n.276 del 10.09.2014 periodico (Parte Seconda)
Comunalia di Pontolo - Domanda 16/2/2011 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso idroelettrico, dal canale Macchia Grande e rio Agnidano in comune di Borgo Val di Taro (PR), loc. Aie di Pontolo. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. PR11A0049
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, alla Comunalia di Pontolo, C.F: 81000430348 e partita IVA: 00831920343, con sede in Comune di Borgo Val di Taro (PR), loc. Pontolo, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Borgo Val di Taro, cod. proc. PR11A0049, fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Canale Macchia Grande e Rio Agnidano, in comune di Borgo Val di Taro (PR), loc. Aie di Pontolo, su terreno sito in area demaniale e di proprietà dei sigg. Necchi Giovanni e Pietro e della Comunalia di Pontolo, contraddistinto dai mappali 223 e 306 del foglio 80 e mappale 554 del foglio 79 del N.C.T. di detto Comune, da utilizzare ad uso idroelettrico, con una portata massima pari a m3/s 0,500 (500 l/sec) e media pari a m3/s 0,115 (115 l/sec), per un quantitativo non superiore a m3/anno 2.680.000 per la produzione idroelettrica, con una potenza nominale di kW 63,18;
b) di dare atto che, secondo quanto previsto dal DLgs n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2034;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 19/2/2014 n. 2036
(omissis)
Art. 4 - Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2034, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità alcuna.
(omissis)