n.147 del 28.09.2011 periodico (Parte Seconda)
Procedure operative relative alle modalità di concessione dei contributi a fondo perduto, tramite il fondo di salvaguardia, e delle garanzie fideiussorie, tramite il fondo di garanzia, di cui al Protocollo d'intesa del 13 luglio 2011, promosso dalla Prefettura di Bologna per il sostegno agli inquilini nel pagamento dei canoni di immobili ad uso abitativo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”, che regolamenta l’intervento pubblico nel settore abitativo al fine di intervenire sulle condizioni abitative delle famiglie meno abbienti e di quelle in particolari situazioni di difficoltà;
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione”, che all’art. 11 ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un’intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate;
- il Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Enti locali, Associazioni dei proprietari, Organizzazioni sindacali degli inquilini, Istituti di credito e fondazioni bancarie per la sospensione delle procedure di sfratto per morosità relative ad immobili ad uso abitativo attualmente in corso, sottoscritto in data 18 maggio 2010, che prevede, all’art. 5, la costituzione, presso la Provincia di Bologna, di un fondo di garanzia cui concorrono la Regione e le fondazioni bancarie firmatarie del Protocollo, al fine di garantire i crediti vantati dagli istituti bancari verso i locatori sfrattati che sottoscrivono con i proprietari di immobili l’intesa per la sospensione della procedura di sfratto, di cui all’art. 2 del Protocollo medesimo;
- la propria deliberazione n. 621 del 24 maggio 2010 recante: “Adesione della Regione Emilia-Romagna al protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra enti locali, associazioni dei proprietari, organizzazioni sindacali degli inquilini, istituti di credito e fondazioni bancarie per la sospensione delle procedure di sfratto per morosità relative a uso abitativo attualmente in corso. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione, Provincia di Bologna e Fondazioni bancarie aderenti al Protocollo d’intesa”, con cui in particolare si è provveduto:
- ad aderire al protocollo promosso dalla Prefettura di Bologna del 18 maggio 2010;
- ad approvare lo schema di convenzione tra Regione, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Del Monte di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Provincia di Bologna, per la costituzione del Fondo di Garanzia di cui all’art. 5 del Protocollo;
- a conferire mandato all’Assessore Gian Carlo Muzzarelli alla sottoscrizione della predetta convenzione;
la convenzione, sottoscritta in data 27 maggio 2010, tra Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Provincia di Bologna per la costituzione del Fondo di garanzia previsto dall’art. 5 del Protocollo d’intesa, con cui gli enti indicati all’art. 1 della convenzione, hanno quantificato in 900.000,00 euro l’ammontare del Fondo di garanzia ripartito pro quota come di seguito specificato:
- Regione Emilia-Romagna 400.000,00 euro
- Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 250.000,00 euro
- Fondazione del Monte di Bologna 200.000,00 euro
- Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 50.000,00 euro;
- la determina n. 381 del 19 gennaio 2011, del Responsabile del Servizio Politiche abitative della Regione, con cui, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 1620/10 e degli impegni assunti con la convenzione citata, si è provveduto a liquidare in favore della Provincia di Bologna la somma di 400.000,00 euro quale contributo destinato al Fondo di garanzia per la concessione delle garanzie fideiussorie di cui all’art. 5 del Protocollo d’Intesa del 18 maggio 2010;
- l’art. 13 della Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013”, come sostituito dall’art. 29, comma 1, della Legge regionale 26 luglio 2011, n. 10, con il quale si è previsto che, al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa, i fondi già erogati ai sensi dell’articolo 11, L.R. n. 7 del 2010,possono essere utilizzati sia per garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un’intesa per la sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto, sia per concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione (commi 1 e 4);
Rilevato:
- che la prima fase sperimentale dell’applicazione del Protocollo del 18 maggio 2010 ha messo in evidenza la necessità di assicurare ai proprietari degli immobili il ristoro in congrua misura dei crediti vantati nei confronti degli inquilini e quindi di prevedere, tra le misure di sostegno per le famiglie in difficoltà, anche la concessione di contributi a fondo perduto;
