SUPPLEMENTO SPECIALE N.271 DEL 15.05.2019

Relazione

Relazione

Il presente progetto di legge è proposto al fine di consentire l’attuazione del titolo III recante “Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)” della Legge regionale 21 dicembre 2012 n. 15 “Norme in materia di tributi regionali”, tenendo conto che l’art.33 della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 24 recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019” ne ha disposto la decorrenza dal prossimo 1 luglio 2019.

La norma in questione, che è rimasta fino ad oggi inapplicata, richiede un recepimento di successivi interventi normativi attinenti alla materia in oggetto. Si rendono pertanto necessarie alcune modifiche e/o integrazioni al testo attuale della legge volte ad armonizzare la norma con la disciplina statale ora vigente, nonché a posticipare l’entrata in vigore dell’imposta al 1°gennaio 2020, per consentire l’avvio della gestione amministrativa da parte dei soggetti competenti.

Più in particolare, in attuazione di quanto dispone il D.L. 145/2013 recante “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” convertito con L. n. 9 del 2014, che all’art. 13, comma 15 bis, definisce in euro 0,50 il valore massimo dei parametri per il calcolo dell’ IRESA prevedendo anche che l’imposta possa essere rimodulata tenendo conto della distinzione tra voli diurni e notturni, occorre modificare l’art.16 della LR 15 del 2012. Tale articolo, infatti, individua parametri superiori al valore massimo imposto dalla citata norma statale e non prevede la distinzione tra voli diurni e notturni.

Inoltre, si ritiene necessario intervenire anche sull’art. 15 della stessa legge, al fine di contestualizzarne la disciplina all’attuale sviluppo tecnologico relativo agli aeromobili che garantiscono un minore impatto sull’ambiente, prevedendo l’esenzione dal pagamento dell’imposta per quelli che utilizzano propulsione elettrica.

Infine, per consentire la gestione amministrativa da parte della società di gestione aeroportuale, è necessario posticipare, come detto, l’entrata in vigore dell’imposta all’inizio del 2020.

La norma propone inoltre la sospensione dell’applicazione dell’imposta per gli aeroporti che, nell’anno precedente, sono stati interessati da un numero di movimenti inferiore ai 10.000, dato il basso impatto acustico complessivo.

Il progetto di legge è composto da 4 articoli:

Articolo 1

L’articolo contiene la modifica all’art 15 della L.R. 15 del 2012, prevedendo, in maniera coerente con lo scopo della normativa, che è quello di disincentivare l’inquinamento acustico, l’inserimento della lettera l bis) che esenta dal pagamento dell’imposta gli aeromobili che decollano e atterrano utilizzando propulsione elettrica e quindi non rumorosi.

Articolo 2

L’articolo contiene la sostituzione dell’art 16 della L.R. 15 del 2012 al fine di rendere compatibile la determinazione dell’imposta con i limiti introdotti dal legislatore statale attraverso il comma 15 bis dell’art. 13 D.L 145/2013 convertito con L. n. 9 del 2014, che fissa in euro 0,50 il valore massimo dei parametri per il calcolo dell’IRESA consentendo anche la rimodulazione della stessa in base all’ulteriore criterio della distinzione tra voli diurni e notturni.

Il comma 4 è volto a consentire l’applicazione della legge nelle more della stipulazione dello specifico atto convenzionale con le società di gestione aeroportuale.

Articolo 3

L’articolo 3 modifica l’articolo 18 della L.R. 15 del 2012, sopprimendo, al comma 1, il limite del 50% di destinazione delle entrate alle finalità previste dalla norma istitutiva dell’imposta, per renderlo coerente con il vincolo di destinazione prioritario previsto dalla norma statale (art.90 comma 1 della L.342/2000).

Inserisce i commi 2 e 3 all’articolo 18 della L.R. 15 del 2012.

In particolare il comma 2 prevede che con delibera della Giunta, siano individuati i soggetti destinatari delle risorse derivanti dall’applicazione dell’imposta e i criteri volti a dare attuazione alle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio e disinquinamento acustico e dell’eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all’utilizzo delle risorse stesse.

Il comma 3 attribuisce alla Regione il monitoraggio e la verifica della gestione delle risorse.

Articolo 4

L’articolo 4 modifica il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 e posticipa l’entrata in vigore dell’imposta al 1 gennaio 2020, per consentire la gestione amministrativa da parte da parte della società di gestione aeroportuale.

Essa prevede inoltre la sospensione dell’applicazione dell’imposta per gli aeroporti che, nell’anno precedente, sono stati interessati da un numero di movimenti inferiore ai 10.000, dato il basso impatto acustico complessivo.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina