n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)

DLgs 102/04 nel testo modificato dal DLgs 82/08. Proposta di declaratoria dell'eccezionalità delle piogge persistenti che nel periodo dal 4 gennaio 2014 al 4 marzo 2014 hanno colpito territori della provincia di Reggio Emilia. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 “Disposizioni in materia di agricoltura” e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono state definite le nuove norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

- la Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;

Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni recate dal DLgs 102/004, nel testo modificato dal DLgs 82/08, per il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi ai fini della attivazione degli aiuti compensativi a favore delle aziende agricole danneggiate:

- l'art. 1 che definisce le finalità del Fondo di Solidarietà Nazionale ed individua le diverse tipologie di intervento per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;

- l'art. 5 che, relativamente agli interventi compensativi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, tra l'altro individua:

  • le condizioni previste per l'accesso agli aiuti da parte delle aziende agricole danneggiate;
  • gli aiuti che possono essere attivati, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni;
  • il termine perentorio di 45 giorni, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di declaratoria e di individuazione delle zone danneggiate, entro il quale devono essere presentate, ai competenti Enti territoriali, le domande per l’accesso alle agevolazioni previste;

- l'art. 6 che detta le procedure:

  • alle quali devono attenersi le Regioni per l'attivazione degli interventi;
  • per la dichiarazione della eccezionalità degli eventi stessi da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  • per il trasferimento alle Regioni delle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale;

Dato atto che il Servizio Sviluppo economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia:

- con lettera a protocollo n. 15913 del 13 marzo 2014 (acquisita al protocollo regionale n. PG.2014.0071488 del 14 marzo 2014 dal Servizio Aiuti alle imprese) ha comunicato che le piogge persistenti del periodo intercorrente dal 4 gennaio 2014 e il 4 marzo 2014 hanno colpito parte dei territori della provincia di Reggio Emilia arrecando danni a carico di:

  • strutture aziendali;
  • infrastrutture connesse all’attività agricola comprese quelle di bonifica;

- con lettera a protocollo n. 23134 del 10 aprile 2014, (acquisita al protocollo regionale n. PG.2014.0113339 dell’11 aprile 2014 dal Servizio Aiuti alle imprese) ha chiesto - in considerazione delle difficoltà riscontrate nell’effettuazione della stima dei danni a causa del persistere delle precipitazioni nei giorni successivi all'evento sopra segnalato ed a causa delle conseguenti condizioni critiche dei terreni che hanno rallentato i lavori di ricognizione e di stima dei danni stessi - una proroga del termine di cui all’art. 6 del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08, per l’attuazione delle procedure di delimitazione del territorio danneggiato e di accertamento dei danni;

Vista la propria deliberazione n. 531 del 23 aprile 2014, con la quale è stato prorogato - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08 - di trenta giorni il termine per l’attuazione delle procedure di delimitazione dei territori della Provincia di Reggio Emilia danneggiati dalle piogge persistenti del periodo dal 4 gennaio 2014 al 4 marzo 2014 finalizzata all’adozione della deliberazione di proposta di declaratoria ai fini dell’applicazione degli interventi compensativi previsti dall’art. 5 del richiamato Decreto Legislativo;

Dato atto che il Servizio Sviluppo economico, Agricoltura e Promozione del territorio della Provincia di Reggio Emilia con lettera-relazione protocollo 29503/2-2014 del 14 maggio 2014 (protocollo regionale n. PG.2014.0209085 del 15 maggio 2014), agli atti d’ufficio del Servizio Aiuti alle imprese:

- ha relazionato sugli accertamenti effettuati dai quali risulta che gli effetti dannosi prodotti dall'eccesso di pioggia del periodo già più volte indicato risultano a carico esclusivamente delle opere di bonifica;

- ha trasmesso i relativi modelli di stima e la cartografia delle aree colpite;

- ha chiesto l'assunzione della delibera di delimitazione delle aree colpite di competenza e il riconoscimento dell'eccezionalità del sopra citato evento, ai sensi del DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08;

Considerato che, a seguito della proroga effettuata con la richiamata deliberazione 531/14, il termine perentorio previsto per l'attuazione delle procedure di delimitazione da parte della Regione, necessarie per l’attivazione degli interventi compensativi, scade il giorno 2 giugno 2014;

Dato atto altresì che:

- sulla base di quanto previsto dagli artt. 1, comma 3, lett. b) e 5, comma 4, del citato DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08, gli interventi compensativi possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale;

- con Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dell’1 marzo 2014, è stato adottato il Piano assicurativo agricolo per l’anno 2014;

- in tale Piano assicurativo i danni provocati dalle piogge persistenti a carico delle infrastrutture connesse all’attività agricola comprese quelle di bonifica non risultano tra quelli ammissibili ad assicurazione agevolata;

Ritenuto pertanto necessario procedere, ai fini dell’attivazione degli interventi compensativi di cui al DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08:

- alla formalizzazione della proposta per il riconoscimento, da parte del Mistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'eccezionalità dell'evento in questione;

- alla delimitazione delle aree sulle quali possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 6 del DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

-la nota prot. PG/2014/211921 del 16 maggio 2014 “Sostituzione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie ai sensi dell'art. 46, comma 1. L.R. n. 43/2001 e della delibera della Giunta regionale 2416/08”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di proporre - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08 al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la declaratoria dell’eccezionalità delle piogge persistenti del periodo dal 4 gennaio 2014 al 4 marzo 2014, hanno colpito territori della Provincia di Reggio Emilia, così come indicato al successivo punto 2);

2) di delimitare le zone territoriali nelle quali, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità delle piogge persistenti del periodo dal 4 gennaio 2014 al 4 marzo 2014 cui al precedente punto 1), possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 6, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08, come di seguito specificato: 

Piogge persistenti periodo dal 4 gennaio 2014 al 4 marzo 2014  

2.1. Provincia di Reggio Emilia

2.1.1 Applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 6 del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08)

Opere di bonifica

2.1.1.1. Territori di competenza della Provincia

Comune di Bagnolo di Piano - Fogli di mappa nn.: 7, 10;

Comune di Bibbiano - Foglio di mappa n.: 36;

Comune di Cadelbosco di Sopra - Foglio di mappa n.: 40;

Comune di Campagnola Emilia - Fogli di mappa nn.: 5, 11;

Comune di Correggio - Fogli di mappa nn.: 14, 29, 54, 56, 58, 65, 66, 71;

Comune di Gualtieri - Fogli di mappa nn.: 21, 38;

Comune di Novellara - Fogli di mappa nn.: 3, 18;

Comune di Reggio Emilia - Fogli di mappa nn.: 28, 43, 51, 52, 55, 99;

Comune di Reggiolo - Fogli di mappa nn.: 44, 48;

Comune di Rio Saliceto - Fogli di nn.: 2, 5, 9;

Comune di Rolo - Foglio di mappa n.: 6;

Comune di Poviglio - Fogli di mappa nn.: 6, 9;

Comune di San Martino in Rio - Fogli di mappa nn.: 9, 10;

3) di stabilire in 45 giorni, dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale, il termine perentorio per la presentazione, all'Ente territoriale interessato, delle domande per la concessione dei benefici previsti dall’art. 5, comma 6, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08;

4) di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed alla Provincia di Reggio Emilia;

5) di pubblicare integralmente il testo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

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