesso per l'intera sezione stradale, compreso il tratto di attività di recupero più prossimo a bordo strada lato ricettori. La installazione della barriera dovrà garantire tutte le norme di sicurezza vigenti sia per i lavoratori che per i cittadini, visto anche che è in parte ubicata su un sovrappasso stradale. In alternativa alla barriera, qualora lo si ritenesse più adatto alle condizioni gestionali e lavorative, potrà essere realizzato un rilevato in terra delle medesime dimensioni di lunghezza, altezza e posizione. In tale secondo caso il rilevato dovrà essere comunque in grado di schermare i ricettori anche durante la lavorazione del tratto più prossimo al bordo strada lato ricettori e quindi posizionato adeguatamente, se possibile, al fine di non intralciare i lavori nel loro complesso per l'intera sezione stradale e garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. In caso di impossibilità, per motivi di spazio o di altro genere, dovrà essere realizzata la barriera suddetta;
10. si dovrà evitare l'utilizzo contemporaneo di più mezzi nel suddetto tratto prospiciente i ricettori denominati 6, 7 e 8, compatibilmente con le esigenze di lavorazione previste e di spazio a disposizione;
11. dovrà essere garantito il rispetto degli orari di lavoro stabiliti dalla DGR 45/02;
12. In fase di cantiere, in tutte le aree previste di lavorazione oggetto della presente procedura, anche sulla base di quanto proposto nello studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:
a. le vie di transito interne all’area di cantiere e le strade di accesso non asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate nei periodi secchi e indipendentemente dalla presenza o meno del vento;
b. dovrà essere sempre mantenuto efficiente un sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata;
c. i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;
d. i camion indotti adibiti al trasporto di di materiale fresato o di altro materiale utilizzato nelle attività in oggetto, che può disperdere polveri, devono possedere adeguate caratteristiche atte al contenimento di tali dispersioni (copertura del carico trasportato);
e. le velocità massime dei camion all'interno del cantiere dovranno essere pari a 10 km/h;
f. dovranno essere bagnate le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal cantiere;
13. in merito alla fase di stesa del cemento sul fresato da conglomerato bituminoso, dovranno essere ridotte al massimo le velocità delle operazioni di stesura del cemento stesso, mediante la attuazione di tutti i sistemi di gestione e operatività possibili per evitare al massimo la produzione di polverosità, ma anche e soprattutto ridotti al massimo i tempi di successivo inizio delle operazioni di successiva additivazione e recupero. Questo al fine di rendere più brevi possibili i tempi in cui il cemento secco e non miscelato e stabilizzato rimanga sul sedime non lavorato e possa essere soggetto ad eventi atmosferici;
14. le operazioni di rifornimento di olii e carburanti dei mezzi di cantiere devono avvenire mediante tutte le opportune cautele operative e gestionali al fine di evitare accidentali sversamenti al suolo delle sopra menzionate sostanze e, in caso di accidentale sversamento, devono essere tempestivamente messe in atto tutte le idonee operazioni di raccolta, pulizia e messa in pristino delle aree interessate al fine di evitare qualsiasi contaminazione del suolo, delle acque superficiali e sotterranee da tali sostanze;
b) di quantificare in Euro 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.; c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta; d) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.
e) di trasmettere il presente atto alla Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna;
f) di trasmettere copia del presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale 9/99 e s.m.i;
g) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Forlì per il seguito di competenza;
h) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;
i) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.