- che, di conseguenza, la Prefettura di Bologna ha ritenuto opportuno proporre l’aggiornamento e la modifica del Protocollo d’intesa del 18 maggio 2010 nel senso di ampliare le modalità mediante le quali sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni, in modo da rendere l’intervento maggiormente rispondente alle esigenze emerse in fase di prima applicazione e quindi complessivamente più efficace;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il protocollo d’intesa del 18 maggio 2010, prevedendo in luogo di un unico Fondo di Garanzia costituito dai fondi della Regione e delle fondazioni bancarie destinato a garantire i crediti delle banche (art. 5 del Protocollo del 18 maggio 2010), due distinti fondi, aventi finalità distinte:
- un Fondo di Salvaguardia, costituito con la quota contributiva della Regione pari a 400.000,00 euro, gestito dalla Provincia, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini che, a causa degli effetti della crisi economica, versano in una situazione di inadempienza dell’obbligo del pagamento del canone di locazione;
- un Fondo di Garanzia costituito con le quote delle fondazioni bancarie pari a 500.000,00 euro per garantire i crediti assunti dalle banche;
Vista la propria deliberazione n. 1016 dell’11 luglio 2011, recante “Adesione della Regione Emilia-Romagna al protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, istituti di credito e fondazioni bancarie, per il sostegno agli inquilini nel pagamento dei canoni di immobili ad uso abitativo”, con cui è stata deliberata l’adesione al protocollo ed è stato dato mandato all’Assessore Gian Carlo Muzzarelli alla sottoscrizione del medesimo protocollo;
Dato atto che il protocollo è stato siglato in data 13 luglio 2011 e che con lo stesso:
- la Regione ha confermato la messa a disposizione della somma di 400.000,00 euro, prevista in relazione al precedente protocollo del 18 maggio 2010 e già liquidata alla Provincia di Bologna con determina n. 381 del 19 gennaio 2011, del Responsabile del Servizio Politiche Abitative della Regione;
- si è prevista, all’art. 1, la costituzione di un Fondo di Salvaguardia costituito con i fondi già erogati dalla Regione pari a 400.000,00 euro, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini che, a causa degli effetti della crisi economica, versano in una situazione di inadempienza dell’obbligo del pagamento del canone di locazione;
Visto l’art. 13, della citata L.R. n. 14 del 2010, come modificato dall’art. 29, comma 1, della L.R. n. 10 del 2011, che stabilisce, al comma 2, che le modalità di utilizzo del fondo destinato a fronteggiare l’emergenza abitativa siano definite con atto della Giunta Regionale;
Ritenuto opportuno definire d’intesa con la Provincia di Bologna le modalità di gestione del Fondo di Salvaguardia di cui all’art. 1 del protocollo del 13 luglio 2011, considerato che la Provincia ha il ruolo di ente gestore del fondo;
Considerato che:
- la Provincia di Bologna ha trasmesso con nota prot. PG 0138614 del 31 agosto 2011, le indicazioni in merito alla la procedura operativa, concordate e condivise con tutti gli enti interessati, relative ai passaggi procedurali del Protocollo d’intesa citato;
le procedure suddette sono riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali e s.m.”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente e s.m.”;
n. 1720 del 04 dicembre 2006 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07 e s.m.”;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e nell’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07 e s.m.”;
- n. 1773 del 27 luglio 2009 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)”;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 ”Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
- le LL.RR. 22 dicembre 2009, nn. 24 e 25;
le LL.RR. 23 luglio 2010, nn. 7 e 8;
- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14;
- la L.R. 26 luglio 2011, n. 10;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di autorizzare la Provincia di Bologna all’utilizzo della somma di 400.000,00 Euro, già liquidata alla stessa con determina del Responsabile delle Politiche Abitative, n. 381 del 19/01/2011, al fine di erogare contributi a fondo perduto in favore di inquilini che, a causa degli effetti della crisi economica, versano in una situazione di inadempienza dell’obbligo del pagamento del canone di locazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 13, della L.R. n. 14 del 2010, come modificato dall’art. 29, comma 1, della L.R. 10 del 2011, e dall’art. 1 del Protocollo del 13 luglio 201l;
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le “Procedure operative relative alle modalità di concessione dei contributi a fondo perduto, tramite il Fondo di Salvaguardia, e delle garanzie fideiussorie, tramite il Fondo di Garanzia, di cui al Protocollo d’intesa del 13 luglio 2011, promosso dalla Prefettura di Bologna per il sostegno agli inquilini nel pagamento dei canoni di immobili ad uso abitativo.”, riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente atto;
3) di pubblicare nel Bur regionale telematico la presente deliberazione.
