SUPPLEMENTO SPECIALE N.25 DEL 20.04.2015

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifiche all’art. 4

1. Nel comma 7 dell’articolo 4 la parola “Presidente” è sostituita dalla parola “Direttore”.

Articolo 2

Modifiche all’art. 5

1. Nel comma 4 dell’articolo 5 la parola “Presidente” è sostituita dalla parola “Direttore”.

2. Nel comma 5 dell’articolo 5 le parole “Conferenza Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)” sono sostituite dalle parole “Consiglio della Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali).

Articolo 3

Modifiche all’art. 6

1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente periodo: “Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell’Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del Comitato dell’Azienda.”

Articolo 4

Modifiche all’art. 19

1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3.bis La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione”

2. Nel comma 5 dell’articolo 19 le parole “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalla parola “Direttore”.

Articolo 5

Modifiche all’art. 20

1. Il comma 1 dell’articolo 20 è così sostituito:

“1. Sono organi dell’Azienda:

a) il Direttore

b) il Comitato

c) il Collegio dei revisori.”

2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 20 sono abrogati.

3. Il comma 5 dell’articolo 20 è così sostituito:

“5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico”.

4. Il comma 6 dell’articolo 20 è abrogato.

Articolo 6

Inserimento degli articoli 20-bis e 20-ter  

1.Dopo l’art. 20 sono aggiunti i seguenti:

 “Articolo 20-bis

Il Comitato

1. È istituito presso l’Azienda un Comitato, con funzioni consultive e di confronto nelle materie di cui alla presente legge. In particolare il Comitato esprime parere in ordine agli atti di cui all’art 20-ter, comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), g), h). Il parere è obbligatorio e vincolante sugli atti di cui all’art. 20-ter, comma 5, lettere a), c), e), g).

2. Il Comitato è composto da:

a) i Rettori delle Università con sede in Emilia-Romagna, o loro delegati;

b) il Presidente della Consulta regionale degli studenti.

3. L’Azienda cura la segreteria del Comitato e convoca gli incontri per l’espressione del parere sugli atti di cui al comma 1. Il funzionamento del Comitato, comprese le modalità di elezione del suo Presidente e quelle di espressione dei rispettivi pareri, è disciplinato dallo Statuto.

4. La partecipazione agli incontri del Comitato è senza oneri per l’Azienda, fatta eccezione per il Presidente della Consulta degli studenti a cui l’Azienda è autorizzata ad attribuire un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri e per tutti i componenti il comitato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. L’importo del gettone di presenza è stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 6, comma 6.

Articolo 20-ter

 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'art. 53 della Legge regionale n. 6 del 2004, con delibera della Giunta regionale fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

4. Il Direttore predispone e invia alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Azienda e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i seguenti atti:

a) lo statuto,

b) i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti,

c) il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, nonché il provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure dei conti dell’esercizio precedente;

d) la dotazione organica e le sue variazioni;

e) gli atti di alienazione ed acquisto di immobili;

f) gli atti di accensione di mutui e prestiti;

g) gli atti indicati all’art. 19 comma 2, lett. a) e b) della legge regionale;

h) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori;

i) i regolamenti interni gestionali operativi di funzionamento;

j) gli atti relativi alle spese; gli acquisti diversi da quelli di cui alla precedente lettera e) e i relativi contratti;

k) gli accordi e le convenzioni per lo svolgimento delle attività dell’Azienda.

6. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Detta incompatibilità non opera qualora il Direttore sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione Emilia-Romagna.

7. La Regione risolve il contratto nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro e provvede alla sostituzione del Direttore.

8. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di dipendente regionale o dell’Azienda il conferimento dell'incarico di direttore dell’Azienda determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art. 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.”

Articolo 7

Abrogazione dell’art. 21

1. L’articolo 21 è abrogato.

Articolo 8

Modifiche all’art. 25

1. Dopo il comma 1 dell’art. 25 è aggiunto il seguente comma: “1-bis. I risparmi derivanti dall’azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20 e seguenti della presente legge sono utilizzati dall’Azienda per la concessione delle borse di studio.”

Articolo 9

Modifiche all’art. 26

1. Nel comma 2 dell’art. 26 le parole “consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle parole “Direttore dell’Azienda”.

2. Nei commi 4 e 6 dell’art. 26 le parole “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite con le parole “adottato dal Direttore dell’Azienda”

Articolo 10

Modifiche all’art. 27

1. Nel comma 3 dell’art. 27 le parole “deliberato dal consiglio d’amministrazione” sono sostituite dalle parole “adottato dal Direttore dell’Azienda”

Articolo 11

Modifiche all’art. 28

1. Nel comma 2 dell’art. 28sono soppresse le parole “e comunque contestualmente all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, comma 1”.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il Presidente e il consiglio d’amministrazione continuano a svolgere le proprie funzioni fino al termine stabilito dall’art. 20 comma 2, della legge previgente.

2. Il direttore dell’Azienda nominato ai sensi del previgente art. 20, comma 6, resta in carica fino alla scadenza naturale del contratto in essere e assume le funzioni previste dall'art. 20-ter. In relazione ai compiti del Direttore dell'Azienda, come disciplinati dallo Statuto ai sensi del previgente art. 20, comma 6, la Giunta regionale può proporre eventuali modifiche agli aspetti normativi del relativo contratto in essere.

3. Il Collegio dei revisori in carica all’entrata in vigore della presente legge svolge le sue funzioni fino alla scadenza dell’incarico in essere.

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