n.296 del 09.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la variazione delle prescrizioni della delibera di VIA 941/02 riguardo la centrale termoelettrica a fonti rinnovabili Della Società San Marco Bioenergie SpA da parte della Società San Marco Bioenergie SpA, in località Bando nel comune di Argenta (FE), L.R. 9/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione della poca rilevanza degli impatti ambientali attesi il progetto “Variazione delle prescrizioni della delibera di VIA 941/02 riguardo la centrale termoelettrica a fonti rinnovabili della Società San Marco Bionergie SpA” presentato dalla società San Marco Bioenergie SpA, in località Bando nel comune di Argenta, provincia di Ferrara, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, sistemi di abbattimento previste nel progetto;

2. la quantità di biomasse ammesse alla centrale termoelettrica della società San Marco Bioenergie SpA, localizzata a Bando nel comune di Argenta (FE) è di 312.800;

3. devono essere rispettati i seguenti flussi di massa, tesi al non peggioramento della qualità dell’aria del Comune di Argenta e della Provincia di Ferrara:

Flussi di massa annuali complessivi (kg/anno) 
NOx 297.000
Polveri totali (PTS) 14.900
SOx 74.480
COT 74.480
HCl 74.480
Hg 75
Metalli 745
IPA 15
PCDD/PCDF (µgFTE/anno) 149.000

4. in sede di presentazione della modifica di AIA per l’aumento di biomassa oggetto del presente screening, il proponente deve elaborare un progetto costi/benefici di ottimizzazione e miglioramento delle emissioni al camino, rispetto ad NOX, acidi e microinquinanti (es. abbattimento catalitico degli NOX, miscelazione di carboni attivi a bicarbonato (calce) con carboni attivi e iniezione nei fumi a monte dell’entrata nei filtri a maniche, interventi gestionali, ecc.), al fine dell’indispensabile raggiungimento dei per perseguire il seguente obiettivo in termini di flusso di massa:

Flussi di massa annuali complessivi (kg/anno)
NOx 250.000
Polveri totali (PTS) 3.000
SOx 8.000
COT 2.000
HCl 5.000
Hg 2
Metalli 100
IPA 1,5
PCDD/PCDF (µgFTE/anno) 10.000

5. la prescrizione n. 10 della DGR 941/02 della Regione Emilia-Romagna è così modificata: “Nel rispetto delle normative vigenti in materia di lotta obbligatoria all’Erwinia Amilovora, si ritiene che l’approvvigionamento di residui di potature non possa prevedere piante infette Erwinia Amilovora, così come dichiarate dal Servizio Fitosanitario”;

6. la prescrizione n. 62 della DGR 941/02 della Regione Emilia – Romagna è così modificata: “fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti, dovrà essere realizzato quanto previsto dal Piano di Controllo e Monitoraggio previsto nell’AIA vigente per tale stabilimento; in particolare però si specifica che:

  • la valutazione delle ricadute delle immissioni deve essere mantenuta e le modalità di attuazione devono essere periodicamente riviste ed aggiornate, in collaborazione con ARPA;
  • per quanto riguarda il controllo delle acque superficiali, la verifica a monte e a valle dello scarico, dovrà essere limitata nel corpo idrico ricettore;
  • i monitoraggi sulle acque sotterranee dovranno essere sospesi;

7. la prescrizione n. 59 della DGR 941/02 della Regione Emilia – Romagna è così modificata: “la San Marco Bioenergie, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, può prevedere la demolizione di tutti o parte dei fabbricati esistenti al fine di realizzare nuove strutture produttive o la completa ricostruzione di tutti o in parte dei fabbricati esistenti”;

8. il proponente dovrà richiedere la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Provincia di Ferrara per la variazione dei quantitativi ammessi in centrale;

b. di trasmettere la presente delibera alla Società San Marco Bioenergie, alla Provincia di Ferrara, ai Comune di Argenta, all’ARPA sezione provinciale di Ferrara, all’AUSL di Ferrara;

c. di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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