n.157 del 18.06.2025 periodico (Parte Seconda)

Eventi calamitosi verificatisi dal 20 al 29 giugno 2024 nel territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia - OCDPC n. 1095/2024 - DPCD n. 116/2024. Assegnazione alle amministrazioni comunali ed unioni di comuni interessate delle risorse finanziarie a copertura delle misure economiche di immediato sostegno in favore dei soggetti privati ed attività economiche e produttive

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

 VISTI:

-    il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” e s.m.i.;

-   il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

-   la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;

-   la L.R. n. 13/2015 e s.m.i. recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e s.m.i.;

PREMESSO che:

-    nel periodo compreso tra il 20 e 29 giugno 2024 il territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato gravi danneggiamenti alle varie infrastrutture, alla rete dei servizi essenziali, alle abitazioni ed alle attività economiche e produttive;

-    con deliberazione del Consiglio dei ministri 7 agosto 2024 (in G.U. n. 202 del 29 agosto 2024), è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi nel territorio delle province sopra indicate e si è disposto lo stanziamento di € 21.530.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto sul territorio;

-    con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 13 agosto 2024 n. 1095 (in G.U. n. 202 del 29 agosto 2024), la Vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna è stata nominata Commissario delegato con il compito, tra l’altro, di definire, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera c), del Codice della protezione civile, la stima delle risorse per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno in favore dei privati e delle attività produttive per i danni subiti;

-    per la realizzazione degli interventi previsti dall’OCDPC n. 1095/2024, è stata autorizzata l'apertura di apposito conto di contabilità speciale intestato al Commissario delegato (art. 9, comma 2);

-    all’esito delle elezioni regionali tenutesi nel mese di novembre 2024, con l’OCDPC 18 dicembre 2024, n. 1120 il Presidente della Regione Emilia-Romagna, a decorrere da tale data, è stato nominato Commissario delegato per l’OCDPC n. 1095/2024, con conseguente esercizio delle relative funzioni e subentro nella titolarità del suddetto conto di contabilità speciale, ora così intestato: “COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1120-24 OCDPC 1087-24 OCDPC 1095-24 ZONA EMILIA ROMAGNA”;

DATO ATTO che con Decreto commissariale n. 116 del 29 agosto 2024 sono state approvate le direttive per la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno nei limiti di € 5.000,00 per i privati e di € 20.000,00 per le attività produttive;

EVIDENZIATO che con il medesimo decreto commissariale:

- sono state individuate le Amministrazioni Comunali o loro Unioni quali Organismi Istruttori per l’espletamento delle attività di istruttoria e controllo delle domande, nonché per la concessione ed erogazione dei contributi in parola;

- si è stabilito che all’esito dell’istruttoria delle domande di contributo e dello stanziamento delle risorse nazionali, con successivi atti si sarebbe provveduto ad assegnare agli Organismi istruttori le necessarie risorse finanziarie, nonché a provvedere al materiale trasferimento delle stesse a seguito della rendicontazione degli interventi da parte dei soggetti danneggiati;

- si è stabilito che il trasferimento di cui al punto che precede rimaneva chiaramente subordinato al materiale accredito, in misura integrale, delle risorse statali sull’apposita contabilità speciale;

PRESO ATTO che le Amministrazioni Comunali interessate hanno trasmesso gli elenchi riepilogativi delle domande istruite ed ammesse a contributo e che il fabbisogno delle risorse necessarie per la copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno ammonta a complessivi € 1.319.369,44, di cui € 780.243,36 in favore dei privati ed € 539.126,08 in favore delle attività produttive;

DATO ATTO che, con comunicazione del sottoscritto Commissario prot. PG. 1322757.U del 3.12.2024, il fabbisogno finanziario sopraindicato è stato trasmesso, unitamente a quello riguardante il patrimonio pubblico, al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, per complessivi € 31.153.498,92;

ATTESO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri (DCM) del 21 marzo 2025 (G.U. n. 84 del 10 aprile 2025), è stato disposto l’ulteriore stanziamento di € 28.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato D.lgs. n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo D. Lgs n. 1/2018;

EVIDENZIATO che, ad oggi, non risultano ancora materialmente accreditate sulla contabilità speciale le risorse stanziate con la citata DCM del 21 marzo 2025;

RITENUTO di dover procedere, comunque, all’assegnazione, in favore degli Organismi Istruttori, della complessiva somma di € 1.319.369,44, a copertura delle prime misure economiche di cui € 780.243,36, nel limite di € 5.000,00, per i danni subiti dai privati ed € 539.126,08, nel limite di € 20.000,00, per i danni subiti dalle attività produttive, come risultante dagli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

