n.354 del 17.12.2014 periodico (Parte Seconda)
Approvazione del fac-simile per la presentazione dell'istanza alla vendita di gpl ai sensi dell'art. 20 del D.LGS 128/2006
IL RESPONSABILE
Visti:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare l’articolo 35 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati), secondo cui per i procedimenti ad istanza di parte l’Amministrazione competente pubblica la modulistica e i fac-simile necessari per la presentazione della domanda;
- la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 “Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione”, e in particolare l’articolo 6 (Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa), che al comma 3 prevede che la Regione favorisce la diffusione delle modalità e degli strumenti, anche informatici, che consentono ai privati la piena accessibilità ai dati ed alle informazioni utili ai fini della presentazione delle istanze all'amministrazione regionale e alle amministrazioni locali;
- il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239", che ha stabilito, all'art. 20, commi 2 e 3, che devono essere autorizzati dall'ente competente gli operatori terzi che, non essendo in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del decreto, fanno parte integrante dell'organizzazione commerciale delle imprese distributrici in possesso dei suddetti requisiti ed effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio e con i recipienti di dette imprese distributrici;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1412 del 17 ottobre 2006 con la quale la Regione Emilia-Romagna, ente competente ai sensi degli articoli 2, lett. b), e 20 del d.lgs 128/2006, ha determinato i criteri per il rilascio dell'autorizzazione agli operatori facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale di imprese distributrici, di cui al citato art. 20, commi 2 e 3, del d.lgs 128/2006;
Ritenuto di dover procedere, in qualità di responsabile del procedimento e di organo competente a rilasciare l’autorizzazione, all’approvazione della modulistica contenente il fac-simile necessario alle imprese che intendono presentare domanda di autorizzazione quali imprese che effettuano la vendita del prodotto in esclusiva con il marchio e con i recipienti di imprese distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del d.lgs 128/2006;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche, n. 1950 del 13 dicembre 2010 e la n. 1222 del 4 agosto 2011;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di approvare il fac-simile, allegato al presente atto, per la presentazione alla Regione Emilia-Romagna dell’istanza di autorizzazione come operatore facente parte integrante dell'organizzazione commerciale di imprese distributrici, di cui all’ art. 20, commi 2 e 3, del D.Lgs. 128/2006;
2) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Servizio
Paola Castellini