n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda

Convenzione tra Regione e Associazione e Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'art. 6 della Legge 21/10/2005 n. 219

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il D.Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, che:

le azioni del Servizio Sanitario Nazionale vengano indirizzate verso il rispetto del principio di appropriatezza e l’individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e di linee guida;

spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, le disposizioni degli art. 6, comma 1, lettera b) e 7, comma 2;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato”, ed in particolare gli art. 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in particolare l’art. 4, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;

Visto il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante: “Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Visto il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n. 13;

Visto l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20.03.2008 sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 (Rep. Atti n. 115/CSR);

Vista la deliberazione n. 819/2011 con la quale la Giunta Regionale ha recepito l'“Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, del 16 dicembre 2010” (Rep. Atti n. 242/CSR);

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

Visto il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (CRS) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2, relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla CRS recepito dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 804 del 18 giugno 2012;

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR) recepito dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 69 del 21 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 867/2016 con la quale la Giunta regionale ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “ Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende Sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni”, sancito in data 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

Visto il Piano Sangue e Plasma regionale, triennio 2013- 2015, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 378 del 8 aprile 2013, art. 3, ”Il Volontariato”;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna, n. 432 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra Regione e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'articolo 6 della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) recepito dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 1399 del 5 settembre 2016;

Considerato che le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;

Considerato l'impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai fini del completamento del percorso di attuazione dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 e l'importanza di valorizzare il ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna:

  • riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;
  • che l’attività trasfusionale regionale è regolamentata dal Piano Sangue e Plasma regionale che viene rinnovato ogni tre anni;
  • che la convenzione regionale in atto fin dal 19 giugno 1992 e periodicamente aggiornata tra Regione Emilia-Romagna, AVIS Regionale e FIDAS Regionale, ha prodotto un’esperienza di partecipazione che consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni e Federazioni dei donatori e le strutture trasfusionali della Regione contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;

Dato atto che, a parte integrante dello schema tipo di convenzione, di cui alla DGR n. 1399 del 5 settembre 2016, sono state definite le quote minime di rimborso alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per l’attività svolta a favore del sistema sangue nazionale;

Visto il testo di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, AVIS regionale e FIDAS regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base dei criteri fissati dall’Accordo Stato Regioni per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) e recepito dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 1399 del 5 settembre 2016;

Ritenuto necessario prevedere che lo schema di convenzione approvato con il presente atto possa essere ridefinito qualora intervengano disposizioni a livello nazionale che ne prevedono la modifica o comportino la stipula di una nuova convenzione;

Considerato che, sulla base della convenzione di cui al presente provvedimento, le Aziende sanitarie della Regione dovranno provvedere a stipulare convenzioni attuative con le Associazioni AVIS e FIDAS locali;

Ritenuto di assicurare una sollecita e generale applicazione degli accordi sottoscritti a livello regionale, assegnando alle Aziende Sanitarie un termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della convenzione regionale, entro il quale procedere alla stipula delle convenzioni attuative;

Richiamate:

la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ.mod.;

la L.R. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod.;

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria delibera n. 66/2016 recante: “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

- n.193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 LR 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore Generale "Sanità e Politiche Sociali";

- n. 516 dell'11 maggio 2015 recante "Soppressione e modifica servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali";

- n. 628 del 29 maggio 2015 concernente "Riorganizzazione della Direzione Generale sanità e Politiche Sociali";

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Riorganizzazione a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 concernente “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali - Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale n. 12096/2016: “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 D.LGS. 33/2013";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, AVIS regionale e FIDAS regionale, di durata triennale, a decorrere dall’1.1.2017 fino al 31.12.2019, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce con i relativi allegati parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato all’Assessore Politiche per la Salute di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1.;

3. di prevedere che lo schema di convenzione approvato con il presente atto possa essere ridefinito qualora intervengano disposizioni a livello nazionale che ne prevedono la modifica o comportino la stipula di una nuova convenzione;

4. di stabilire che, entro 90 giorni dalla data di trasmissione della convenzione regionale, le Aziende Sanitarie della Regione dovranno provvedere a stipulare le convenzioni attuative con le Associazioni AVIS e FIDAS locali;

5. di precisare che il testo di convenzione allegato alla presente deliberazione sostituisce interamente la precedente convenzione approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 432 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto “Rinnovo convenzione tra Regione e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ai sensi dell'articolo 6 della Legge 21 ottobre 2005 n. 219” e che le tariffe di cui all’allegato 2 dello schema di convenzione di cui al punto 1. decorrono dal 1 gennaio 2017;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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