n.330 del 24.11.2021 periodico (Parte Seconda)

Decreto MIPAF 06 agosto 2021 n. 360338, art.3 - Riconoscimento, a seguito di subentro nella conduzione, della qualifica di primo acquirente di latte bovino della ditta Soc. Coop. Agr. Altavalmarecchia-Montefeltro - matricola Albo regionale n.905. Iscrizione all'albo tenuto nel SIAN.

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2011 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio” e in particolare l’art. 151 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali n. 360338 del 6/8/2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27/12/2018 recante “Approvazione disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte di vacca e per l’aggiornamento dell’albo nazionale” ed in particolare il punto 7 “Variazioni” che dispone la comunicazione allo STACP competente in caso di mutamento della conduzione o di modifica della forma giuridica, al fine della verifica del permanere dei requisiti previsti per il riconoscimento come primo acquirente;

- il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l’art. 3 del sopracitato decreto MIPAAF n. 360338 del 6 agosto 2021 dispone:

- al comma 1, che ogni primo acquirente di latte bovino deve essere preventivamente riconosciuto dalle Regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili;

- al comma 2, che i riconoscimenti sono concessi in presenza dei requisiti elencati al medesimo comma;

- al comma 4, che i riconoscimenti rilasciati ai sensi del D.L. 28 marzo 2003, n. 49 e del D.M. delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali 7 aprile 2015, n. 2337, non revocati o non decaduti alla data di entrata in vigore del sopracitato Decreto, conservano la loro validità;

- al comma 5, che in caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla Regione competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2;

- al comma 6, che i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche devono essere registrate nell’apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN;

Dato atto che con comunicazione pervenuta in data 24/9/2021, prot. n. 0896683.E, il legale rappresentante dell’impresa ALTAVALMARECCHIA – MONTEFELTRO SOC. COOP. AGR – (CUAA e C.F. 00992880419 e Partita Iva 00992880419) ha richiesto il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.M. 6 agosto 2021, n. 360338, a seguito di subentro/incorporazione, mediante fusione, alla ditta MONTEFELTRO LATTE COOPERATIVA AGRICOLA (Codice fiscale: 00323070417);

Considerato che la MONTEFELTRO LATTE COOPERATIVA AGRICOLA, con sede legale in Comune di Novafeltria, località Certino n.48 (RN), risulta iscritta, con decorrenza 26/2/2010, all’Albo regionale della Regione Emilia-Romagna con matricola n. 0809900905 in qualità di primo acquirente di latte bovino – ed al SIAN con matricola settoriale AGEA 1504;

Preso atto della relazione di controllo del 19/10/2021, prot. n. 0970274.I, attestante che in capo alla ditta ALTAVALMARECCHIA – MONTEFELTRO SOC. COOP. AGR. sussistono le condizioni per il riconoscimento della qualifica di primo acquirente di latte bovino di cui all’articolo 3 del Decreto MIPAAF n. 360338/2021, in quanto a seguito di subentro/mutamento della conduzione i requisiti di cui al comma 2, già posseduti dalla Montefeltro Latte Cooperativa Agricola, risultano mantenuti;

Considerato che sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni approvate con D.G.R. n. 2286 del 27/12/2018, compete ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca provvedere in merito al riconoscimento, alle variazioni, alle cancellazioni e aggiornamento dell’elenco dei primi acquirenti di latte bovino pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto che sussistano, a seguito del subentro/mutamento di conduzione sopra richiamato, le condizioni per procedere al riconoscimento della qualifica di primo acquirente di latte bovino della Ditta ALTAVALMARECCHIA – MONTEFELTRO SOC. COOP. AGR. (con contestuale acquisizione della matricola albo regionale n. 905) e alla sua iscrizione all’albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN (con contestuale acquisizione della matricola AGEA n. 1504), in continuità con l’attività riconosciuta alla incorporata MONTEFELTRO LATTE COOPERATIVA AGRICOLA, anche al fine di non interromperne le connesse attività commerciali;

Preso atto che, come si evince dalla comunicazione ricevuta dalla BDNA in data 25/10/2021, prot. n. 0987409.E, dall’esito delle verifiche antimafia a carico della suindicata ALTAVALMARECCHIA - MONTEFELTRO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs. n. 159/2011, è risultato che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui alla’art.67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Visti:

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016, recante “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013”, che stabilisce la pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali regionali, oltre a quelle la cui pubblicazione è già resa obbligatoria dal D.Lgs. 33 del 2013;

la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023”;

Richiamate le determinazioni:

n. 10333 del 31/5/2021 avente ad oggetto: “Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga di incarichi ad interim nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”, con la quale si conferisce alla dott.ssa Francesca Palazzi l’incarico di Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini con decorrenza 1/6/2021- 31/5/2024;

n. 21133 del 24/11/2020 avente ad oggetto: “Conferimento di incarichi di posizione organizzativa nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca” (incarico prorogato fino al 28/2/2022 con determinazione n. 20266 del 29/10/2021);

n.244 del 10/1/2019 “Provvedimento di nomina dei responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 5, 10, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 11 e 55 L.R. n. 32/1993 – Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini”. Rettifica parziale determinazione n. 15838/2018;

Vista, infine, la proposta di determinazione formulata ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90 e presentata dal Responsabile della PO "Aiuti Comunitari e Autorizzazioni e Strategia Leader" Pier Giorgio Bellucci del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, alla luce degli esiti istruttori rispetto ai quali lo stesso attesta la correttezza della procedura in qualità di responsabile del procedimento;

Dato atto che:

il Responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

la sottoscritta Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e successive modifiche, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

nel richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa:

1) di disporre il riconoscimento e la contestuale iscrizione nell’Albo dei Primi Acquirenti, tenuto nel SIAN, della seguente ditta:

- ALTAVALMARECCHIA – MONTEFELTRO SOC. COOP AGR.;

- Partita Iva: 00992880419;

- Codice fiscale: 00992880419;

- Sede legale: località Certino n.48 Perticara di Novafeltria 47863 (RN);

- Iscritta all’albo regionale al n. Progr. 0809900905;

la quale è subentrata nella conduzione, a seguito di fusione mediante incorporazione, all’impresa MONTEFELTRO LATTE COOPERATIVA AGRICOLA, già iscritta all’albo dei primi acquirenti con matricola settoriale AGEA n. 1504;

2) di dare atto che, a seguito della assunzione del presente atto, si provvederà alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1), così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del citato D.M. 360338 del 6 agosto 2021;

3) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

4) di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013;

5) di notificare il presente atto al beneficiario nonché, per gli adempimenti di propria competenza, al Servizio organizzazione di mercato e sinergie di filiera;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al competente TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

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