RILEVATO che, in materia di aiuti di Stato:

-  per le misure di immediato sostegno in favore delle attività economiche e produttive, con riguardo agli eventi non contemplati nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 c.d. “di esenzione”, troverà applicazione il Regolamento (UE) n. 2831/2023 c.d. «de minimis»;

-  ove ricorra il caso potrà trovare applicazione la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2024;

ATTESO che le Direttive approvate con DPCD n. 116/2024 prevedono che:

- gli Organismi Istruttori procederanno, a seguito della comunicazione del presente atto, ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto (art. 11);

- gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati (rendicontati) entro il termine perentorio del 30 aprile 2026, a pena di decadenza dal contributo concesso (art. 12);

- entro i 30 successivi alla scadenza del termine del 30 aprile 2026, l’Organismo Istruttore procede all’adozione dell’atto amministrativo di liquidazione del contributo spettante (anche subordinato all’effettivo trasferimento delle risorse statali) ed a trasmettere, senza ritardo, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi da erogare agli aventi titolo, corredata da un elenco riepilogativo contenente le generalità di questi ultimi, gli importi dei contributi ad essi liquidati, gli estremi degli atti di liquidazione ed il relativo CUP (art. 13);

- al 31 luglio 2025 (quindi prima del termine finale del 30 aprile 2026), per gli interventi eseguiti e documentati da tutti gli aventi titolo a ciascun Organismo Istruttore, quest’ultimo può provvedere, entro il 31 agosto 2025, concludendo così il proprio procedimento amministrativo, alla liquidazione dei contributi spettanti ed alla successiva richiesta all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di trasferimento delle risorse finanziarie (art. 13);

RITENUTO opportuno stabilire che, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie in proprio favore, gli Organismi istruttori, in alternativa agli atti di liquidazione di cui all’articolo 13, possano procedere all’adozione di atti di approvazione della spesa sostenuta da parte degli aventi titolo, a seguito della rendicontazione degli interventi eseguiti;

DATO ATTO che l’adozione degli atti di trasferimento delle somme agli Organismi Istruttori, chiaramente subordinata al materiale accredito dei fondi statali di cui alla citata DCM del 21 marzo 2025, avverrà entro 30 giorni successivi alla loro formale richiesta corredata degli elenchi riepilogativi a rendiconto della spesa, i cui moduli saranno messi a disposizione degli Organismi istruttori dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VISTI:

-   il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

-   la D.G.R. 27 gennaio 2025 n. 110 "Piao 2025. Adeguamento del Piao 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";

-   la D.D. n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013”;

DATO ATTO dei pareri allegati;

decreta:
1. di assegnare alle Amministrazioni Comunali (Organismi Istruttori), in Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, con riferimento ai danni subiti da privati ed attività produttive a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 20 al 29 giugno 2024, la complessiva somma di € 1.319.369,44, di cui:
  • € 780.243,36, in favore dei privati (Allegato 1);
  • € 539.126,08 in favore delle attività produttive (Allegato 2);

2. di evidenziare che l’assegnazione di cui al punto 1 trova copertura finanziaria nello stanziamento di € 28.000.000,00 disposto dalla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 (G.U. n. 84 del 10 aprile 2025) relativo alla c.d. 1° Fase disciplinata dalle Direttive approvate con Decreto commissariale n. 116/2024 in attuazione dell’OCDPC n. 1095/2024;

3. di evidenziare che gli Organismi Istruttori, a seguito della comunicazione del presente atto, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto;

4. di stabilire che, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie in proprio favore, gli Organismi istruttori, in alternativa agli atti di liquidazione di cui all’articolo 13 delle Direttive approvate con Decreto commissariale n. 116/2024, possano procedere all’adozione di atti di approvazione della spesa sostenuta da parte degli aventi titolo, a seguito della rendicontazione degli interventi eseguiti;

5. di stabilire che il trasferimento delle risorse assegnate rimane chiaramente subordinato al materiale accredito, in misura integrale, delle risorse statali sull’apposita contabilità speciale;

6. di evidenziare che per le misure di immediato sostegno in favore delle attività economiche e produttive:

  • con riguardo agli eventi non contemplati nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 c.d. “di esenzione”, troverà applicazione il Regolamento (UE) n. 2831/2023 c.d. «de minimis»;
  • ove ricorra il caso potrà trovare applicazione la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2024;

7. di pubblicare il presente atto, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

8. di pubblicare, altresì, il presente atto sul portale istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1° livello “Interventi straordinari e di emergenza” ai sensi dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori” in applicazione degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Il Presidente
Michele de Pascale
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