Allegato A
Procedure operative relative alle modalità di concessione dei contributi a fondo perduto, tramite il Fondo di Salvaguardia, e delle garanzie fideiussorie, tramite il Fondo di Garanzia, di cui al Protocollo d’intesa del 13 luglio 2011, promosso dalla Prefettura di Bologna per il sostegno agli inquilini nel pagamento dei canoni di immobili ad uso abitativo
1) Oggetto del Protocollo
E’ previsto il sostegno delle famiglie colpite da un provvedimento di sfratto per morosità - intimato oppure convalidato, ma non eseguito - legato alla crisi economica che ha investito, in qualche forma, almeno un componente della famiglia stessa (cassa integrazione, mobilità, licenziamento ecc.).
Tale sostegno viene fornito in parte mediante un contributo a fondo perduto, che grava sul Fondo di Salvaguardia di cui all’art. 1 del Protocollo, ed in parte sotto forma di accesso ad un prestito bancario garantito, finalizzato all’estinzione del debito contratto dall’inquilino verso il proprietario dell’immobile. Il proprietario si impegna per parte sua a ridurre del 20% il credito verso l’inquilino.
Il Fondo di Salvaguardia è gestito dalla Provincia di Bologna.
2) Durata del beneficio
Le misure previste hanno carattere sperimentale fino al 31/12/2011. Entro questa data potranno essere erogati o impegnati contributi a fondo perduto sul Fondo di Salvaguardia, fino all’esaurimento della sua capacità, secondo un criterio temporale delle domande pervenute che abbiano positivamente concluso l’iter procedurale previsto.
3) Modalità per accedere al Fondo di Salvaguardia
Al fine di accedere al Fondo di Salvaguardia di cui all’art. 1 del Protocollo, l’inquilino in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 del Protocollo, verificati tramite istruttoria del Comune di residenza, concorda con il proprietario - anche tramite l’ausilio di un Sindacato degli Inquilini - la riduzione del 20% della morosità maturata. Tale accordo - insieme all’esito positivo dell’istruttoria di verifica comunale e dell’eventuale accesso al finanziamento bancario - viene comunicato alla Provincia, la quale provvederà alla liquidazione, direttamente al proprietario dell’immobile, del 50% della morosità maturata dall’inquilino (ridotta del 20%, come più sopra specificato).
Gli inquilini con sfratto per morosità convalidato possono ottenere un contributo pari ad un terzo del deposito cauzionale da versare per la stipula di un nuovo contratto di locazione; l’istruttoria viene fatta dal Comune sulla base dei medesimi requisiti e la liquidazione è di competenza della Provincia.
4) Modalità per accedere al prestito bancario da parte dell’inquilino, garantito dal Fondo di Garanzia
L’inquilino si presenta ad una delle Agenzie di Cassa di Risparmio in Bologna o di UniCredit Banca S.p.A. con la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento bancario.
L’Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna o di UniCredit Banca SpA effettua le verifiche relative al comportamento pregresso del richiedente esprimendone un giudizio qualitativo, e comunicando l’esito di tale verifica alle Fondazioni Bancarie e al Comune
Le Fondazioni Bancarie sulla base di tale giudizio acconsentono l’accesso al Fondo di Garanzia e confermano tale orientamento all’Istituto di Credito e al Comune.
In caso di giudizio positivo l’Agenzia eroga, a tasso di provvista, un finanziamento bancario entro i limiti stabiliti dal Protocollo.
Le rate successive alla prima verranno erogate dall’Istituto di credito dietro presentazione da parte dell’inquilino delle ricevute di versamento rilasciate dal proprietario dell’alloggio attestanti il regolare pagamento del canone mensile di locazione rideterminato come sopra.
Il finanziamento erogato dovrà essere restituito, da parte dell’inquilino, con rate da 18 fino a 48 mensilità.
5) Rendicontazione
La Provincia di Bologna provvederà a trasmettere, al termine del periodo sperimentale del Protocollo, la rendicontazione economico-finanziaria sull’utilizzo del contributo percepito al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna.