n.251 del 13.09.2023 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 27 - Agrimonica ss - Domanda 30/5/2016 di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso agricolo irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Vigatto. Rinnovo concessione di derivazione. Proc PRPPA2537. SINADOC 18574/2016
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire, ai sensi dell’art. 27, R.R. 41/2001, all’azienda Agrimonica SS, c.f. 00439520347 il rinnovo la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA2537, rilasciata Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma n. 18391 del 9/12/2005 e successivamente rinnovata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n.16219 del 14/12/2011, con le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato al presente atto che annulla e sostituisce i precedenti;
L’opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), località Vigatto, su terreno di proprietà dei signori Gualerzi Giovanni e Monica Miriam, soci della ditta Agrimonica ss, censito al fg. n. 23, mapp. n. 187; coordinate UTM RER: X = 605202; Y = 953960;
idrico interessato: Codice: 2360ER-DQ2-CCI, Nome Corpo idrico: Conoide Parma Baganza - confinato inferiore libero (limite acquifero A2 mt 50,20 da p.c.);
2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/7/2023 acquisito al prot. PG/2023/133017 del 1/8/2023;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-4032 del 7/08/2023
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)