n.346 del 03.12.2014 periodico (Parte Seconda)
Rilascio di concessione di derivazione, con procedura ordinaria, di acqua pubblica sotterranea in località Corporeno in comune di Cento (FE) codice FE13A0010
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Apicom S.p.a., C.F./P.I. 00959620386 con sede in Via F.lli Bandiera n. 1, del Comune di Cento (Fe) la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice FE13A0010, a mezzo di un pozzo per una portata massima di 3,3 l/s ed una portata media di 3,3 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo da concedere pari a 2376 mc e che verrà utilizzata esclusivamente per uso industriale
(omissis)
k) di approvare il disciplinare di concessione - che è parte integrante del presente atto - contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 5/11/2014 n. 15915;
(omissis)
Art. 3 – Durata della concessione
La concessione in base a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 787/2014 è assentita fino al 31/12/2023, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca. In particolare, la concessione potrà essere anticipatamente revocata senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità allorchè ciò si renda necessario per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche.
(omissis)
Art. 10 Cause di decadenza
Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell’art. 32 R.R. n. 41/2001:
a) la destinazione d’uso diversa da quella concessa;
b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
d) il non presentarsi entro il termine assegnato dal Servizio per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato, di eventuali canoni arretrati e importi integrativi delle spese di legge secondo gli importi indicati;
e) subconcessione a terzi.
Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.
Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.
(omissis)