n. 255 del 21.11.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento Croce Azzurra Riccione

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali; tale deliberazione ha inoltre identificato le Unità Operative Mobili (UOM) in quanto normativamente riconducibili a “veicoli per uso speciale” (ambulanze e auto mediche) soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le“postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni che si caratterizzano per appropriatezza specifica e differenziata per rispondere a particolari bisogni assistenziali; 

- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione); 

Viste:

- la nota del 15 giugno 2011 con cui il legale rappresentante della società Croce Azzurra Riccione chiede l’accreditamento delle UOM; 

- la nota prot. n 67112 del 16/6/2011 con la quale l’Azienda USL di Rimini trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della società Croce Azzurra Riccione ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alla alle esigenze della programmazione aziendale programmazione dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi; 

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

  • il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;
  • la dichiarazione di assenza di personale incompatibile; 

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 10/4/2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda; 

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2012/8636 del 11/7/2012, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, in applicazione dell’art. 9, co. 5, L.R. 34/98 e s.m., di concedere l’accreditamento con prescrizioni, al fine di consentire alla società Croce Azzurra Riccione di superare le problematiche rilevate entro i termini meglio specificati al punto 1) del dispositivo del presente atto; 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DPR 252/98; 

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri; 

determina: 

1) di accreditare le UOM di seguito elencate della società Croce Azzurra Riccione con sede in Corso F.lli Cervi n.13, Riccione: 

1 UOM Emergenza Urgenza Riccione

con la seguente prescrizione:

  • la formazione del personale dipendente deve essere completata almeno per il 50% (delle ore di formazione) entro il 12/2012
  • la formazione del personale dipendente deve essere completata almeno per l’80% (delle ore di formazione) entro il 6/2013
  • la formazione del personale dipendente deve essere completata per il 100% (delle ore di formazione) entro il 12/2013

2) tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento;

3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale; 

6) di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto; 

7) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate. 

8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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