n.88 del 31.03.2021 periodico (Parte Seconda)
Divieto di messa a dimora nella regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus Spp
Il DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo anche alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo fra l’altro ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- la propria determinazione n. 127 del 9/1/2019, recante “Divieto di messa a dimora nella Regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus spp. Anno 2020”;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- il D.M. 13 agosto 2020, recante “Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana”
- il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
Considerato che:
- sul territorio regionale è sempre diffuso il "Colpo di fuoco batterico delle pomacee", causato dal batterio Erwinia amylovora, che può provocare rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario, ornamentale e forestale;
- le piante appartenenti al genere Crataegus spp. sono particolarmente sensibili al colpo di fuoco batterico e possono costituire una potenziale fonte di inoculo e di propagazione della malattia;
- con la suddetta determinazione n. 127/2020 è stato prorogato fino al 31/12/2020, a titolo di prevenzione e ulteriore cautela, il precedente divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp.;
- la limitazione della presenza di piante appartenenti al genere Crataegus spp. nel territorio della Regione Emilia-Romagna ha contribuito in modo evidente a ridurre il numero di focolai della malattia;
- permangono tuttavia rischi di diffusione della fitopatia in oggetto;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare ulteriormente il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp., in quanto il contenimento della presenza di piante di tale genere costituisce un fattore che facilita e favorisce l'azione preventiva e di contrasto alla diffusione del colpo di fuoco batterico delle pomacee, condotta costantemente dagli agricoltori;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 recante “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
Viste:
- la determinazione n. 15715 del 15 settembre 2020 recante “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993. Modifica determinazione n. 19741/2017”;
- n. 111 del 28/1/2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, in particolare l’allegato D) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi 2021 – 2023”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 23269 del 30/12/2020 del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, recante “Ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e conferimento di incarico dirigenziale ad interim” fino al 31/3/2021;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;
determina:
1. di prorogare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 2/2/2021, n. 19, il divieto della messa a dimora delle piante appartenenti al genere Crataegus spp. in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, fino a data da destinarsi, fatta salva specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario valutata sulla base dei rischi fitosanitari presenti sul territorio;
2. di applicare ai trasgressori le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal seguente art. 55, comma 14, del D. Lgs. n. 19/2021, il quale dispone quanto segue: "Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante, disposto dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell’art. 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l’obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone altresì l’estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. A chiunque impedisce l’estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al secondo periodo aumentata del doppio.”;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it.