n.12 del 14.01.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Nuova configurazione Energy Park di Bologna", localizzato nel comune di Bologna (BO) proposto da Hera S.p.A.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “nuova configurazione Energy Park di Bologna”, localizzato nel Comune di Bologna (BO) proposto da Hera S.p.A. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate, che sostituiscono integralmente le condizioni ambientali poste dal provvedimento di assoggettabilità a VIA del progetto originario concluso con DET n. 19437/2024 del 20/09/2024:
1. in relazione agli scenari di pericolosità e rischio associati al Savena Abbandonato, nella successiva fase autorizzativa, si dovrà dar conto delle soluzioni progettuali necessarie a garantire l’effettiva compatibilità dell’intervento, nonché all’entità del possibile tirante idrico atteso per l’area in esame;
2. nella fase autorizzativa, in riferimento alle interferenze sul verde urbano della connessione elettrica, dovranno essere predisposti adeguati e dettagliati elaborati cartografici che consentano di verificare le distanze dalle alberature presenti ed il rispetto del Regolamento comunale del Verde;
3. in relazione alle mitigazioni per l’inserimento paesaggistico, al fine di garantire una efficace mitigazione di quanto previsto si dovrà presentare in fase di autorizzazione, un progetto di inserimento paesaggistico che riporti quanto di seguito elencato:
- certificare, per i nuovi impianti l’utilizzo di materiale vegetale prodotto e commercializzato in conformità alla LR 10/2007, in quanto l’intervento è ubicato in ambito rurale;
- prevedere nel progetto inserimento paesaggistico l’utilizzo per ogni pianta di tutore, disco pacciamante in fibre vegetali alla base e di shelter biodegradabili anti rosura;
- prevedere un sistema di impianto irriguo a goccia per un migliore attecchimento della vegetazione e meno oneroso rispetto ad irrigazioni frequenti con botte;
4. in relazione all’impianto vegetale dopo i primi tre anni dalla piantumazione dovrà essere certificato, in dovuta relazione, l’avvenuto attecchimento di tutta la vegetazione prevista nel progetto di inserimento paesaggistico;
5. trasmettere entro 30 giorni dalla avvenuta piantumazione dell’impianto vegetale apposita relazione nella quale si specifichi la realizzazione del progetto di inserimento paesaggistico presentato;
6. al fine di limitare le immissioni sonore del cantiere anche per i ricettori residenziali e ridurre la necessità di deroga ai limiti di rumore, presentare prima dell’inizio dei lavori una proposta di utilizzo di barriere acustiche mobili per mitigare il più possibile l’impatto sull'edificio scolastico e possibilmente anche per gli edifici ad uso residenziale;
7. in relazione ai campi elettromagnetici, nella successiva fase di Autorizzazione Unica il proponente dovrà:
- fornire le valutazioni tecniche al fine di escludere che all’interno della DPA complessiva, associata alla linea a 15 kV di collegamento dell’impianto alla rete di utenza del Tecnopolo e alle linee elettriche esistenti o già autorizzate sullo stesso tracciato, siano presenti recettori con permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere;
- dichiarare che l’area destinata alla Urban Forest inclusa nella DPA dell’elettrodotto a 132 kV in doppia terna esistente, non sarà attrezzata per consentire la permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere;
8. in sede di presentazione di autorizzazione unica, tenuto conto dell’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e dell’importanza di misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, dovrà essere allegato il piano di monitoraggio previsto per la valutazione dei dati meteoclimatici per la fase post operam, che dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dalle Linee guida Arpav - “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” anno 2023;
9. in fase autorizzativa, la proposta di Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere perfezionata e integrata anche includendo le condizioni ambientali contenute nel presente atto al fine di monitorare e tenere maggiormente in considerazione gli eventuali impatti;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),
- punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dovrà essere effettuata dal Comune di Bologna;
- punto 7 e 9 dovrà essere effettuata da ARPAE – APAM;
- punto 8 dovrà essere effettuata dalla Regione Emilia-Romagna
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Hera S.p.A., al Comune di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna - Servizio Amm.vo Pianificazione Territoriale, all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio della Bonifica Renana, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna, all'ARPAE AACM;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6679;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.