n.295 del 02.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Città di Carpi s.a.s. di Paraluppi Teodoro - Carpi (MO) - Presa d'atto variazione denominazione societaria e di struttura

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

-   n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

-   n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

-   n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

-   n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Viste le proprie determinazioni n. 14059/2010, n. 12046/2012, n. 15621/2016 e n. 9358/2017 con le quali il Poliambulatorio privato Città di Carpi, via Martinelli n. 10, Carpi (MO), è stato accreditato;

Viste inoltre:

-   la comunicazione di variazione di denominazione societaria, presentata dal Legale rappresentante del Poliambulatorio privato Città di Carpi, via Martinelli n. 10, Carpi (MO) pervenuta il 22.08.2017, della Società gestore che passa da Poliambulatorio privato Città di Carpi s.n.c. di Paraluppi a Poliambulatorio privato Città di Carpi s.a.s. di Paraluppi Teodoro;

-   la presa d’atto della nuova denominazione sia della società gestore che della struttura sanitaria di cui trattasi a seguito di variazione sociale da “società in nome collettivo” a “società in accomandita semplice”, redatta dal Comune di Carpi (MO) protocollo n. 45216/2017 del 31.08.2017, ora denominate Poliambulatorio privato Città di Carpi s.a.s. di Paraluppi Teodoro;

entrambe conservate agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamato:

-   quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

-   il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   la DGR n. 89/2017;

-   la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1.  di prendere atto della variazione di denominazione della società gestore, con sede legale in via Martinelli n. 10, Carpi (MO), e della struttura sanitaria, accreditata con i propri atti n. 14059/2010, n. 12046/2012, n. 15621/2016 e n. 9358/2017, sita in via Martinelli n. 10, Carpi (MO), ora entrambe denominate Poliambulatorio privato Città di Carpi s.a.s. di Paraluppi Teodoro;

2.  di prendere atto che l’accreditamento già concesso, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni, meglio specificate negli atti citati):

-     Angiologia;

-     Cardiologia;

-     Chirurgia generale;

-     Dermatologia;

-     Endocrinologia (solo visite);

-     Endoscopia digestiva;

-     Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

-     Gastroenterologia;

-     Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

-     Neurologia (visite ed elettromiografia di base);

-     Oculistica;

-     Ortopedia (solo visite);

-     Otorinolaringoiatria;

-     Urologia;

-     Attività di diagnostica per immagini (radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct);

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018;

3.  di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4.  è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5.  di stabilire che eventuali ulteriori prestazioni, afferenti alle discipline già accreditate, per le quali siano stati applicati e valutati tutti i requisiti disponibili alla data del presente atto, potranno essere erogate in regime di accreditamento, senza la necessità di presentare domanda di variazione dell’attività (punto 3.1 dell’allegato alla DGR 53/2013);

6.  di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7.  di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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